Sentenza 5 luglio 2012
Massime • 1
Se vi è pendenza presso la medesima sede giudiziaria di un processo per gli stessi fatti e nei confronti degli stessi imputati, il giudice del dibattimento relativo al processo instaurato da ultimo, investito della litispendenza, deve statuire sul punto e non può, invece, sospendere il processo, che va definito con sentenza di improcedibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2012, n. 37670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37670 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2012 |
Testo completo
376 70 /12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/07/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GAETANINO ZECCA - Presidente - SENTENZA N. - Consigliere - 995 Dott. ANTONIO BEVERE REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GENNARO MARASCA N. 2337/2012 - Consigliere - Dott. CARLO ZAZA Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PMT PRESSO TRIBUNALE DI RIMINI nei confronti di: 1) RR AL N. IL 23/05/1963 * C/ 2) CH NO N. IL 16/04/1969 * C/ avverso l'ordinanza n. 2117/2010 TRIBUNALE di RIMINI, del 24/03/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; си IL Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini. RITENUTO IN FATTO 1. ER AL e TT ZA venivano citati a giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini per rispondere dei reati di ingiuria, diffamazione e minaccia commessi nei confronti di IN AR RA fino al 9 marzo 2008. 2. All'udienza dibattimentale del 24-3-2011 il Giudice monocratico del Tribunale di Rimini disponeva la sospensione del procedimento e dei termini di prescrizione del reato fino al passaggio in giudicato della sentenza emessa dallo stesso Tribunale di Rimini nel procedimento n. 7158/2007 RGNR, definito con sentenza dell'8/2/2011, concernente gli stessi fatti.
3. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini avverso l'ordinanza suddetta per l'abnormità della stessa, in quanto il giudice avrebbe potuto solo dichiarare l'impromovibilità dell'azione penale, ma non sospendere il processo.
4. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione si è associato alla richiesta di annullamento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo sia già pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del p.m., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal p.m., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (Cassazione penale, sez. un., 28/06/2005, n. 34655). ои 2 Da tali principi, affermati dalle sezioni unte di questa Corte e da cui questo Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, discende che la pendenza nella stessa sede giudiziaria di un processo per gli stessi fatti e a carico degli stessi imputati determina l'improcedibilità del giudizio instaurato da ultimo. Il giudice del dibattimento, pertanto, chiamato a pronunciarsi sulla litispendenza, non può sospendere il processo, ma deve statuire sul punto e, ove la ravvisi esistente, deve definire il giudizio con sentenza di improcedibilità (fermo restando che, ove la litispendenza sia parziale, deve separare il procedimento relativo ai fatti sub iudice e pervenire ad una decisione nel merito per gli altri). L'ordinanza va pertanto annullata senza rinvio, ex art. 620 cod. proc. pen., e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di provenienza per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, senza rinvio, e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso. Così deciso il 5/7/2012 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settembr (Gaetanino Zecca) Ра бот DEPOSITATA IN CANCELLE addi 28 SET 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camel Kanzuise 3