Sentenza 26 gennaio 2001
Massime • 1
È legittima la notificazione eseguita nel domicilio dichiarato o eletto all'imputato detenuto, allorché il suo stato detentivo non sia stato portato, e non sia comunque venuto, a conoscenza del giudice. (Fattispecie relativa a ritenuta legittimità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello a della conseguente dichiarazione di contumacia).
Commentari • 2
- 1. Imputato detenuto ha sempre diritto di partecipare al suo processo (Cass. 37483/06)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 marzo 2022
Nell'ottica di un processo a carattere accusatorio, la partecipazione dell'imputato al "suo" processo è condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione; essa afferisce al fondamentale diritto di difesa (autodifesa) e non è perciò confiscabile, nulla, peraltro, ostando a che, come altri diritti, anche questo possa essere semmai oggetto di rinuncia da parte del titolare dello stesso, in presenza di non equivoca manifestazione di volontà abdicativa in tal senso. Ove il giudice accerti la sussistenza di un legittimo impedimento dell'imputato a comparire, e la mancanza di una sua dichiarazione di volontà che il processo si svolga in sua assenza, tanto dà di per sé …
Leggi di più… - 2. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 14/11/2006 n° 37483Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2001, n. 12927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12927 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARIO SOSSI - Presidente - del 26/01/01
1. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - SENTENZA
2. " GIUSEPPE DE AR " N. 154
3. " UMBERTO DA " REGISTRO GENERALE
4. " IC EL " N. 36809/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TO AL, n. 8/4/60 avverso la sentenza emessa il 29/6/00 dalla Corte di appello di Catania Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso
Osserva:
con sentenza in data 23/1/98 il Pretore di Siracusa ha dichiarato TO AL colpevole di violazione dell'art. 9 comma 1 legge 1423/1956, per essere il 27/7/96 stato sorpreso fuori della propria abitazione in orario non consentito dal decreto con il quale era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, e lo ha condannato a 3 mesi di arresto.
La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Catania con sentenza in data 29/6/00, emessa in esito a giudizio contumaciale, che ha respinto il gravame dell'imputato. Avverso quest'ultima pronuncia il difensore del TO ha proposto ricorso per cassazione con il quale eccepisce, come unico motivo, la nullità del giudizio di secondo grado sull'assunto che il suo assistito sarebbe stato illegittimamente dichiarato contumace, trovandosi all'epoca detenuto per altra causa.
La doglianza è priva di fondamento, e il ricorso va quindi rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 C.P.P. Va premesso che il decreto di citazione nel giudizio di appello è stato notificato al TO non con il rito degli irreperibili, come si afferma nel ricorso, bensì ai sensi dell'art. 161 C.P.P. e che dagli atti non risultava l'asserito stato di detenzione per altra causa del prevenuto.
Correttamente dunque la Corte di appello, verificata la regolarità della notifica effettuata a norma dell'art. 161 C.P.P., ha dichiarato la contumacia dell'imputato, non rilevando - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cr., tra le ultime, la sentenza di questa Sezione 3/3/98, Di Mariano - rv. 210.205) - l'impedimento determinato dallo stato di detenzione per altra causa che non sia stato portato, e non sia comunque venuto, a conoscenza del giudice.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2001