Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 1
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa da agenzie ippiche - quali delegate dall'U.N.I.R.E. all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse ippiche a libro - contro l'U.N.I.R.E. stessa per il pagamento di pretesi crediti derivanti dalla concessione contratto, nella parte in cui essa prevede un premio incentivante quale parte integrante del corrispettivo del delegato, qualora l'incremento del movimento scommesse assuma valori superiori all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2001, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. SC AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. SC CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VA SC TITOLARE DELLA DITTA "BE.VA.I." (AGENZIA IPPICA DI ALESSANDRIA), SOCIETÀ AGENZIA IPPICA TIBURTINA DI FA NI & C. S.N.C. (AGENZIA IPPICA DI ROMA), SOCIETÀ A.I.C.A. AGENZIA IPPICA CASILINA DI REALI DOMENICO & C. S.N.C. (AGENZIA IPPICA DI ROMA), in persona dei rispettivi rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA 10, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CASTAGNI, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce la ricorso;
- ricorrenti -
contro
U.N.I.R.E., UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
MINISTERO DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE;
- intimati -
nonché a seguito di ordinanza dibattimentale in data 14 gennaio 2000 di integrazione del contraddittorio nei confronti di A.I. AREZZO S.N.c., A.I.T.O. AGENZIA IPPICA TONIOLO DI GRANI CO S.N.C., A.I. GRAN PRIX M.F. BORNIGIA DI G. L. SALVATI 6 S.N.C., SOCIETÀ SAN GIOVANNI DI PI NE & C. S.N.C., A.I. ESQUILINO DI HI HW GI E CO FA S.N.C., A.I. TRIESTE S.N.C., A.I. DI ANCONA DI MO D'ALTERIO & C. S.N.C., IPPICA OR DI OR OS & C. S.N.C., A.I. MARCHESE S.N.C., A.I. PORTANOVA S.N.C., BETTING DI DI ST & C. S.N.C., A.I. DI CISTERNA DI SS EO & C. S.N.C., BERIBÈ CLAUDIO & C. S.N.C., IPPICA CIVITAVECCHIA S.N.C., SCHIAVIO, CASAGRANDE & C. S.N.C., LE CASCINE S.N.C., A.I. STADIO DI UGHI MO & C. S.N.C., AG. FOLLONICA S.N.C., BERIBÈ DI BERIBÈ CLAUDIO E C. S.N.C., A.I. CIOFFI S.N.C., A.I. DI MANTOVA DI BASSI S. & C S.N.C., G. RT & C DI RU IU S.N.C., A.I. NUOVA PESCIA S.N.C., ITALIS S.N.C., AI DI LV ON & C. S.N.C., SOC. IPPICA REATINA DI LL RO E C. S.N.C., GRILLO DI BERIBÈ MOIRA E C. S.N.C., A.I. DI SAN REMO DI EN LL E C. S.N.C., A.I. 2000 DI ON AU E ON MO S.N.C., A.I. DI FA IO E DI EL PE S.N.C., A.I. DI AN GG E C. S.N.C., A.I. DI IT ON & C. S.N.C.;
- intimati -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 7919/98 del Pretore di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
uditi gli Avvocati Giancarlo CASTAGNI, Giovanni PUOTI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per la giurisdizione dell'A.G.O..
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 27 febbraio 1998 Francesco VI, la s.n.c., Agenzia Ippica di BR NI e C. e la s.n.c. A.I.C.A. Agenzia Ippica Casilina di RE ME e C., premesso di essere stati delegati dall'NI, in qualità di agenzie ippiche, all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse ippiche a libro sulla base di un rapporto di concessione-contratto che prevedeva (art. 17) l'erogazione - da parte dell'NI - di un premio incentivante quale parte integrante del corrispettivo del delegato, qualora l'incremento del movimento scommesse avesse assunto valori superiori all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, convenivano l'NI davanti al Pretore di Roma per ottenere il pagamento del credito che assumevano vantare a tale titolo per gli anni 1993/1995. L'NI eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O.; nel merito deduceva che il premio in questione non spettava, in quanto l'art. 17 invocato dagli attori era stato dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato con sentenza n. 841/93, la cui efficacia si estendeva anche agli attori;
in via riconvenzionale chiedeva la condanna degli attori alla restituzione dei premi che assumeva illegittimamente percepiti prima del 1993. Dopo la riunione della causa ad altre aventi identico oggetto, Francesco VI, la s.n.c. Agenzia Ippica di BR NI e C. e la s.n.c. A.I.C.A. Agenzia Ippica Casilina di RE ME e C. hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, notificandolo, oltre all'NI, che resiste con controricorso, anche al Ministero delle Finanze ed al Ministero delle Politiche agricole, che non hanno svolto attività difensiva. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. Motivi della decisione
Va pregiudizialmente dichiarata la inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze e del Ministero delle Politiche agricole.
Tale notifica è stata così giustificata nel ricorso:
"... è necessario instaurare il contraddittorio nei confronti dei Ministeri come all'epigrafe in quanto succeduti all'NI ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 D.Lgs. 169/98, che, in materia di giochi e scommesse sulle corse dei cavalli, recita come segue: Il Ministero delle Finanze esercita il totalizzatore nazionale sulla base dei criteri e modalità stabiliti d'intesa con il Ministero delle Politiche agricole;
- che
per questi motivi
, trattandosi di un'attività riservata ad Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'NI è ormai priva della legittimazione e/o capacità ad agire e resistere in Giudizio, per tutti i rapporti comunque riconducibili all'accettazione delle scommesse ippiche;
essendosi realizzata una successione parziale a carattere universale (Cass. civ. 2583/86) dall'NI ai Ministeri limitatamente ai rapporti giuridici inerenti alle funzioni ed alle attività come sopra trasferite (Cass. civ. 9568/87 ..."). Secondo i ricorrenti, a quanto è dato comprendere, nella specie si sarebbe verificata una successione inquadrabile nell'art. 110 cod. proc. civ. Si tratta di una tesi infondata.
L'art. 2 D.P.R. 8 aprile 1998 n. 169, infatti, si è limitato a disporre che l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, per il futuro, è sottratto all'NI, senza incidere peraltro sui rapporti sorti nel regime precedente in capo all'NI, che continua, pertanto, ad esserne titolare.
Non avendo il Ministero delle Finanze e il Ministero delle Politiche agricole svolto attività difensiva in questa sede, nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese.
Con l'unico motivo del ricorso i ricorrenti, sulla premessa che nella specie si discute della applicazione (art. 17 del disciplinare) di una clausola cui deve riconoscersi natura contrattuale, sostengono che ne consegue la giurisdizione dell'A.G.O. Tale giurisdizione, sembra desumersì dal ricorso, andrebbe comunque affermata in base all'art. 5, secondo comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, in quanto oggetto del giudizio è la spettanza o meno di un corrispettivo inerente ad un rapporto concessorio.
Ritiene il collegio che deve affermarsi la giurisdizione dell'A.G.O. in riferimento al secondo dei profili esaminati, tenuto conto della ampiezza della formulazione dell'art. 5, secondo comma, cit. Le contestazioni mosse dall'NI in ordine alla esattezza di tale conclusione non possono essere condivise.
Si sostiene, in primo luogo, che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 841/1993 ha dichiarato la illegittimità dell'art. 17 del disciplinare e tale pronuncia avrebbe efficacia anche nei confronti dei ricorrenti, pur non avendo gli stessi partecipato al giudizio nel quale è stata emessa.
A prescindere dalla esattezza o meno di tale impostazione, la stessa attiene al merito (debenza o meno del premio incentivante) e non alla giurisdizione, di cui soltanto questa S.C. si può occupare. Si sostiene, poi, che l'art. 5, secondo comma, cit., sarebbe applicabile soltanto nelle ipotesi in cui si discuta di rapporti in cui il soggetto passivo sia rappresentato dal concessionario. Si tratta di una affermazione che non può condividersi, in considerazione della ampiezza della formulazione della norma in questione (indennità, canoni ed altri corrispettivi). Si invoca, infine, la giurisprudenza di questa S.C. secondo la quale l'art. 5, secondo comma, cit., non troverebbe applicazione quando venga in discussione l'intera gestione economica del servizio pubblico affidato in concessione al privato (sent. 11 marzo 1992 n. 2958). In senso contrario è sufficiente osservare che le controversie tra NI e concessionari hanno ad oggetto solo la spettanza o meno di un ben preciso emolumento (c.d. premio incentivante). In definitiva, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, con condanna dell'NI al pagamento delle spese relative alla attuale fase di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze e del Ministero delle Politiche agricole;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
condanna l'NI al pagamento delle spese, che liquida nella complessiva somma di lire 3.670.000 di cui lire 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2001