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Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2026, n. 18595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18595 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte d'appello di Milano. Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, emessa in sede di rinvio da annullamento della Quinta sezione di questa Corte, in riforma della sentenza pronunciata nei confronti di XXXXXXXXXXX dal Tribunale di Monza in data 30 gennaio 2023, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Monza del 30 novembre 2017 e i fatti (residui) di cui al presente giudizio (stalking e maltrattamenti familiari), ritenuti più gravi i primi, ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 9 di reclusione. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, XXXXXXXXXXX, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 163, 164 e 168 cod. pen. Rileva il difensore che dal certificato del casellario giudiziale emerge che il suddetto ha riportato due condanne, per ingiurie e minacce, rispettivamente nel 2007 e nel 2010, entrambe alla sola pena della multa, che è stata poi dichiarata estinta per l’indulto ex l. n. 241 del 2006. Osserva che, pertanto, l’unica condanna a pena detentiva che poteva essere Penale Sent. Sez. 1 Num. 18595 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/03/2026 considerata ai fini della sospensione condizionale della pena era quella del Tribunale di Lecco, definitiva il 25/06/2023, di condanna a mesi due di reclusione ed euro 200 di multa, pena che cumulata a quella della presente sentenza non determinerebbe il superamento dei limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. consentendo di sospendere quella inflitta nel presente processo, previo riconoscimento della continuazione con i fatti di cui alla sentenza del 30 novembre 2017. Pena, che, invece, la Corte di appello di Milano ha inopinatamente deciso di non sospendere. Insiste, quindi, per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riconoscimento all’imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena, ovvero con rinvio per nuovo giudizio al riguardo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Gaspare Sturzo, conclude, con requisitoria scritta, per l’inammissibilità del ricorso. Si rileva, invece, che vertendo il ricorso dell’imputato unicamente sulla sospensione condizionale della pena, la parte civile XXXXXXXXXXXXXXXX, che risulta avere depositato memoria e conclusioni, allegando nota-spese, non ha diritto alla refusione delle spese processuali. Invero, nel giudizio di legittimità, la parte civile non è legittimata a costituirsi ed interloquire in ordine alla revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ed all'omessa applicazione del beneficio in relazione al reato "sub iudice", non investendo tali statuizioni l'azione civile e gli interessi civili, sicché non ha diritto alla refusione delle spese processuali (Sez. 2, n. 51734 del 24/10/2023, [...], Rv. 285664). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Dal certificato del casellario giudiziale, oltre alle due precedenti condanne a pena pecuniaria per ingiurie e minacce menzionate dal ricorrente, rispettivamente del Giudice di pace di Reggio Emilia del 3/10/2007, irrevocabile il 6/12/2007, e del Giudice di pace di Roma dell’8/02/2010, irrevocabile il 13/05/2011, le cui pene erano dichiarate estinte rispettivamente per decorso del tempo e per indulto, risulta una sentenza di condanna per simulazione di reato del Tribunale di Lecco in composizione monocratica del 19/09/2019, irrevocabile il 5/11/2019, alla pena di un anno di reclusione, pena sospesa, una sentenza di condanna alla pena di mesi 2 di reclusione e euro 200,00 di multa, sempre menzionata dal ricorrente, oltre, infine, alla sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa i cui fatti sono stati posti in continuazione con quelli per cui si procede. Diversamente, quindi, da come lamentato dalla difesa, correttamente la Corte di appello di Milano ha ritenuto non concedibile la sospensione condizionale della pena per i precedenti penali ostativi e la precedente fruizione del beneficio in altra occasione (avendo riguardo alla condanna per simulazione di reato alla pena di un anno di reclusione, ostativa, consideratane l’entità, alla concessione della sospensione condizionale della pena inflitta 2 con la sentenza in esame, ancorché unificata con quella, sempre condizionalmente sospesa, di cui alla sentenza del 30/11/2017, irrevocabile il 5/11/2019) . 2. Al rigetto del ricorso consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Va disposto l’oscuramento, come da dispositivo, considerata la tipologia dei reati per cui si procede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta la richiesta della parte civile di condanna alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio. Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, emessa in sede di rinvio da annullamento della Quinta sezione di questa Corte, in riforma della sentenza pronunciata nei confronti di XXXXXXXXXXX dal Tribunale di Monza in data 30 gennaio 2023, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Monza del 30 novembre 2017 e i fatti (residui) di cui al presente giudizio (stalking e maltrattamenti familiari), ritenuti più gravi i primi, ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 9 di reclusione. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, XXXXXXXXXXX, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 163, 164 e 168 cod. pen. Rileva il difensore che dal certificato del casellario giudiziale emerge che il suddetto ha riportato due condanne, per ingiurie e minacce, rispettivamente nel 2007 e nel 2010, entrambe alla sola pena della multa, che è stata poi dichiarata estinta per l’indulto ex l. n. 241 del 2006. Osserva che, pertanto, l’unica condanna a pena detentiva che poteva essere Penale Sent. Sez. 1 Num. 18595 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/03/2026 considerata ai fini della sospensione condizionale della pena era quella del Tribunale di Lecco, definitiva il 25/06/2023, di condanna a mesi due di reclusione ed euro 200 di multa, pena che cumulata a quella della presente sentenza non determinerebbe il superamento dei limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. consentendo di sospendere quella inflitta nel presente processo, previo riconoscimento della continuazione con i fatti di cui alla sentenza del 30 novembre 2017. Pena, che, invece, la Corte di appello di Milano ha inopinatamente deciso di non sospendere. Insiste, quindi, per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riconoscimento all’imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena, ovvero con rinvio per nuovo giudizio al riguardo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Gaspare Sturzo, conclude, con requisitoria scritta, per l’inammissibilità del ricorso. Si rileva, invece, che vertendo il ricorso dell’imputato unicamente sulla sospensione condizionale della pena, la parte civile XXXXXXXXXXXXXXXX, che risulta avere depositato memoria e conclusioni, allegando nota-spese, non ha diritto alla refusione delle spese processuali. Invero, nel giudizio di legittimità, la parte civile non è legittimata a costituirsi ed interloquire in ordine alla revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ed all'omessa applicazione del beneficio in relazione al reato "sub iudice", non investendo tali statuizioni l'azione civile e gli interessi civili, sicché non ha diritto alla refusione delle spese processuali (Sez. 2, n. 51734 del 24/10/2023, [...], Rv. 285664). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Dal certificato del casellario giudiziale, oltre alle due precedenti condanne a pena pecuniaria per ingiurie e minacce menzionate dal ricorrente, rispettivamente del Giudice di pace di Reggio Emilia del 3/10/2007, irrevocabile il 6/12/2007, e del Giudice di pace di Roma dell’8/02/2010, irrevocabile il 13/05/2011, le cui pene erano dichiarate estinte rispettivamente per decorso del tempo e per indulto, risulta una sentenza di condanna per simulazione di reato del Tribunale di Lecco in composizione monocratica del 19/09/2019, irrevocabile il 5/11/2019, alla pena di un anno di reclusione, pena sospesa, una sentenza di condanna alla pena di mesi 2 di reclusione e euro 200,00 di multa, sempre menzionata dal ricorrente, oltre, infine, alla sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa i cui fatti sono stati posti in continuazione con quelli per cui si procede. Diversamente, quindi, da come lamentato dalla difesa, correttamente la Corte di appello di Milano ha ritenuto non concedibile la sospensione condizionale della pena per i precedenti penali ostativi e la precedente fruizione del beneficio in altra occasione (avendo riguardo alla condanna per simulazione di reato alla pena di un anno di reclusione, ostativa, consideratane l’entità, alla concessione della sospensione condizionale della pena inflitta 2 con la sentenza in esame, ancorché unificata con quella, sempre condizionalmente sospesa, di cui alla sentenza del 30/11/2017, irrevocabile il 5/11/2019) . 2. Al rigetto del ricorso consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Va disposto l’oscuramento, come da dispositivo, considerata la tipologia dei reati per cui si procede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta la richiesta della parte civile di condanna alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio. Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3