Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2026, n. 13657
CASS
Sentenza 15 aprile 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. - Mancanza di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'ordinanza cautelare abbia adeguatamente motivato richiamando atti del procedimento, ma svolgendo un effettivo vaglio degli elementi di fatto decisivi. Ha ritenuto provata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base delle immagini delle telecamere e dell'ammissione dell'indagato, e le esigenze cautelari sulla base della reiterazione delle condotte criminose, della professionalità, della qualità e quantità della sostanza stupefacente trattata, e della violazione di un precedente provvedimento cautelare. Ha implicitamente valutato che il tempo trascorso non ha inciso sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione.

  • Rigettato
    Violazione art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Sussistenza pericolo di fuga

    Il motivo è stato ritenuto aspecifico in quanto non si confronta con l'ampia motivazione del provvedimento impugnato che ha valorizzato l'assenza di radicamento e legami familiari, la mancanza di fissa dimora e l'inserimento in ambienti delinquenziali. La Corte ha ribadito che il controllo di legittimità non consente una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2026, n. 13657
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13657
    Data del deposito : 15 aprile 2026

    Testo completo