Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2004, n. 3738
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Sentenza 25 febbraio 2004

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L'ordinanza emessa ex art. 373 cod. proc. civ. nel procedimento instaurato con l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di merito è pronuncia provvisoria, condizionata all'esito del giudizio di legittimità. Spetta pertanto alla Corte di cassazione dinanzi alla quale la sentenza venga impugnata liquidare le spese di tale procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2004, n. 3738
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3738
    Data del deposito : 25 febbraio 2004

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