Sentenza 18 maggio 2010
Massime • 1
In forza del principio che regola la successione di leggi penali nel tempo, la norma codicistica che prevede l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato dello straniero condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni non opera in riferimento a fatti criminosi commessi prima della novella del codice, rispetto ai quali trova invece applicazione la pregressa norma che prescriveva l'indicata misura di sicurezza per gli stranieri condannati alla reclusione per un tempo non inferiore ai dieci anni.
Commentario • 1
- 1. Art. 2 - Successione di leggi penalihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2010, n. 24342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24342 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 18/05/2010
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - N. 2040
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 36511/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HA HO SH N. IL 12/02/1969;
avverso la sentenza n. 113/2008 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di BOLZANO, del 15/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Enrico Delle Aie che ha concluso per il rigetto del ricorso tranne che per il motivo relativo alla espulsione;
Udita l'arringa dell'Avv. Colangeli Giorgio in sostituzione dell'Avv. Pierfancesco Bruno, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
Il Tribunale di Bolzano giudicava:
HA HO SH Imputato:
- di più reati di estorsione commessi in due periodi diversi, e precisamente i primi due, riuniti dal vincolo della continuazione e consumati in data ottobre 2003 e 24 novembre 2003, e gli altri commessi nell'aprile 2003, ottobre 2003 e 24.11.2003; perché mediante la minaccia di ripudiare la propria moglie AM, sorella di HA MM e con violenza consistita nell'avere strattonato quest'ultimo, lo costringeva alla consegna di somme di denaro in ciascuno dei vari episodi, nonché, colpendo il predetto con calci e pugni, tentava in data 06.01.04 di costringerlo alla consegna di Euro 50.000;
nonché:
- del reato di lesioni in danno del predetto HA MM, guaribili in gg. 7, in Bolzano il 06.01.04;
ed al termine del giudizio ordinario previa la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed unificati i vari reati con la continuazione, lo condannava alla pena indicata in sentenza. Avvero tale decisione l'imputato proponeva impugnazione e la Corte di appello di Trento, sezione di Bolzano, con sentenza del 15.01.2009, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva il predetto ex art. 530 c.p.p., comma 2 dagli episodi di estorsione di cui all'aprile ed ottobre 2003; riduceva di conseguenza la pena inflitta e confermava nel resto la sentenza di primo grado;
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). 1) - Il ricorrente censura la decisione impugnata per avere erroneamente ritenuto la sua penale responsabilità per i reati di estorsione senza esaminare la circostanza fondamentale che, alla data degli episodi in contestazione, l'imputato era già divorziato dalla sig. AM, il che renderebbe inconsistente l'attualità e l'efficacia della minaccia a lui ascritta;
2) - La sentenza sarebbe illogica nella parte in cui aveva considerato falso il certificato di divorzio rilasciato dall'Ambasciata del Pakistan di Roma, prodotto dalla Difesa;
- del tutto incongruamente la Corte di appello avrebbe considerato valida, invece, un'attestazione del Consolato pakistano di Milano, contenente l'affermazione contraria e cioè che, alla data del 13.11.06, non vi era divorzio tra i coniugi in questione;
- il ricorrente censura di illogicità tale passaggio della motivazione per non avere accertata la reale situazione tra i coniugi e per non avere considerato che il contrasto probatorio doveva condurre all'assoluzione dell'imputato, anche in virtù del principio che la colpevolezza va provata al di là di ogni ragionevole dubbio;
3) - il ricorrente procede, infine ad una analitica rassegna delle deposizioni rese da ciascun teste, confutando passo per passo le valutazioni adottate dalla Corte di appello ed osservando come molti dei testi escussi non avevano assistito ad alcun episodio di minaccia;
anche per il reato di lesioni la motivazione sarebbe da censurare per mancata esposizione delle prove;
4) - la sentenza sarebbe da censurare anche per mancato riconoscimento: - della scriminante della legittima difesa;
- dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 4, n. 2. 5) - sarebbe stato erroneamente applicata la norma di cui al D.L. n.93 del 2008, art. 1, comma 1, lett. a) convertito in L. n. 125 del 2008, disponendo l'espulsione dell'imputato.
Chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sollevati quanto al merito sono totalmente infondati, perché sostenuti da censure in ordine alla valutazione del fatto, inammissibili in questa sede di legittimità.
Invero il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi e delle prove, che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
La Corte del merito ha motivatamente descritto le ragioni per le quali ha ritenuto raggiunta la prova in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, osservando:
- che la prova dei vari episodi rinveniva dalle dichiarazioni della parte offesa, che aveva dettagliatamente descritto i fatti;
- che la parte offesa era attendibile perché le sue dichiarazioni erano state confermate, quanto alle lesioni, dal certificato medico allegato e, quanto agli episodi di estorsione, dalle altre testimonianze raccolte;
- che tra queste andavano segnalate, a titolo di riscontro della attendibilità delle dichiarazioni dello HA:
a) gli accertamenti di PG compiuti dal maresciallo AP che aveva verificato i prelievi dal c/c della parte offesa, corrispondenti ai periodi in cui sarebbero avvenuti i fatti;
b) l'intervento della Polizia di Stato in occasione di uno dei litigi denunciati dallo HA;
c) le dichiarazioni dei testi HA IR, JA IR e IK, che avevano riferito episodi coincidenti con i fatti denunciati dalla parte offesa;
Si tratta di una motivazione che appare congrua perché fondata su precisi dati fattuali ed immune da illogicità perché coerente con le emergenze processuali e, come tale, incensurabile in questa sede di legittimità.
La Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, ne' può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Cassazione penale, sez. 4^, 29 gennaio 2007, n. 12255. Il ricorrente propone valutazioni alternative delle prove, osservando che, invece, i testi di cui sopra non sarebbero attendibili ed elenca i passaggi delle loro deposizioni nonché quelle dei testi a discarico per dimostrare il proprio assunto, ma si tratta di motivi che non possono trovare ingresso in questa sede perché attinenti a mere valutazioni delle prove e del fatto, inammissibili in questa sede, ove le contrarie argomentazioni e valutazioni della Corte del merito siano, come nella specie, giustificate da adeguata motivazione.
Nel controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune. Sul punto si rileva che: l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze;
Cassazione penale sez. 2^ 05 maggio 2009, n. 24847. L'interpretazione delle varie testimonianze, per come effettuata dalla Corte di appello, non urtano contro la comune conoscenza ed esperienza, sicché non si verte nel caso della illogicità evidente, censurabile in sede di legittimità.
Neppure è possibile cogliere la fondatezza della censura di omessa motivazione riguardo all'affermazione di falsità del documento di divorzio prodotto dalla Difesa, atteso che per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio di motivazione, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Cassazione penale sez. 2^, 05 maggio 2009, n. 24847. Nella specie la Corte territoriale ha osservato che la certificazione prodotta dalla Difesa non poteva essere considerata certa perché contraddetta sia dalle dichiarazioni testimoniali acquisite e sia dalla contraria certificazione rilasciata, in via ufficiale, dal consolato di Milano;
al riguardo la sentenza precisa che solo quest'ultima poteva essere considerata valida, perché proveniente da un organo ufficiale e perché confermata dalle deposizioni testimoniali acquisite, esprimendo così una valutazione, in punto di fatto, immune da illogicità e pertanto incensurabile in questa sede. Del tutto inammissibili risultano le censure relative ai mancati riconoscimenti: - dell'attenuante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 2 e - della legittima difesa, posto che la motivazione impugnata ha sottolineato, in maniera del tutto corretta e condivisibile che, per la prima difettava il fatto ingiusto altrui e, per la seconda difettava l'elemento dell' aggressione cui reagire;
Diverso discorso deve farsi per la censura relativa all'applicazione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 1, comma 1, lett. a) convertito in L. n. 125 del 2008, atteso che tale norma è successiva ai fatti in esame, commessi sino al 2003;
la norma applicata dal Tribunale è contenuta nell'art. 235 c.p. ed è compresa nelle misure amministrative di sicurezza che, come è noto, hanno contenuto sostanziale e sono pertanto soggette alla regola dettata dall'art. 2 c.p., comma 4; ne deriva che alla fattispecie andava applicata la norma in vigore all'epoca dei fatti che preveda l'applicazione dell'espulsione nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ad anni dieci;
circostanza che non ricorre nella specie, sicché la sentenza va annullata sul punto con eliminazione della disposta misura di sicurezza dell'espulsione.
Ad eccezione di quanto sopra statuito, i restanti motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da ritenersi inammissibili;
tuttavia, il parziale accoglimento dell'impugnazione preclude la condanna alle spese.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta statuizione dell'espulsione, che elimina;
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2010