Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2001, n. 4875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4875 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
0-4 8 7 57 0 1 . E N IO r.g. n. 12890/96 Z A regol. R T oggetto regol. c IS G E R A D REPUBBLICA ITALIANA E T N CRON. 10456 E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : dott. Vito GIUSTINIANI Presidente ' dott. Paolo VITTORIA ' Consigliere;
dott. Francesco SABATINI relatore " ' dott. Michele VARRONE " dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul regolamento di competenza richiesto d'ufficio con ordinanza del 25.10.1996 dal Tribunale di Palermo sezione specializzata agraria , nella . causa civile vertente tra ( avv. G. Raia via Domenico RISICATO GIOVANNI в Costantino n. 16 - Palermo ) attore contro 1 1 47 蓄 RISICATO NI CE IU RISICATO SANTA ' ' LO GIUDICE GIOVANNA LO GIUDICE NI ' convenuti contumaci avverso l'ordinanza s.d. con la quale il Pretore di Palermo ha dichiarato la propria incompetenza in materia di riscatto agrario ed ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale della stessa sede ' sezione specializzata agraria i con la vista l'ordinanza in data 25 ottobre 1996 quale detta sezione sulla premessa della ' ha elevatoerroneità di tale declinatoria conflitto ( art. 45 c.p.c. ) ; vista la requisitoria scritta in data 24.7.1997 in persona del sost.con la quale il P.M. ' procuratore generale dott. Massimo Fedeli chiede ' dichiararsi la competenza del Pretore i sentita nella camera di consiglio del 15 gennaio 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini;
rilevato che , per consolidata giurisprudenza , le controversie in materia di riscatto di fondi rustici appartengono alla competenza del giudice ' le ordinario ( tra le altre , in tal senso Cass. n. 11553/98 ) ; 2 rilevato inoltre che in virtù del d. leg. n. ' 51/98 ( norme in materia di istituzione del giudice ed a decorrere dal 2unico di primo grado ) giugno 1999 l'ufficio del pretore cui sarebbe - ' specie spettata lanella competenza come rettamente ha rilevato il p.m. prima dell'emanazione di detto testo normativo stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite salvo quanto diversamente disposto , ' al tribunale ordinario;
: ' nella specie la competenza che pertanto ' al tribunale ordinario di Palermo;
appartiene che trattandosi di regolamento d'ufficio non ' ' deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione i
p.q.m.
La Corte dichiara la competenta del Tribunale ordinario di • Nulla per le spese del giudizio di Palermo cassazione Così deciso in Roma: nella camera di consiglio . della Corte , 11 15 gennaio 2001 . Il Consigliere est. Il Presidente Катретений Depositato in Cancelleria 53 OPR. 2001 IL CANCELLIERE C1 OGGI, COLLABORATORIE DY CANCELLERIA Concetta Ammendola IL (Concetta Amendola). ✓ Amendole) 3