Sentenza 19 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di giudizio direttissimo susseguente all'arresto in flagranza, la disposizione di cui all'art. 450, comma quinto cod. proc. pen., che stabilisce la notifica al difensore della data fissata per l'udienza, deve ritenersi osservata quando l'avviso - dato a mezzo telefono da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale abbia deposto sul punto in conformità - sia stato ricevuto personalmente dal difensore, senza la necessità che l'avviso stesso sia stato seguito da conferma mediante telegramma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2005, n. 12252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12252 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 19/01/2005
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 71
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 032664/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA MO, N. IL 26/02/1976;
avverso SENTENZA del 11/06/2002 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Decidendo sull'appello proposto da GL CO contro la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Foggia per il reato di fiuto aggravato di autoradio, in tal modo qualificato giuridicamente il fatto originariamente contestatogli come tentativo di furto, la Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 11/6/2002, ha deciso di parzialmente riformare quella resa dal giudice di primo grado, limitandosi a ridurre la pena a mesi 6 di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione personalmente l'imputato, reiterando l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, per essere stato dato avviso in modo irrituale al difensore della celebrazione del giudizio direttissimo, susseguente al suo arresto in flagranza;
deducendo, in secondo luogo, omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
sostenendo, infine, l'erroneità della valutazione del materiale probatorio in senso accusatorio fatta dai giudici di merito, i quali ai fini della motivazione sulla responsabilità avrebbero usato clausole di stile, prive di alcun effettivo contenuto argomentativo.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Quanto alla nullità già eccepita in grado di appello e respinta dai giudici di merito, ritiene il Collegio che la statuizione sul punto appare esente dal vizio denunciato.
In questa sede, giova ribadire che nei casi in cui, ricorrendo una situazione di urgenza, è stabilito dalla legge che sia dato con tempestività l'avviso al difensore senza specificarne le formalità, deve ritenersi sufficiente procurare al destinatario dell'avviso l'effettiva conoscenza della notizia, anche se questa è comunicata con forme diverse da quelle prescritte per le notificazioni. Solo allorché non sia possibile procurare tale conoscenza "effettiva", è la conoscenza "legale" che può far ritenere osservata la norma che prescrive l'avviso, sicché in tal caso occorre usare le forme stabilite per le notificazioni, che costituiscono il mezzo normalmente previsto dal legislatore per portare a conoscenza delle persone atti del procedimento da compiere o già compiuti.
Sulla scorta di tale principio e con riferimento al caso di specie, appare legittimo ritenere che la disposizione di cui all'art. 450, comma 5, c.p.p., a norma della quale al difensore è notificato l'avviso della data fissata per il giudizio direttissimo, deve ritenersi osservata quando, come risulta accertato, l'avviso, dato a mezzo telefono da un ufficiale di p.g., che sul punto ha deposto in conformità, sia stato ricevuto dal difensore personalmente, anche se l'avviso non è stato seguito dalla conferma mediante telegramma. In riferimento alla richiesta di rinnovazione del dibattimento, a parte che tale doglianza non risulta essere stata specificamente dedotta, sta di fatto che la valutazione di irrilevanza, ai fini della decisione, della perizia psichiatrica sulla persona offesa è implicita nell'ovvia considerazione che il divieto di perizia su qualità psichiche non patologiche dello imputato è operante anche per la persona offesa dal reato, identica essendone la finalità che è quella di evitare indagini somatiche ai fini della valutazione di attendibilità del testimone-persona offesa, spettante in ultima analisi al giudicante attraverso il vaglio critico delle risultanze processuali. L'ultima doglianza contenente le critiche sul convincimento espresso dai giudici di merito sulla colpevolezza del ricorrente, appare al Collegio sostanzialmente diretta, sia pure attraverso la apparente deduzione di un asserito difetto di motivazione, allo scopo ulteriore di ottenere una rivalutazione a suo favore delle prove;
il che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto, sottratto, per costante giurisprudenza di questa Corte, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.
Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2005