Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/1999, n. 5487
CASS
Sentenza 4 giugno 1999

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Il principio secondo il quale l'obbligazione assunta separatamente da uno dei coniugi in regime di comunione legale non pone l'altro coniuge nella situazione di co - obbligato solidale non spiega alcuna influenza nei rapporti interni tra i coniugi stessi, rilevando soltanto sotto il (diverso) profilo dell'invocabilità, da parte del terzo creditore, della garanzia dei beni della comunione ovvero del coniuge non stipulante. Ne consegue che, adempiuta "in toto" l'obbligazione nei confronti del terzo creditore, il coniuge personalmente obbligatosi ha diritto alla restituzione, da parte dell'altro coniuge, della metà della somma versata (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, poi, escluso che, nella specie, si vertesse in tema di obbligazioni separatamente contratte da uno dei coniugi, risultando "ex actis" la evidente compartecipazione dell'altro coniuge all'assunzione di un'obbligazione cambiaria funzionale all'ottenimento di un mutuo di scopo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/1999, n. 5487
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5487
    Data del deposito : 4 giugno 1999

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