Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2001, n. 12927
CASS
Sentenza 26 gennaio 2001

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È legittima la notificazione eseguita nel domicilio dichiarato o eletto all'imputato detenuto, allorché il suo stato detentivo non sia stato portato, e non sia comunque venuto, a conoscenza del giudice. (Fattispecie relativa a ritenuta legittimità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello a della conseguente dichiarazione di contumacia).

Commentari2

  • 1Imputato detenuto ha sempre diritto di partecipare al suo processo (Cass. 37483/06)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 marzo 2022

    Nell'ottica di un processo a carattere accusatorio, la partecipazione dell'imputato al "suo" processo è condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione; essa afferisce al fondamentale diritto di difesa (autodifesa) e non è perciò confiscabile, nulla, peraltro, ostando a che, come altri diritti, anche questo possa essere semmai oggetto di rinuncia da parte del titolare dello stesso, in presenza di non equivoca manifestazione di volontà abdicativa in tal senso. Ove il giudice accerti la sussistenza di un legittimo impedimento dell'imputato a comparire, e la mancanza di una sua dichiarazione di volontà che il processo si svolga in sua assenza, tanto dà di per sé …

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  • 2Cassazione penale, SS.UU., sentenza 14/11/2006 n° 37483Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2001, n. 12927
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12927
Data del deposito : 26 gennaio 2001

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