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Sentenza 15 aprile 2026
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2026, n. 13657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13657 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 357/2026 CC - 13/03/2026 R.G.N. 2265/2026 sul ricorso proposto da: OU MA nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/01/2026 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NA Passafiune, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1 -bis, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 07/01/2026, respingeva l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova del 15/11/2025, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere ad MA OU. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità e mancanza della motivazione. Rileva l'ordinanza impugnata non ha motivato in ordine ai rilievi mossi dalla difesa all'ordinanza genetica, che non ha effettuato una valutazione autonoma degli elementi portati dal Pubblico Ministero;
che, invero, non ha tenuto conto del 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 13657 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 13/03/2026 tempo silente, risalendo i fatti al 2022; che risulta violato anche il disposto di cui all'art. 275 cod. proc. pen. ed il principio di extrema ratio della custodia cautelare in carcere, atteso che la misura è stata disposta senza considerare specificamente la posizione dell'odierno ricorrente;
che il pericolo di fuga non può essere desunto dalla condizione di straniero, 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità e mancanza della motivazione, con riferimento alla sussistenza del pericolo di fuga. Rappresenta che il provvedimento impugnato, erroneamente ha escluso la denunziata nullità dell'ordinanza custodiale, emessa senza l'interrogatorio preventivo, nonostante fosse assente qualsivoglia pericolo di fuga;
che, con riferimento al pericolo di fuga, il Tribunale del riesame ha considerato solo l'entità della pena irroganda, senza considerare che il pericolo deve essere concreto ed attuale e che, nel caso di specie, si procede in relazione a fatti commessi tre anni prima rispetto all'esecuzione della misura, che peraltro è avvenuta presso l'abitazione occupata dall'indagato; che il OU non si è allontanato da Genova dopo i fatti e che fino ad allora non era incorso in alcuna violazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato, atteso che entrambi i motivi cui è affidato, per un verso, pongono questioni in punto di esigenze cautelari che si appalesano destituite di fondamento e, per altro, reiterano pedissequamente le doglianze proposte con i motivi di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale del riesame, che ha valutato gli elementi addotti dalla difesa ed ha dato atto dei motivi per cui ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga. 1.1. Il primo motivo, relativo al profilo della motivazione del provvedimento impugnato, al tema dell'adeguatezza della misura ed all'attualità delle esigenze cautelari, è•destituito di fondamento. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto modo di affermare che, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la 2 rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto;
tuttavia, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa, purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, Mandracchia, Rv. 288341 - 01; Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658 - 01; Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507 - 01). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato dà atto che il Giudice per le indagini preliminari ha ricostruito il quadro indiziario a carico dell'indagato sulla base delle immagini acquisite dalle telecamere insistenti sulla pubblica via nel Comune di Genova, che hanno ripreso il OU mentre cedeva sostanza stupefacente ai vari acquirenti, addebiti, peraltro, ammessi in sede di interrogatorio di garanzia. Quanto al profilo delle esigenze cautelari, si osserva chet_sia il Giudice per le indagini preliminari, che il Tribunale del riesame, ' hanno ritenuto le diverse posizioni sovrapponibili, tenuto conto della analoga attività illecita posta in essere dai coindagati, peraltro, con le medesime modalità, fondando la prognosi negativa in ordine al futuro comportamento del OU sulla reiterazione delle condotte criminose, protrattesi per un consistente arco temporale e con elevata ripetitività, tanto da ritenerle abituali, sulla professionalità manifestata nello svolgimento della illecita attività di spaccio e sulla qualità e quantità della sostanza stupefacente trattata. A conferma dell'indole trasgressiva dell'odierno ricorrente il provvedimento impugnato ha, altresì, evidenziato come dagli atti emerga che l'indagato ha violato il provvedimento cautelare al quale era sottoposto. Dunque, ha implicitamente valutato che io iato temporale esistente rispetto alla commissione dei fatti, tenuto conto del pieno inserimento dell'odierno ricorrente in circuiti delinquenziali dediti allo • spaccio di sostanze stupefacenti, non abbia inciso significativamente sulla concretezza e sulla attualità del pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose. Si osserva, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha avuto modo di affermare che non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01). In altri termini, in tema di 3 motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 - 01). 1.2. Il secondo motivo è aspecifico, atteso che non si misura con l'ampia motivazione del provvedimento impugnato, che, quanto alla sussistenza del pericolo di fuga, ha valorizzato l'assenza di radicamento e di legami familiari del OU sul territorio nazionale, il fatto che fosse privo di fissa dimora e che, nonostante la sua giovane età, fosse pienamente inserito negli ambienti delinquenziali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, ritenendo, dunque, che si trattasse di soggetto che potesse rendersi irreperibile anche solo spostandosi sul territorio nazionale per proseguire altrove la sua attività illecita. Ebbene, rispetto alla trama motivazionale del provvedimento impugnato, che si sviluppa 'in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo reitera pedissequamente le stesse doglianze già avanzate in sede di riesame, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito nel provvedimento impugnato, per cui risulta del tutto aspecifico. Si osserva, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, per quel che qui interessa, alla sussistenza delle esigenze cautelari, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito -ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano . l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme 4 di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, come nel caso di specie, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Invero, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett. e), del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). Orbene, nel caso in esame, come si è sopra evidenziato, l'ordinanza esaminata risulta avere analizzato adeguatamente tutti gli elementi dai quali ha desunto la sussistenza del pericolo di fuga in termini di concretezza e di attualità. 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 13 marzo 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NA Passafiune, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1 -bis, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 07/01/2026, respingeva l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova del 15/11/2025, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere ad MA OU. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità e mancanza della motivazione. Rileva l'ordinanza impugnata non ha motivato in ordine ai rilievi mossi dalla difesa all'ordinanza genetica, che non ha effettuato una valutazione autonoma degli elementi portati dal Pubblico Ministero;
che, invero, non ha tenuto conto del 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 13657 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 13/03/2026 tempo silente, risalendo i fatti al 2022; che risulta violato anche il disposto di cui all'art. 275 cod. proc. pen. ed il principio di extrema ratio della custodia cautelare in carcere, atteso che la misura è stata disposta senza considerare specificamente la posizione dell'odierno ricorrente;
che il pericolo di fuga non può essere desunto dalla condizione di straniero, 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità e mancanza della motivazione, con riferimento alla sussistenza del pericolo di fuga. Rappresenta che il provvedimento impugnato, erroneamente ha escluso la denunziata nullità dell'ordinanza custodiale, emessa senza l'interrogatorio preventivo, nonostante fosse assente qualsivoglia pericolo di fuga;
che, con riferimento al pericolo di fuga, il Tribunale del riesame ha considerato solo l'entità della pena irroganda, senza considerare che il pericolo deve essere concreto ed attuale e che, nel caso di specie, si procede in relazione a fatti commessi tre anni prima rispetto all'esecuzione della misura, che peraltro è avvenuta presso l'abitazione occupata dall'indagato; che il OU non si è allontanato da Genova dopo i fatti e che fino ad allora non era incorso in alcuna violazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato, atteso che entrambi i motivi cui è affidato, per un verso, pongono questioni in punto di esigenze cautelari che si appalesano destituite di fondamento e, per altro, reiterano pedissequamente le doglianze proposte con i motivi di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale del riesame, che ha valutato gli elementi addotti dalla difesa ed ha dato atto dei motivi per cui ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga. 1.1. Il primo motivo, relativo al profilo della motivazione del provvedimento impugnato, al tema dell'adeguatezza della misura ed all'attualità delle esigenze cautelari, è•destituito di fondamento. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto modo di affermare che, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la 2 rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto;
tuttavia, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa, purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, Mandracchia, Rv. 288341 - 01; Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658 - 01; Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507 - 01). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato dà atto che il Giudice per le indagini preliminari ha ricostruito il quadro indiziario a carico dell'indagato sulla base delle immagini acquisite dalle telecamere insistenti sulla pubblica via nel Comune di Genova, che hanno ripreso il OU mentre cedeva sostanza stupefacente ai vari acquirenti, addebiti, peraltro, ammessi in sede di interrogatorio di garanzia. Quanto al profilo delle esigenze cautelari, si osserva chet_sia il Giudice per le indagini preliminari, che il Tribunale del riesame, ' hanno ritenuto le diverse posizioni sovrapponibili, tenuto conto della analoga attività illecita posta in essere dai coindagati, peraltro, con le medesime modalità, fondando la prognosi negativa in ordine al futuro comportamento del OU sulla reiterazione delle condotte criminose, protrattesi per un consistente arco temporale e con elevata ripetitività, tanto da ritenerle abituali, sulla professionalità manifestata nello svolgimento della illecita attività di spaccio e sulla qualità e quantità della sostanza stupefacente trattata. A conferma dell'indole trasgressiva dell'odierno ricorrente il provvedimento impugnato ha, altresì, evidenziato come dagli atti emerga che l'indagato ha violato il provvedimento cautelare al quale era sottoposto. Dunque, ha implicitamente valutato che io iato temporale esistente rispetto alla commissione dei fatti, tenuto conto del pieno inserimento dell'odierno ricorrente in circuiti delinquenziali dediti allo • spaccio di sostanze stupefacenti, non abbia inciso significativamente sulla concretezza e sulla attualità del pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose. Si osserva, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha avuto modo di affermare che non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01). In altri termini, in tema di 3 motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 - 01). 1.2. Il secondo motivo è aspecifico, atteso che non si misura con l'ampia motivazione del provvedimento impugnato, che, quanto alla sussistenza del pericolo di fuga, ha valorizzato l'assenza di radicamento e di legami familiari del OU sul territorio nazionale, il fatto che fosse privo di fissa dimora e che, nonostante la sua giovane età, fosse pienamente inserito negli ambienti delinquenziali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, ritenendo, dunque, che si trattasse di soggetto che potesse rendersi irreperibile anche solo spostandosi sul territorio nazionale per proseguire altrove la sua attività illecita. Ebbene, rispetto alla trama motivazionale del provvedimento impugnato, che si sviluppa 'in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo reitera pedissequamente le stesse doglianze già avanzate in sede di riesame, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito nel provvedimento impugnato, per cui risulta del tutto aspecifico. Si osserva, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, per quel che qui interessa, alla sussistenza delle esigenze cautelari, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito -ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano . l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme 4 di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, come nel caso di specie, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Invero, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett. e), del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). Orbene, nel caso in esame, come si è sopra evidenziato, l'ordinanza esaminata risulta avere analizzato adeguatamente tutti gli elementi dai quali ha desunto la sussistenza del pericolo di fuga in termini di concretezza e di attualità. 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 13 marzo 2026.