Sentenza 2 luglio 2003
Massime • 1
In caso di costruzioni realizzate su spazio demaniale marittimo in difetto della prevista autorizzazione della competente autorità, il giudice non può disporre la demolizione dell'immobile con la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., atteso che manca nelle previsioni del codice della navigazione una disposizione analoga a quella di cui all'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 che espressamente prevede l'ulteriore sanzione della demolizione del manufatto abusivo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2003, n. 36753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36753 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori:
dott. Aldo Rizzo Presidente
1. dott. Amedeo Postiglione Consigliere
2. dott. Guido De Maio "
3. dott. Alfredo Teresi " rel.
4. dott. Claudia Squassoni "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'impugnazione proposta dal:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari;
avverso la sentenza del Tribunale di Lucera in Apricena in data 5.02.2002 che ha condannato Di LI EL, nata a [...] il [...], alla pena dell'ammenda quale colpevole del reato di cui all'art. 1161 cod. navigazione disponendo la confisca e la distruzione dei manufatti abusivi;
Visti gli atti, la sentenza denunciata, il ricorso e la memoria del PG;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM, nella persona del PG, dott. Mario Fraticelli, il quale ha chiesto che, qualificato il ricorso come appello, gli atti siano trasmessi alla Corte di Appello di Bari.
OSSERVA
Con sentenza in data 5.02.2000 il Tribunale di Lucera in Apricena condannava Di LI EL alla pena dell'ammenda quale colpevole del reato di cui all'art. 1161 cod. navigazione disponendo la confisca e la distruzione dei manufatti abusivi.
Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari denunciando mancanza di motivazione in ordine alle disposte confisca e distruzione del manufatto.
Con nota depositata il 31.05.2002 il PG chiedeva che il ricorso venisse qualificato appello, perché vertente sul merito, con la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bari. Ai sensi del terzo comma dell'art. 579 c.p.p. l'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali, sicché nella specie era inappellabile la sentenza, relativa a contravvenzione, di condanna alla sola pena pecuniaria (art. 593, comma 3, c.p.p.). Il Tribunale ha condannato l'imputata per il reato di cui all'art.1161 cod. navig. disponendo, senza motivazione alcuna, la confisca e la distruzione delle cose in sequestro.
Il ricorso è fondato poiché . "in materia di costruzioni realizzate su spazio demaniale marittimo, quando non sia stata contestata la violazione della normativa urbanistica o paesaggistica, e la Pubblica Amministrazione non abbia esercitato l'azione civile nel processo penale, il giudice non può ordinare la demolizione dell'immobile, poiché tale potere non è disciplinato dal codice della navigazione.
Ne deriva che la relativa statuizione è illegale, per l'esercizio di una potestà riservata ad organi amministrativi" (Cassazione Sez. III n. 549/1966, Franzone, RV. 204713). È consentito al giudice di disporre la confisca facoltativa per il prodotto del reato e cioè per i manufatti cerati con la condotta criminosa, ma nella specie sul punto non vi è motivazione alcuna. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle disposte confisca e demolizione con rinvio al Tribunale di Lucera che si atterrà ai principi sopraindicati.
P.M.Q.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alle disposte confisca e distruzione dei beni in sequestro con rinvio al Tribunale di Lucera.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 SETTEMBRE 2003.