Sentenza 11 gennaio 2001
Massime • 1
È conforme ad equità, e non viola i principi regolatori della materia, la decisione con la quale il giudice conciliatore ritiene produttiva di effetti la disdetta di un contratto di assicurazione inviata all'agente privo di potere rappresentativo, quando l'assicurato dimostri che, in precedenza, tutte le comunicazioni relative al contratto erano state inviate al medesimo agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. GO FAVARA - rel. Consigliere -
Dott. TO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Italo PURCARO - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA FIDUCIARIA COMP ASSIC RIASSIC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI COLLI PORTUENSI 94, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO VITI, difesa dall'avvocato CALOGERO FERRARA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZA SA, LL G AT, AR US, BO BE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato STANISLAO AURELI, che li difende anche disgiuntamente agli avvocati BE BO, US AR, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
SC AN, DI GI, CE LT, TR DO, RA BE, IE AR, RO UG, NI DO, NI DO, LL IG, OR NO, CO LI, BU LM NA, ES IA, VI GI, EN AL, AT BE, SC NA IT, SC AN, EL LI, NT IO, OR NA, IA IO, D'AL IA, RD NC, AT EL, BB CA, LL US, FR GI, LL AN, RI EG, RI NA, RI RI, UL G PA, AN IS, NA ES, AR ZI, LI GU, ME TO, CH ME, EN BE, IN PA, IP GI, RI IO, OR CA, MO LA, CA IO, EL AR, NI DO, NA AN, TI PP, SA EN, ZA GU, ST EF, AL NN, NE AN, NT GI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1/98 del Giudice conciliatore di BOLOGNA, emessa il 15/12/97 e depositata il 15/01/98 (R.G. 953/92, 954/92, 955/92, 956/92, 958/92, 959/92, 960/92, 961/92, 962/92, 963/92, 964/92, 967/92, 968/92, 969/92 970/92, 971/92, 972/92, 973/92, 974/92, 975/92, 976/92, 977/92, 978/92, 979/92, 980/92, 981/92, 982/92, 983/92, 984/92, 985/92, 986/92, 987/92, 988/92, 989/92, 990/92, 996/92, 997/92, 998/92, 999/92, 1000/92, 1001/92, 1002/92, 1003/92, 1004/92, 1005/92, 1008/92, 1009/92, 1010/92, 1011/92, 1012/92, 1015/92, 1016/92, 1018/92, 1019/92, 1020/92, 1021/92, 1022/92, 1023/92, 1024/92, 1026/92, 1027/92, 1028/92, 1029/92, 1030/92, 1031/92, 1032/92, 1033/92, 1035/92, 1036/92, 1042/92, 1043/92, 1044/92, 1045/92, 1046/92, 1048/92, 1049/92, 1050/92, 1051/92, 1055/92, 1056/92, 1060/92, 1518/92, 284/93, 285/93, 288/93, 289/93, 290/93, 291/93, 293/93, 294/93, 295/93, 296/93, 297/93, 298/93, 299/93, 300/93, 301/93, 319/93, 320/93, 321/93, 322/93, 323/93, 324/93, 848/93, 853/93, 859/93, 863/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/00 dal Consigliere Dott. GO FAVARA;
udito l'Avvocato Stanislao AURELI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi nei confronti degli Avv.ti Bondi e RI;
per l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso nei confronti di tutte le altre parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La compagnia di assicurazioni La AR otteneva dal Conciliatore di Bologna decreti ingiuntivi nei confronti di AL AN ed altri per il pagamento dei premi di assicurazione rimasti insoluti alla scadenza. Avverso detti decreti proponevano opposizione gli intimati deducendo la infondatezza della pretesa per avere dato formale disdetta delle polizze di riferimento con comunicazione alla Agenzia della Compagnia sita alla Via Bassi di Bologna tramite la quale era sorto il rapporto contrattuale. La AR costituitasi in tutti i giudizi assumeva che le predette disdette, peraltro mai portate a sua conoscenza, dovevano essere considerate inefficaci perché successive alla raccomandata con la quale ciascuno degli opponenti era stato informato della revoca del mandato alla predetta agenzia.
Riunite le cause, il conciliatore con sentenza del 15.1.98 accoglieva le opposizioni condannando la compagnia di assicurazione al pagamento delle spese e degli onorari in favore dei procuratori distrattari RI e OM.
Osservava, tra l'altro, il decidente che i decreti ingiuntivi emessi nei confronti di AL AN, BA GO, RD GI, NC IU, GH IN VA, RI ER, MA AN e EL AN erano successivi al decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 1901 cc per cui i relativi contratti erano già risolti di diritto. Quanto alla causa proposta da NG NI andava accolta la eccezione di incompetenza per valore mentre per gli altri contratti era da escludersi il rinnovo alle rispettive scadenze a seguito delle disdette validamente inviate dagli interessati alla agenzia della AR in via GO Bassi 25 e non nella sede della stessa compagnia in via Finelli avendo essi sempre confidato in buona fede nella sussistenza della situazione apparente (unico luogo ove gli assicurati avevano sempre agito dopo la stipula) in tale modo applicandosi i principi sulla salvaguardia dei diritti dei terzi. Per l'effetto venivano revocati tutti gli altri decreti.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la compagnia La AR affidandolo a due motivi sostenuti da memoria.
Hanno resistito con controricorso NZ SS, GhiseIN VA, nonché gli avv. OM Alberta e RI IU, quali distrattari che hanno presentato memoria. Non hanno svolto difese AL AN, IN IG, DU UA, RI DO, ER RO, BA AR, BA GO, BeIN DO, NI ND, BO RI, OR RR, SC IU, US LM, RN IA, IC DI, EN IC, ER RT, CI RI ed TO, TE TT, ON NI, ZZ NA, SI RG, D'LÒ IA, RD GI, DO NI, BR CA, NC IU, TO IG, GA TO, BE IS ed NA, BE LO, GI LO, ND IS, MA NE, RC IO, LL UI, RI GI, ON OM, NG RO, RI LO, IP IG, RI RG, OR CA, ER LA, AN IO, EL RM, IN ND, RI TO, OS IU, OL AT, AN UI, EL FR, AL NI, EL AN, VE IU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla soc. La AR nei confronti degli avvocati RI e OM quali distrattari delle spese di causa. Il procuratore distrattario è, infatti, parte limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che investono specificamente e direttamente tale capo;
egli, pertanto, è legittimato a partecipare in proprio al giudizio di impugnazione solo se con questa si attacca il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura (cfr. SS.UU. 8458/95). In concreto, il ricorso della AR non investe la distrazione delle spese processuali per cui il RI e la OM difettano di legittimazione passiva, ne' la AR ha di poi interesse ad impugnare sul punto.
Con il primo mezzo di impugnazione la soc. La AR, denunziata la violazione degli artt. 1882 e 1883 cc, nonché la insufficiente motivazione della sentenza su punto asserito decisivo, con riferimento rispettivamente ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 CPC, lamenta che il conciliatore abbia erroneamente ritenuto valide ed efficaci tutte le disdette del contratto di assicurazione "sulla base dei principi sulla salvaguardia dei diritti dei terzi che abbiano confidato in buona fede sulla sussistenza della situazione apparente".
Con il secondo mezzo di impugnazione la soc. La AR, denunziata la violazione dell'art. 1901 cc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, lamenta che il conciliatore abbia erroneamente ritenuto che per effetto della risoluzione di diritto del contratto essa assicuratrice non avesse titolo per richiedere il premio per l'anno in corso.
Entrambe le censure sono da disattendersi.
Le sentenze del conciliatore sono ex art. 113, secondo comma cpc, come novellato, emesse secondo equità osservandosi i principi regolatori della materia. Tale norma, quindi, per quanto riguarda la decisione di merito fa obbligo al conciliatore per un verso di fare ricorso all'equità per individuare la regola sostanziale da applicare all'oggetto della domanda, per altro verso di controllare che tale decisione non sia in contrasto con i principi regolatori della materia (intesi come linee essenziali della disciplina giuridica del tipo di rapporto dedotto in giudizio) e prima ancora con la Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento giuridico. Conseguentemente, solo entro i predetti limiti la decisione di merito può essere impugnata dinanzi a questa Corte (cfr. SS.UU. 6794/91). Nella motivazione della sentenza impugnata il Conciliatore ha rilevato, rifacendosi ai criteri di equità che in concreto ha applicato, che le comunicazioni contenenti la disdetta anche se spedite all'agenzia di via GO Bassi 25 e non alla sede della compagnia sita alla via Finelli 8 sempre di Bologna, dovevano ritenersi ugualmente valide ed efficaci sulla base dei principi sulla salvaguardia dei diritti dei terzi che in buona fede avevano confidato sulla sussistenza della situazione apparente, avendo, in effetti, gli assicurati sempre agito ed operato con l'agenzia per tutto quanto poteva fare riferimento alla polizza in precedenza sottoscritta.
Parimenti, sempre applicando i criteri di equità, ha ritenuto il conciliatore che la AR non avesse diritto ai premi per avere agito dopo il decorso del termine dei sei mesi dalla scadenza della rata il che aveva provocato la risoluzione di diritto dei contratti di assicurazione. La censura sub 2) ha, peraltro, carattere sostanziale ed esula comunque dai limiti predetti. Conclusivamente, il conciliatore si è, uniformato, sorreggendo la decisione non esaustiva motivazione, ai principi regolatori della materia evidenziando la buona fede degli assicurati nell'inviare la disdetta all'agenzia e non alla sede centrale in forza della reiterazione dei rapporti che aveva fatto loro identificare la sede dell'agenzia come il luogo dell'assicuratore, ponendo, poi, in rilievo che per l'avvenuta risoluzione dei contratti l'assicuratore non poteva riscuotere i premi. La sentenza impugnata non viola pertanto i limiti del giudizio equitativo, che per sua natura è giudizio di merito, come tale insindacabile, ne' è censurabile sotto il profilo della motivazione meramente apparente per cui si sottrae ad ogni critica in questa sede.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione (art. 92 cpc).
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti degli avvocati RI e OM. Rigetta il ricorso nei confronti delle altre parti.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2001