Sentenza 7 giugno 2001
Massime • 1
In tema di interesse a impugnare, permane l'interesse ad ottenere una decisione sulla legittimità della misura cautelare reale, anche in presenza della sua avvenuta revoca o sostituzione, allorché ciò abbia un'effettiva e attuale rilevanza sulla posizione complessiva del ricorrente. (Fattispecie in cui la corte ha dichiarato sussistente l'interesse del responsabile civile alla pronuncia sulla legittimità del sequestro conservativo, già revocato a seguito di versamento di una cauzione, in quanto una decisione favorevole avrebbe avuto effetti significativi sul permanere della cauzione versata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2001, n. 27964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27964 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLARUSSO VINCENZO Presidente del 07/06/2001
1. Dott. TATOZZI GIANFRANCO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO Consigliere N. 2574
3. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. LICARI CARLO Consigliere N. 048652/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RO AL N. IL 20/05/1934
2) ME ER N. IL 02/11/1960
avverso ORDINANZA del 24/10/2000 TRIB. LIBERTÀ di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Carmine DI ZENZO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte osserva:
RO AL, in qualità di legale rappresentante della s.a.s. F.LLI RO, responsabile civile in quanto citato dalla parte civile OZ OR nel procedimento penale instaurato nei confronti di ME ER per il delitto di lesioni colpose, ha proposto ricorso in cassazione avverso l'ordinanza 24 ottobre 2000 del Tribunale di Torino, sezione per il riesame, che ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta mancanza di interesse, la richiesta di riesame proposta, contro l'ordinanza 10 ottobre 2000 del Tribunale di Torino che aveva autorizzato il sequestro conservativo sui beni del responsabile civile fino alla concorrenza dell'importo di un miliardo di lire. Il Tribunale di Torino ha fondato la sua decisione sulla circostanza che il sequestro conservativo in questione era stato revocato a seguito della prestazione di una cauzione per importo pari a quello indicato. Questa circostanza, secondo il provvedimento impugnato, escluderebbe la persistenza di un interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere la decisione sulla richiesta di riesame. A sostegno del ricorso si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1^, lett. b e c del c.p.p. in relazione agli artt. 568 comma 4^ e 591 del medesimo codice. Si censura, in particolare, l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso l'esistenza di un concreto ed attuale interesse all'impugnazione sottolineando in particolare le seguenti persistenti conseguenze negative: il danno economico, i costi processuali, il pregiudizio e il discredito cagionati dalla notifica del sequestro presso le banche, l'offerta obbligata della cauzione.
Il Procuratore generale presso questo Ufficio ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto. Il ragionamento seguito dal Tribunale per giungere alla conclusione indicata può così riassumersi: il punto di partenza è costituito dall'art. 568 comma 4^ del codice di rito che, con norma di applicazione generale, stabilisce che "per proporre l'impugnazione è necessario avervi interesse". Correttamente il provvedimento impugnato ricorda che questo principio, applicabile anche alle impugnazioni in materia cautelare, reale e personale, richiede però che l'interesse sia attuale e concreto e che, quindi, qualora il provvedimento impugnato abbia perso efficacia per diverse ragioni non possa ritenersi esistente l'interesse in questione. Ricorda ancora il Tribunale che la materia delle impugnazioni delle misure cautelari reali si differenzia profondamente da quella delle misure cautelari personali perché, per queste ultime, l'art.314, comma 2^, c.p.p. prevede la possibilità della riparazione per l'ingiusta detenzione (anche per il condannato) quando risulti, con decisione irrevocabile, che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso, o mantenuto, senza che sussistessero le condizioni di applicabilità.
Analogo istituto invece non è previsto per le misure cautelari reali e il Tribunale, pur dando atto dell'esistenza di conseguenze negative provocate dalle misure in questione, evidenzia come nessun effetto positivo per la persona che abbia subito la misura potrebbe derivare da un'eventuale decisione del tribunale per il riesame che accogliesse la richiesta dichiarando l'inesistenza dei presupposti per l'emissione e il permanere della misura cautelare reale. Questa interpretazione non è condivisibile.
L'attualità e concretezza dell'interesse richiesto per l'impugnazione devono esistere non solo nel momento dell'impugnazione ma anche nel momento della decisione e conducono ad escludere l'ammissibilità di impugnazioni di provvedimenti ormai privi di efficacia, per revoca o per altra ragione, qualora il titolare del diritto all'impugnazione intenda soltanto contestare l'esattezza teorica del provvedimento impugnato. In questi casi l'incidenza effettiva della eventuale decisione favorevole nell'ambito del procedimento o del processo è inesistente e l'eventuale pronunzia positiva sulla richiesta di annullamento del provvedimento impugnato non è idonea a produrre altri effetti favorevoli all'impugnante neppure al di fuori del procedimento.
Insomma l'impugnazione non deve essere diretta ad affermare l'esattezza delle ragioni dell'impugnante ma ad ottenere un concreto effetto positivo, all'interno del procedimento o al di fuori esso, con l'eliminazione di una concreta ed attuale situazione pregiudizievole per l'impugnante o per il riconoscimento di una situazione concretamente vantaggiosa per la sfera giuridica dell'impugnante. E sempre che il provvedimento impugnato abbia contenuto decisorio e non meramente interlocutorio senza alcun effetto sulle posizioni soggettive delle parti.
L'esempio tipico dell'effetto positivo al di fuori del procedimento principale è costituito dal diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione;
diritto che può trovare titolo, come ricorda il provvedimento impugnato, nella dichiarazione che il provvedimento cautelare sia stato adottato o mantenuto senza che esistessero i presupposti di legge (art. 314 comma 2^ c.p.p.). Di qui le decisioni delle sezioni unite di questa Corte (sentenze 13 luglio 1998, Gallieri;
12 ottobre 1993, Durante) che hanno ritenuto perdurasse l'interesse all'impugnazione della misura che applicava la custodia cautelare anche nel caso di revoca nelle more intervenuta. Ma analoghe, e forse maggiormente significative, ragioni inducono a ritenere che l'attualità e concretezza dell'interesse ad impugnare non vengano meno nel caso in cui le conseguenze negative del provvedimento esistano e perdurino, malgrado la revoca del provvedimento medesimo, all'interno dello stesso procedimento. Nè può affermarsi, come sostiene il Tribunale di Torino, che per l'illegittima adozione di misure cautelari reali non esista un procedimento analogo a quello dell'ingiusta detenzione per le misure cautelari custodiali.
L'interesse all'impugnazione non è infatti ricollegabile a fattispecie tipiche di riparazione ma alla concreta esistenza di una ragione concreta ed attuale, e non meramente teorica o ipotetica, che l'impugnante faccia valere per ottenere il provvedimento di annullamento al fine di rimuovere un provvedimento concretamente ed attualmente pregiudizievole rispetto ad una situazione giuridica comunque tutelata. È questo il senso, ove non se ne dia una non condivisibile lettura riduttiva, delle citate sentenze delle sezioni unite ed in particolare di quella del 1993 (espressamente richiamata dalla più recente) laddove si afferma che "detto interesse deve essere valutato alla stregua dell'intero complesso delle norme che regolano gli effetti dell'atto impugnato".
Non v'è, in queste decisioni, alcuna limitazione agli effetti estrinseci dell'accoglimento dell'impugnazione ma un invito ad una considerazione globale dei suoi concreti ed attuali effetti pregiudizievoli.
Puntuale conferma di questa interpretazione può trarsi dalla decisione Cass., sez. 6^, 11 gennaio 1994 (c.d. 17 novembre 1993), Manenti, che ribadiva l'esistenza dell'interesse della persona sottoposta a misura cautelare, e rimessa in libertà per ragioni diverse dall'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ad ottenere una decisione sulla legittimità dell'applicazione della misura non solo ai fini della riparazione per l'ingiusta detenzione ma altresì, trattandosi di pubblico dipendente, ai fini interni al rapporto di pubblico impiego per gli effetti che i provvedimenti di custodia cautelare hanno in materia di sospensione cautelare dal servizio.
Nè può considerarsi difforme il precedente di questa Corte (sez. 6^, sentenza 7 settembre 1994 n. 2640, Schenardi) che ritenne inammissibile, per essere venuto meno l'interesse, la richiesta di riesame di un sequestro probatorio nel frattempo revocato. In quel caso non esisteva infatti il problema, attuale, evidenziato nel presente giudizio e si discuteva di una (in quel caso certamente ipotetica) responsabilità civile del magistrato che aveva emesso il provvedimento impugnato.
Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, non sembra dubbio che la revoca del sequestro conservativo, fondata esclusivamente sul versamento di una cauzione, faccia permanere l'interesse all'impugnazione perché l'eventuale decisione favorevole sulla richiesta di riesame non potrebbe non avere influenza anche sulla legittimità del permanere della cauzione versata. Il provvedimento impugnato deve conseguentemente essere annullato e gli atti devono essere trasmessi per nuovo esame al Tribunale di Torino che provvederà nel merito della richiesta.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione quarta penale, annulla l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2001