Sentenza 28 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2003, n. 11621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11621 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
Ce 64386 J E 6 8 N 9 O 1 5 I EPUBBLICA ITALIANA / . Z 4 A / N A I 6 - R 2 R T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . B S A R I . . T L P G L U E B RTE SUPREMA DI CASSAZIONE A B R L I Oggetto E 1 1 621/ 03 R D A R A I T D T S E Tributaria t 1 N dagi E a E 3 T T S 1 N I A Ill i Sigg.ri Magistrati: . E A S N M E Dott. Ugo - Presidente FAVARA R.G.N. 8762/99 Dott. Mario CICALA Consigliere Cron. 25436 Dott. Michele D'ALONZO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud. 11/02/03 Dott. Maria Cristina GIANCOLA - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 64386 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA, MASSARINI CESARE, р LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI PIAZZA CAVOUR, presso dall'avvocato MONTERISI PIETRO, CASSAZIONE, difeso giusta in calce;
controricorrente2003 - 406 avverso la sentenza n. 32/98 della Commissione -1- tributaria regionale di ANCONA, depositata il 11/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/03 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In riferimento alla denuncia di successione registrata il 6/TV/1985 ed ai relativi avvisi di accertamento di maggior valore degli immobili denunciati, SA AS e gli altri eredi, con atto di adesione per rettifica del 15/IV/1988, definivano in £ 997.000.000 il valore dei beni, già elevato dall'ufficio del Registro di Pesaro da £ 639.000.000 a £ 1.425.000.000. Il 27/V/1988 l'Ufficio notificava l'avviso di liquidazione sia dell'imposta complementare di successione, comprensiva della pena pecuniaria di £ 36.078.600 per infedele dichiarazione di valore e d'interessi e sia dell'imposta complementare INVIM, comprensiva di soprattassa ed interessi. I coeredi impugnavano l'avviso dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Pesaro, contestando la commisurazione degli interessi e della pena pecuniaria. Con decisione del 26/1/1991 la Commissione adita accoglieva il ricorso limitatamente alla decorrenza degli interessi. Con decisione del 15/V/1995 la Commissione Tributaria di secondo grado di Pesaro respingeva l'appello dei contribuenti, i quali avevano chiesto, in riforma della pronuncia impugnata, l'annullamento ed, in subordine,la riduzione della pena pecuniaria irrogata. Avverso questa decisione, il 13/II/1996, il AS presentava ricorso alla Commissione Tributaria Centrale, non ancora definito. Lo stesso AS, il 18/III/1992, in pendenza del giudizio d'appello nel quale veniva disattesa l'analoga richiesta, presentava all'Ufficio del Registro di Pesaro, per sé e per gli altri coeredi, istanza di condono, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 413 del 1991. Con nota n. 4095 del 2/VI/1994, notificata il 10/VI/1994, l'Ufficio del Registro comunicava il diniego di accoglimento dell'istanza di condono, in ragione della non applicabilità della normativa invocata, nel contempo avvisando che avrebbe proceduto al recupero del residuo ancora dovuto. Avverso tale nota, il 27/VII/1994, il AS ricorreva alla Commissione Tributaria di primo grado di Pesaro, che, con decisione del 27/V-28/VI/1995, dichiarava inammissibile il ricorso, per non essere l'atto impugnato riconducibile al novero di quelli elencati nell'art. 16 del DPR n. 636 del 1972, come modificato dal DPR n. 739 del 1981. La Commissione Regionale di Ancona, con sentenza del 4-11/III/1998, accoglieva l'appello del contribuente. Riteneva ammissibile l'impugnazione ed applicabile il condono ai sensi dell'art. 53, sesto comma, della legge n. 413 del 1991, richiamando anche l'interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 74/ E dell'11/III/1995. Avverso questa sentenza il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo. II AS ha resistito con controricorso 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Giova osservare e premettere che la controversia è sorta in relazione alla nota n. 4095 del 2/VI/1994, notificata il 10/VI/1994, con la quale l'Ufficio del Registro di Pesaro aveva comunicato il diniego di accoglimento dell'istanza di condono presentata dal AS, il 18/III/1992, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 413 del 1991. All'epoca della presentazione dell'istanza pendeva, in fase d'appello, altra controversia relativa alla pena pecuniaria per infedele dichiarazione di valore, irrogata con l'avviso di liquidazione dell'imposta complementare di successione (e dell'imposta complementare INVIM), emesso sulla base dell'atto del 15/IV/1988, di determinazione per adesione del valore imponibile, a sua volta preceduto da avvisi di accertamento di maggior valore. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero delle Finanze deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 della legge n. 413 del 1991 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo l'inapplicabilità del condono ivi previsto e la non invocabilità, a sostegno dell'opposta tesi, dell'interpretazione ministeriale contenuta nella circolare n. 74/ E dell'11/III/1995, non configgente con il proprio assunto. La censura è fondata. Come già rilevato da questa Corte, il condono del 1991 ha mirato al duplice scopo di abbattere il contenzioso ed assicurare all'erario un gettito immediato e sicuro, negando la possibilità di fruire del beneficio, fra l'altro, in quelle situazioni che avrebbero comportato una pura e semplice dismissione di un diritto certo ed esigibile (Cass. 11235/2002), quale, appunto quello al pagamento delle imposte e degli accessori dovuti in base alla definitiva determinazione per adesione del valore imponibile ai fini dell'imposta di successione. In particolare, nella specie,deve escludersi la ricorrenza delle ipotesi di definizione agevolata delle controversie previste nei commi primo e quinto del citato art. 53 della legge n. 413 del 1991, in quanto la vertenza in corso inerisce alla pena pecuniaria ed è, quindi, estranea all'ambito delle controversie di valutazione e di quelle relative all'applicazione dell'imposta di successione, nella specie già definitivamente determinata ed applicata, a seguito dell'accettazione espressa dal contribuente e non impugnata. Inoltre, l'intervenuta definitiva adesione all'accertamento e la conseguente liquidazione dell'imposta in base al valore imponibile concordato, precludono l'abbuono di soprattasse e pene pecuniarie, previsto dal sesto comma del medesimo art. 53, per essere tale beneficio applicabile solo sino a quando la commessa "violazione" fiscale non diventa oggetto di accertamento definitivo (Cass.6066/2000), sia pure per effetto di 3 accettazione del contribuente, e subordinato alla definizione della violazione col versamento del tributo ad essa relativo. Quanto esposto assorbe ogni questione relativa all'interpretazione della norma in argomento, contenuta nella Circolare ministeriale alla quale la sentenza impugnata genericamente rinvia ed il cui tenore peraltro,non è stato riportato, ma che, comunque, quale atto interno della Pubblica Amministrazione, non vincola né i contribuenti, né i giudici e non costituisce fonte di diritto (Cass. 14619/2000). I rilievi svolti comportano, con l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, anche la reiezione del ricorso introduttivo del contribuente, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod.proc.civ.. Giusti motivi consigliano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito respinge il ricorso introduttivo del contribuente, compensando le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, 1'11 febbraio 2003 11 Il Cons.est. Мире S U E E N N 6 O I O CANCELLERE 8 I Z 9 A A Z . 1 I dott Luigi Rimaño S / A N 4 R R / T 6 A S 2 T I . G U R . E B P . R I . D R L DEPOSITATO IN CANCELLERIA A L L T E A D D . 28 LUG. 2003 I E B S A T A I N oggi, T E R S 1 E I IL CANCELLIERE C1 3 T 1 A . dott. Poi Riitano- A N M