Sentenza 11 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di peculato, riveste la qualifica di pubblico ufficiale l'addetto al Magazzino Centrale della Rete Ferroviaria Italiana che gestisca la presa in carico, la vendita e la consegna del materiale "fuori uso".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2008, n. 8933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8933 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 11/02/2008
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 250
Dott. CONTI AN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 36516/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO BE, IL FE, SA AN, AR ZO e IS LO;
contro la sentenza 20 dicembre 2004 della Corte d'Appello di Milano. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi del AS e del RI e per il rigetto degli altri ricorsi.
Udito per la parte civile Rete Ferroviaria Italiana l'avvocato Dario Piccioni.
Uditi per i ricorrenti gli avvocati ZAULI AN, Gianfranco Lendini, Tangari Ernesto e Domenico D'Arrigo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Milano s'è pronunziata sulla sottrazione, dal marzo 2000 al settembre 2001, di ingenti quantitativi di materiale (cd. fuori-uso) dal Magazzino Centrale delle Ferrovie dello Stato Greco - Pirelli in via Breda, Milano, dichiarando colpevoli alcuni addetti, in concorso con estranei, di numerosi episodi di peculato e di ricettazione.
2. Contro tale decisione ricorre BE EN, incaricato della registrazione contabile del materiale in uscita, ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi H, J e K.
Il EN in primo luogo lamenta il difetto di motivazione della sentenza in ordine alla natura giuridica ELEnte Ferrovie dello Stato (ora geminato in Rete Ferroviaria Italiana spa e in Trenitalia spa), natura dalla quale discenderebbe il carattere privatistico del rapporto che legava il ricorrente alla Rete Ferroviaria. Con la conseguenza che le cose asseritamente sottratte non sarebbero state nella disponibilità giuridica di una pubblica amministrazione e che in ogni modo la Rete Ferroviaria spa non avrebbe potuto rivestire la qualità di parte danneggiata in un delitto di peculato. Dal canto suo il DA, trattando materiale fuori uso, avrebbe svolto in concreto un'attività priva di ogni connotazione di pubblico interesse e non rivestirebbe la qualifica soggettiva richiesta dal reato contestatogli.
Con un secondo motivo il ricorrente sottolinea che in primo grado non gli è stata attribuita la qualità di incaricato di pubblico servizio, sicché, se la sua responsabilità, come sembra ricavarsi dalla decisione d'appello, è stata tratta dal concorso con incaricati, non vi sarebbe stata correlazione tra l'accusa e il reato ritenuto in sentenza e ciò, trattandosi di giudizio abbreviato, senza che il ricorrente avesse in qualche modo accettato il contraddittorio.
Con ulteriore censura viene contestato l'accertamento della sottrazione, rilevandosi che il EN non aveva disponibilità ne' giuridica ne' materiale dei beni e svolgeva solo una funzione di "spettatore" nella vicenda, spiegandosi, nell'ulteriore censura di difetto di motivazione, che il ricorrente non firmava i modelli A/38 e A/208, non partecipava alla pesatura e non era consapevole che le indicazioni fornite dal D'ND sulla consistenza del materiale fossero false.
Il EN si duole ancora del giudizio di incongruità della somma da lui offerta a titolo di risarcimento e della determinazione della pena, argomentata genericamente specie se si ha riguardo al trattamento di altri imputati.
3. Ricorre FE IL, Capo Impianto responsabile ELattività del Magazzino, riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi F, H, J e K.
Nell'atto di ricorso e nella successiva memoria l'MI lamenta l'assenza di motivazione della decisione per omessa disamina dei rilievi difensivi. Assume perciò di aver di mira il complessivo apparato di argomentazione delle sentenze di primo e di secondo grado, sottolineando la totale e assoluta carenza di prove, indizi e financo di elementi specifici di accusa in relazione a ciascun capo di imputazione. Così per il capo F già in primo grado non è stato spiegato in che modo l'MI avrebbe concorso nel reato, lacuna non colmata in appello che si è limitata a richiamare la prima decisione. In tale maniera non sono state apprezzate nel loro vero significato le dichiarazioni del D'ND, risolte in congetture soltanto apodittiche, non si è percepito che tutti coloro, che pure avevano confessato, esplicitamente o implicitamente avevano scagionato il ricorrente (si citano le dichiarazioni del De AO, del RE, del EN) e non si è spiegato quale fosse il movente ELMI di consentire a operazioni illecite per le quali nulla aveva percepito. Frutto di travisamento sarebbe poi sostenere che il ricorrente avrebbe esautorato la LI, incaricata invece proprio dall'MI alla verifica della giacenza di tutto il magazzino ed anzi le intere dichiarazioni della LI sarebbero state travisate nel loro senso.
Con un secondo motivo denunzia l'illogicità della sentenza che, in assenza di ogni indizio riguardo all'elemento psicologico, confondendo tra l'asportazione della spazzatura e quella del fuori - uso, si basa sull'assunto che il ricorrente non poteva non sapere. E ciò quando l'attività del ricorrente nel magazzino era saltuaria, v'erano 60 dipendenti, le aree erano di 14 mila mq, il peculato riguardava il fuori-uso la cui movimentazione non raggiungeva il 20% rispetto al restante materiale. Insomma si sarebbe contuso tra un'eventuale responsabilità a titolo di colpa e il dolo necessario per il delitto di peculato.
Sotto questo profilo vengono passate in rassegna le dichiarazioni del D'ND, del RE, del Pisanello, del NA, del De AO e del EN.
Col terzo motivo, dopo aver osservato che non tutte le attività svolte dalle Ferrovie dello Stato costituiscono espressione di servizio pubblico essenziale, il ricorrente nega che quella di dismissione del materiale ferroso possa ricondursi a tale qualifica. Essa è invece attività successiva al servizio e perciò da esso avulsa. Ne discende che il ricorrente non aveva la qualifica di pubblico ufficiale necessaria per il reato attribuitogli. Col quarto motivo l'MI osserva che nella sentenza di primo grado è stato ritenuto responsabile per concorso attraverso omissione, laddove l'imputazione lo voleva responsabile di atti commissivi di concorso.
Dinanzi alla censura di nullità, la Corte d'Appello ha affermato la responsabilità sia per atti omissivi che per atti commissivi, ma, aggiunge l'MI, i comportamenti omissivi sarebbero necessariamente preponderanti rispetto a quelli attivi (che sono stati solo due). Ne deriva che il ricorrente è stato in realtà condannato per un concorso realizzato mediante omissione con mutamento del fatto contestato e nullità ex art. 521 c.p.p.. In ogni modo vi sarebbe un difetto di motivazione perché la Corte d'Appello non avrebbe effettuato il doveroso bilanciamento tra i comportamenti (al fine di verificare la nullità della sentenza di primo grado) e non avrebbe precisato quali controlli avrebbe omesso l'MI, se essi non fossero successivi al già compiuto peculato e quindi non necessariamente espressivi di un concorso nel medesimo. Col quinto motivo si lamenta la violazione ELart. 603 c.p.p. e il vizio di motivazione per mancata acquisizione di verbale di incidente probatorio relativo alle dichiarazioni del D'ND e del UA che scagionavano l'MI.
Col sesto motivo si lamenta la mancata revoca delle statuizioni civili, dovuta al fatto che la parte civile non aveva determinato l'ammontare del risarcimento.
Col settimo motivo si denunzia l'omessa motivazione circa la carenza di specificità della notula presentata dall'avvocato di parte civile.
Con l'ottavo motivo il ricorrente si duole, infine, del vizio di motivazione circa la mancata riduzione della pena.
4. Ricorre AN AS, titolare della s.a.s. SA AN & C, ritenuto responsabile della ricettazione di 60 quintali di rame, così derubricata l'originaria imputazione (capo K) di concorso in peculato.
Nel ricorso e nella memoria successivamente presentata, il ricorrente lamenta in primo luogo che il giudice d'appello non abbia preso in considerazione i motivi dedotti contro la pronunzia di primo grado. In questi il AS aveva sostenuto che per equivoco s'era ritenuto che avesse riconosciuto la sua consapevolezza della provenienza illecita del metallo. In realtà egli aveva sempre sostenuto di aver creduto che le matasse di rame provenissero dal magazzino di OT e a conforto aveva indicato le dichiarazioni del dugaria, le circostanze in cui avvenne la vendita e la rivendita da lui a sua volta fatta, previa emissione di fatture e senza un vero profitto.
In tal modo egli era stato forse ritenuto responsabile per dolo eventuale, ma simile atteggiamento psicologico è incompatibile con la ricettazione, mentre era illogica l'affermazione della sentenza impugnata per cui l'acquisto in nero del rame supponeva la consapevolezza della provenienza delittuosa del rame stesso. Aggiunge, nella memoria, che la Corte d'Appello avrebbe ritenuto irrilevante l'equivoco del Tribunale sul riconoscimento della consapevolezza e così avrebbe omesso di ricostruire integralmente la valutazione delle emergenze probatorie, basandosi su una presunzione contraria alla realtà. Infatti il mercato del rame è fiorente sia in nero, sia con fattura, così che il ricorrente avrebbe a sua volta potuto vendere in nero le matasse senza alcun rischio.
5. Ricorre ZO NA, addetto alla portineria del Magazzino Centrale di Milano Greco, ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi F, H, J, K.
Il ricorrente in primo luogo deduce la mancanza di motivazione e la manifesta illogicità della medesima in ordine alla prova. Non era stato considerato che nessun accertamento dimostrava la percezione di denaro o di altra utilità da parte del ricorrente (esistendo al contrario la dichiarazione del UA). Non v'era alcuna chiamata in correità che coinvolgesse il NA con la necessaria certezza. Nulla è stato tratto dalle intercettazioni. L'intercettazione di cui al capo H dimostrerebbe l'innocenza del ricorrente. Il NA avrebbe dato esecuzioni ad ordini provenienti direttamente o indirettamente da superiore gerarchico (MI). Se il ricorrente fosse stato consapevole dei traffici sarebbe stato adeguatamente compensato come gli altri addetti al deposito, ne' si comprenderebbe perché, se complice, avesse sentito il bisogno di denunciare quanto avveniva al FE, capo ELorganizzazione.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la manifesta illogicità del punto riguardante le statuizioni civile, ritenendo che non sia stato spiegato l'errore che, secondo la Corte d'Appello, avrebbe compiuto il Tribunale nel pretermetterlo nella condanna generica ai danni nella parte motiva della sentenza di primo grado. Laddove la stessa sentenza sarebbe priva di motivazione quando nel dispositivo lo condanna a risarcire tali danni.
Lamenta infine un ulteriore difetto di motivazione nel diniego ELattenuante di cui all'art. 323 bis c.p.. 6. Ricorre infine LO RI, titolare ELomonima ditta individuale, ritenuto responsabile di ricettazione continuata di ingenti quantitativi di rame, provenienti da peculato di OT BE (capo R). Il ricorrente, con tre motivi, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al dolo del delitto di ricettazione. Quello che la Corte d'Appello aveva messo in evidenza poteva semmai costituire elemento di colpa cosciente o di dolo eventuale, atteggiamenti psicologici incompatibili con il reato di cui all'art. 648 c.p. e semmai integranti la contravvenzione di cui all'art. 712 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con riferimento al primo motivo del ricorso di BE EN, va presa in considerazione l'adeguatezza della qualificazione di peculato attribuita alla condotta ascritta al ricorrente. A questo fine bisogna subito ribadire quanto pacificamente acquisito in sede giurisprudenziale e dottrinale (e in definitiva ammesso anche nel ricorso) e cioè che la Rete Ferroviaria Italiana, benché strutturata come società per azioni, è pur sempre chiamata a svolgere un servizio pubblico essenziale (gestione e manutenzione del complesso delle strade ferrate) ed è dunque pubblica amministrazione in senso oggettivo (cfr. Cass. sez. 5, 26 aprile 2005, p.m. in proc. Laghi).
2. Ciò posto, diversamente da quanto il EN sembra sostenere, è poi irrilevante, ai fini della corretta applicazione ELart. 314 c.p., stabilire il regime dei materiali sottratti o la natura giuridica del rapporto che legava il singolo agente all'ente Rete Ferroviaria proprietario dei materiali: la norma penale focalizza il quid propri del reato nella qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio rivestita dal soggetto che si appropria della cosa, avendone il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio. In tal modo, tralasciando per ora il possesso o la disponibilità e la ragione di essi, l'indagine si sposta sulla norma definitoria del successivo art. 357 del codice che identifica come pubblici ufficiali quanti esercitino una pubblica funzione, in questa includendo quella amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Tale, nell'ambito degli addetti al Magazzino Centrale delle Ferrovie dello Stato Greco - Pirelli, era certamente l'attività di coloro che gestivano la presa in carico, la vendita e la consegna del "fuori uso". Attività soggetta a norme regolamentari e puntualmente scandita da atti ad evidenza pubblica e da certificazioni (annotazioni nel registro di carico, contratti di vendita a seguito di aggiudicazioni, compilazioni di moduli di svincolo, rilevazione delle pesature ecc.).
Con la conseguenza che il EN, incaricato della registrazione contabile del materiale in uscita, rivestiva la posizione soggettiva necessaria per commettere il delitto di peculato, conclusione, questa, che permette di superare anche il secondo motivo dedotto dal ricorrente, riguardante la correlazione tra quanto posto nell'imputazione e quanto ritenuto in sentenza.
3. Circa la mancanza di possesso del "fuori uso", secondo quanto sostenuto nel terzo motivo, è da dire che al ricorrente era invece affidato il compito di identificare la corrispondenza del materiale ceduto con quello acquistato, sicché anche lui, assicurando il crisma della legittimità della cessione ai terzi ed in tal modo condizionando l'alienazione del materiale, poteva disporre del bene per ragioni del suo ufficio.
Scade poi in una diversa versione del fatto sostenere il coinvolgimento inconsapevole, a fronte della motivazione della sentenza impugnata che si basa sulle ammissioni del EN, sulle intercettazioni e sulle dichiarazioni di altri soggetti. La congruità del risarcimento offerto è stata giustamente negata in relazione al danno complessivo derivato dai reati ascritti in concorso, al cui risarcimento il concorrente è tenuto in solido per l'intero, e, data la ragionevolezza della determinazione finale, è incensurabile la commisurazione della pena e i relativi giudizi di gravità dei delitti e di intensità del dolo.
4. Venendo così al ricorso ELMI è da premettere che non pertiene certo al controllo della Cassazione formulare valutazioni di attendibilità delle fonti, discutere la rilevanza degli elementi probatori ed operarne un'interpretazione, estrapolando dai dati certi quelli plausibili o meno in via congetturale. Eppure è questo quello che il ricorrente sembra chiedere con il primo ed il secondo motivo ELimpugnazione, anche se giustifica questa pretesa con la doglianza, peraltro generica, non confortata dalla specifica individuazione dei punti trascurati e smentita dalla analitica disamina di cui alle pagg. da 18 e 25 della sentenza impugnata, di una mancata presa in considerazione in appello dei motivi allora dedotti. Talché, sia pur non pervenendo a una conclusione di inammissibilità globale dei due motivi in esame, occorre depurarli da ogni tentativo di incursione nel merito e ricondurli a una doglianza di vizio di motivazione in ordine all'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di peculato. Vizio peraltro insussistente, una volta chiarito da parte della sentenza impugnata che alla responsabilità ELMI risaliva anche il settore del fuori uso, che tale responsabilità, oltre che con gestione diretta, poteva esercitarsi attraverso coordinamento e controllo dei subordinati D'ND e De AO e che atti dimostrativi del concorso commissivo nelle sottrazioni erano l'esautorazione della LI, la regolarizzazione postuma della consegna delle eccedenze commessa al EN, la vendita di merce senza presa in carico, il ruolo di copertura e di rassicurazione assunto nell'episodio delle lampadine, nel rapporto col NA e nell'episodio Lupi - Pacchiano.
Nella stessa sentenza trova peraltro confutazione anche l'insistito rilievo di un'assenza di movente da parte ELMI. Infatti, a parte l'ovvia considerazione che l'accertamento del movente non è essenziale per l'accertamento del reato, se sono emerse solo utilità palesi relativamente modeste, è stato tuttavia sottolineato, per dimostrare la sussistenza di utilità occulte, ritratte o ritraibili da parte del ricorrente, il collegamento tra l'MI, queste vicende e le attività corruttive degli imprenditori RE e OT, specie attraverso la persona di DO CO.
5. Anche gli altri motivi sono infondati.
Quanto già detto a proposito del ricorso del EN dimostra la configurabilità del peculato, qui potendosi aggiungere che la censura nella specie è mal posta. Non si tratta infatti di stabilire se la dismissione del materiale fuori uso costituisse essa un pubblico servizio: nel reato in esame la nozione di servizio pubblico deve semmai caratterizzare l'Ente di appartenenza ELagente e non riguarda le singole attività di questo Ente, con riferimento alle quali, come si è già detto, è invece rilevante la normativa che l'agente deve applicare e la natura degli atti posti in essere. Singolarmente complicata è poi la censura ELomessa correlazione tra imputazione e sentenza nonché di mancato bilanciamento tra comportamenti commissivi e omissioni. La Corte d'Appello non era tenuta ad alcun bilanciamento, ha chiaramente indicato il ruolo svolto dal ricorrente e questa indicazione risponde all'accusa originaria, inserendosi in un'attività criminosa in corso. In ordine alle ulteriori doglianze, il giudizio di sufficienza degli elementi raccolti basta a sorreggere il diniego di acquisizione probatoria, ai sensi ELart. 603 c.p.p.. La mancata determinazione ELammontare del risarcimento impedisce la liquidazione del danno, ma non una pronunzia sull'an debeatur. È generico il motivo riguardante la notula della parte civile. La sentenza contiene, infine, una valutazione di congruità della pena, incensurabile data la ragionevolezza della determinazione.
6. Il ricorso di ZO NA è infondato.
In primo luogo non costituisce vizio di motivazione il fatto che la sentenza non abbia ripetuto, ma abbia richiamato, quanto già detto sull'ammissione di responsabilità a proposito di altri appellanti. La quale sentenza ha poi sottolineato che non corrispondeva a realtà processuale l'assunto che il ricorrente non avesse percepito alcuna utilità dal peculato della merce. In positivo ha poi affermato che il NA, secondo quanto risultava anche dai colloqui con l'MI, era a perfetta conoscenza del pactum sceleris esistente tra i dipendenti, il che, se unito al ruolo essenziale del ricorrente per consentire alla sottrazione del materiale, dimostra il concorso nel reato.
Tale motivazione non rileva alcun elemento di incongruità e in questa Sede, come ovvio, non è consentita una diretta lettura degli atti a cui il ricorso invita, quando rimanda a ulteriori dichiarazioni di diversi soggetti o al contenuto di un'intercettazione.
In ordine agli altri motivi, l'errore del Tribunale, nel non indicare nella motivazione della pronunzia il ricorrente come tenuto al risarcimento del danno, discende con evidenza dalla motivazione sull'accertamento della responsabilità penale, al quale la condanna al risarcimento era conseguente. Ne deriva di converso che la medesima decisione implicitamente conteneva una motivazione della statuizione civile espressa nel dispositivo.
Infine, correttamente è stata negata l'attenuante di cui all'art.323 bis c.p.p. per l'entità del danno recato.
7. Conviene ora trattare congiuntamente i ricorsi di AS AN e di LO RI che si dolgono del vizio di motivazione della pronunzia sull'elemento soggettivo dei reati di ricettazione loro attribuiti.
I ricorso sono fondati.
Posto che il dolo del reato di cui all'art. 648 c.p. è costituito dalla consapevolezza della provenienza illecita della cosa acquisita, che l'atteggiamento psicologico al riguardo deve essere di certezza, che nell'ipotesi di dolo eventuale la condotta rientra nel reato di cui all'art. 712 c.p., la decisione in esame non offre una valida dimostrazione della sussistenza del requisito.
Infatti, esclusa per il AS l'ammissione di responsabilità, per errore affermata dal Tribunale, la decisione sembra basarsi in primo luogo sul fatto che i ricorrenti acquistarono in nero il metallo oggetto ELaccusa e quindi sul rilievo che sulla merce v'erano segni inequivoci della sua provenienza dal magazzino delle ferrovie.
Sennonché, quanto al primo elemento, l'acquisto in nero è un illecito fiscale, ma la prassi è così diffusa che certo non può dirsi valida una massima di esperienza che deduca da un simile negozio la provenienza illecita della cosa che ne è oggetto e la relativa consapevolezza di tanto.
In ordine poi all'inequivoca provenienza ferroviaria del metallo, a parte che nelle decisioni di merito non è chiaro da che cosa tale evidenza venga tratta, la circostanza non è risolutiva, perché, come pure si legge nella sentenza, i soggetti imprenditori da cui la merce fu comperata erano a loro volta, caso per caso, o legittimi acquirenti del fuori uso ferroviario o concorrenti nella sottrazione dello stesso. In modo tale che resta ancora da dimostrare che i ricorrenti erano consapevoli che proprio le partite in esame provenivano da peculati.
8. Alla reiezione dei ricorsi del EN, ELMI e del NA segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile R.F.I., liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata nei confronti del SA e del RI con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.
Rigetta i ricorsi del EN, ELMI e del NA che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate in Euro tremila per onorari in favore della R.F.I. s.p.a., oltre IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2008