Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
Il principio secondo il quale l'obbligazione assunta separatamente da uno dei coniugi in regime di comunione legale non pone l'altro coniuge nella situazione di co - obbligato solidale non spiega alcuna influenza nei rapporti interni tra i coniugi stessi, rilevando soltanto sotto il (diverso) profilo dell'invocabilità, da parte del terzo creditore, della garanzia dei beni della comunione ovvero del coniuge non stipulante. Ne consegue che, adempiuta "in toto" l'obbligazione nei confronti del terzo creditore, il coniuge personalmente obbligatosi ha diritto alla restituzione, da parte dell'altro coniuge, della metà della somma versata (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, poi, escluso che, nella specie, si vertesse in tema di obbligazioni separatamente contratte da uno dei coniugi, risultando "ex actis" la evidente compartecipazione dell'altro coniuge all'assunzione di un'obbligazione cambiaria funzionale all'ottenimento di un mutuo di scopo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/1999, n. 5487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5487 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. MA Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Francesco MA FIORETTI - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BUCCARI 3, presso l'avvocato ACONE M.T., rappresentato e difeso dall'avvocato MODESTINO ACONE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RT RI OL, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GORIZIA25, presso l'avvocato ROBERTO COPPOLA che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMILIO D'AMORE, OLIMPIA D'AMORE, giusta procura a margine del controricorso
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 964/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 10/04/97 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/98 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
UR MA LO con citazione notificata in data 7-2-92, premesso di avere, a seguito dell'ottenimento dal Banco di Napoli, nel 1983, di un mutuo agrario agevolato allo scopo della conduzione di aziende agricole, sottoscritto insieme al marito UO NI due effetti cambiari per la complessiva somma di £.30.561.568 e di avere, dopo il pagamento solo da parte sua dell'intero suddetto importo, inutilmente chiesto al UO la metà di quanto corrisposto, conveniva innanzi al Tribunale di Avellino UO NI per ivi sentirlo condannare, previa dichiarazione che il prestito in questione era stato ottenuto da entrambi i coniugi in regime di comunione legale, al pagamento in suo favore della somma di £.15.288.500 oltre interessi e rivalutazione.
L'adito Tribunale, costituitosi il convenuto, con sentenza del 10/12-4-95 accoglieva la domanda. Proponeva impugnazione il UO e la Corte d'Appello di Napoli, costituitasi la UR, con la pronuncia in esame, confermava quanto statuito dai giudici di primo grado;
affermava, in particolare, la Corte di merito: "può ritenersi provato che la somma in questione, ottenuta in prestito dalla sola UR, venne impiegata essenzialmente per adempiere obbligazioni assunte in virtù di precedenti investimenti immobiliari effettuati dai coniugi nel comune intento di migliorare il patrimonio comune." Ricorre per Cassazione, a mezzo la proposizione di tre motivi, il UO;
resiste con controricorso l'intimata. Entrambe le parti hanno presentato memoria per l'odierna udienza.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt.99 e 112 c.p.c. nonché degli artt.191, 192 e 194 c.c., oltre alla relativa insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione, per avere i giudici della Corte erroneamente ritenuta la domanda proposta dalla UR non quale mera richiesta di restituzione di somme ma anche "nell'ambito della comunione legale".
Con il secondo motivo si afferma la violazione e falsa applicazione degli artt.186, 191, 192 e 194 c.c., oltre al relativo difetto di motivazione, per appartenere l'obbligazione in questione al novero di quelle contratte da un coniuge ma "gravanti sui beni della comunione", ai sensi dell'art.186 c.c., con conseguente esclusione della personale responsabilità dell'altro coniuge. Con il terzo motivo si afferma, infine, la violazione e falsa applicazione degli artt.186, 191, 192, e 194 c.c. nonché dell'art.112 c.p.c., oltre al relativo difetto di motivazione, per essere stata la domanda restitutoria della UR proposta al di fuori dell'unico contesto legittimo, vale a dire la fase di divisione dei beni della comunione di cui all'art.194c.c., in relazione all'art.192 c.c.. Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le proposte doglianze.
Del tutto infondata è la prima doglianza: non è affatto sussistente il dedotto vizio di pronuncia ultra petita, in relazione all'inquadramento della domanda della UR quale azione restitutoria "nell'ambito della comunione legale", in quanto sin dalla citazione innanzi al Tribunale di Avellino l'odierna resistente aveva chiesto "sentir dichiarare che il prestito ricevuto da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale impegna la responsabilità solidale dei coniugi .......".
Ne deriva che correttamente i giudici di merito, come evidenziato dall'ampia e logica motivazione dell'impugnata decisione sul punto, hanno pronunciato nel rigoroso ambito di quanto prospettato dalla parte attrice.
Inammissibile è, poi, la seconda censura: si chiede infatti a questa Corte di legittimità, con deduzione del tutto "nuova" rispetto a quanto sostenuto in sede di impugnazione (e, tra l'altro, in ordine ad un'evidente valutazione in fatto "sulla mancata dimostrazione dell'esistenza di un accordo che trattavasi di una mera anticipazione da parte del coniuge") di accertare l'eventuale configurabilità, nella fattispecie in esame, di un'obbligazione contratta, ex art.186, lett. c, c.c., separatamente da un coniuge nell'interesse della famiglia, con conseguente esclusione, in caso positivo, della posizione di debitore solidale per l'altro coniuge. A parte, come detto, il decisivo rilievo che tale tesi non trova riscontro alcuno nei motivi di appello, va osservato, comunque, sia che la Corte di merito sulla base di un puntuale esame delle risultanze processuali, ha affermato esplicitamente la chiara "partecipazione" del UO all'ottenimento del mutuo di scopo in questione "nell'intento di migliorare il patrimonio comune", sia che la circostanza in esame esula del tutto dalla linea processuale assunta dallo stesso UO e dal connesso interesse ex art.100 c.p.c., in quanto rileva, al di fuori del rapporto tra i coniugi,
solo sotto il diverso profilo dell'invocabilità da parte del creditore della garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, in stretta relazione con quanto previsto dall'art.190 c.c. in tema di "responsabilità sussidiaria verso i terzi creditori dei beni personali" (cfr., sul punto, Cass. n. 6118/90 m.467808). Infondata è, altresì, la terza ed ultima censura. Deve osservarsi che, proprio in aderente risposta a quanto dedotto dall'odierno ricorrente, la Corte di Napoli ha ritenuto non accoglibile la doglianza riguardante la non proponibiltà di istanze di rimborso se non contestuali al momento dello scioglimento della comunione, ai sensi degli artt.191 e 192 c.c., affermando che "dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 20-9-93/11-10-93 risulta che la separazione personale dei coniugi UO-UR è stata pronunciata con sentenza della stessa Corte d'Appello del 5-1-91, passata in giudicato. L'atto introduttivo della presente controversia è stato notificato in data 7-2-92, ossia in data posteriore e non anteriore (come erroneamente dedotto dall'appellante a sostegno del motivo di gravame in esame) al passaggio in giudicato della citata pronuncia relativa alla separazione personale dei detti coniugi. Ad abundantiam va rilevato, come nella prima parte della motivazione della sentenza in esame messo in evidenza, che il UO non ha mai fornito adeguata prova dell'esigenza di ricorrere nel caso in esame all'effettuazione della divisione integrale dei beni della comunione.
Sussistono, infine, giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
In Roma il 16-12-98 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 GIUGNO 1999.