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Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/2023, n. 17762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17762 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3174/2019 R.G. proposto da: AN IN, LU RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NOMENTANA 76, presso lo studio dell’avvocato CO VA rappresentati e difesi dall'avvocato SERGIO BALLARINI – ricorrenti – contro ST RI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA GRIGOLI e ELISA SPIAZZI - controricorrenti – Oggetto: Revocazione per errore di fatto R.G.N. 3174/2019 Ud. 25/05/2023 PU Civile Sent. Sez. 2 Num. 17762 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LU GIOVANNI Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO Data pubblicazione: 21/06/2023 Sez. S2 - R.G. 3174/2019 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 2 di 13 nonché contro EP CHIAPPETTA, RI CHIAPPETTA, NE CHIAPPETTA, FABRIZIO CHIAPPETTA, AV CHIAPPETTA, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato SA HI – controricorrenti – nonché contro FU CO, LU GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE UMBERTO TUPINI, 103, presso lo studio dell’avvocato IE NE, rappresentati e difesi dall'avvocato ALBERTO VESENTINI – controricorrenti – nonché contro LU RI – intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1790/2018 depositata il 25/06/2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere Federico Rolfi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi di ricorso e l’accoglimento del terzo. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Venezia, decidendo in un giudizio di revocazione avverso la propria sentenza n. 2253 del 7 ottobre 2014, Sez. S2 - R.G. 3174/2019 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 3 di 13 ha respinto la domanda ex art. 395, n. 4), c.p.c. formulata AN IN e LU RI nei confronti di 1) FU CO e LU GI;
2) NE CHIAPPETTA, EP CHIAPPETTA, RI CHIAPPETTA, AV CHIAPPETTA, FABRIZIO CHIAPPETTA;
3) ST RI;
4) LU RI;
gravando gli attori delle spese del giudizio. 2. Invero, con atto notificato nel 2006, AN IN e LU RI, nella veste di proprietari di un immobile sito nel Comune di S. Ambrogio Valpolicella, comprensivo di un terreno censito al mappale n. 1725, avevano convenuto dinanzi al Tribunale di Verona i vicini FU CO e LU GI, nonché MI TA e TA MA e, ulteriormente, ST RI, lamentando che i convenuti parcheggiavano le loro autovetture sul predetto terreno. NO quindi chiesto che fosse accertato che tale comportamento era illegittimo per inesistenza di una servitù di parcheggio. FU CO e LU GI costituendosi in giudizio, avevano negato di avere mai utilizzato il terreno per il parcheggio, chiedendo in via riconvenzionale che fosse accertato il loro diritto di servitù di passo pedonale e carraio attraverso la predetta area, facendo altresì istanza di chiamare in causa altro vicino LU RI. Anche gli altri convenuti si erano costituiti in giudizio, contestando l'uso a parcheggio loro contestato, mentre il terzo chiamato LU RI, si era costituito deducendo che il diritto di servitù di passo era stato costituito anche a favore del proprio immobile e che il fatto Sez. S2 - R.G. 3174/2019 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 4 di 13 di avere parcheggiato sporadicamente sullo stesso non aveva provocato alcun aggravio o intralcio. Nel corso del giudizio si era anche svolto un procedimento possessorio, in quanto FU CO e LU GI avevano lamentato la realizzazione, ad opera degli attori, di alcune barriere sul terreno, e tale procedimento si era concluso, anche in sede di reclamo, con ordinanza che imponeva a AN IN e LU RI di eliminare i manufatti. Con sentenza del 27 luglio 2011 il Tribunale di Verona aveva accertato che sul fondo degli attori gravava una servitù di passo pedonale e carraio per tutta la sua estensione ma aveva altresì dichiarato nei confronti di tutte le parti l'illegittimità di ogni comportamento, compreso il parcheggio di autoveicoli, incidente sul diritto di passaggio, condannando AN IN e LU RI in solido con LU RI alla rifusione delle spese di giudizio in favore di FU CO e LU GI, nonché solo gli attori al pagamento delle spese di lite nei confronti delle altre parti convenute. 3. Interposto gravame da parte di AN IN e LU RI la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 2253 del 7 ottobre 2014, aveva integramente confermato la decisione di primo grado, affermando in particolare la correttezza della regolamentazione delle spese di lite operata dal Tribunale. 4. Con citazione ex art. 395, n. 4), c.p.c., AN IN e LU RI avevano allora chiesto la revocazione di tale decisione in relazione al solo rigetto dell’originario quarto motivo di appello, col quale veniva impugnata la sentenza del Tribunale di Verona nella parte in cui la stessa aveva liquidato le spese di lite, utilizzando lo scaglione previsto per le controversie di valore indeterminabile. Sez. S2 - R.G. 3174/2019 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 5 di 13 Col gravame, infatti, era stata dedotta la sussistenza di un errore nella decisione impugnata, in quanto la medesima aveva ritenuto la controversia di valore indeterminato, sottolineando la mancata indicazione – da parte dei medesimi AN IN e LU RI – del reddito dominicale del fondo oggetto di contesa, ai fini dell’applicazione dell’art. 15 c.p.c. Per contro, veniva dedotto nella citazione per revocazione, tale valore emergeva in modo diretto da uno dei documenti prodotti in causa, contenente l’indicazione del reddito dominicale. 5. La Corte d’appello di Venezia, nella contumacia del solo LU RI, ha respinto il gravame, escludendo la sussistenza del dedotto errore di fatto, e ciò in quanto nella decisione impugnata veniva segnalata la mancata “indicazione” del reddito, profilo che la Corte territoriale ha ritenuto ben distinto dalla produzione di un documento contenente il dato non indicato. Dopo aver evidenziato che neppure la citazione per revocazione aveva contestato l’omessa indicazione negli atti del precedente giudizio del reddito dominicale, la Corte territoriale ha quindi rilevato che la decisione di appello oggetto di revocazione aveva specificamente esaminato il profilo – dedotto nel motivo di gravame – della determinazione del valore della controversia, concludendo nel senso del carattere indeterminato del medesimo sulla scorta di una serie di elementi – quali le stesse indicazioni operate da AN IN e LU RI ai fini del versamento del contributo unificato e la nota spese successivamente depositata – che valevano ad evidenziare che la decisione impugnata non aveva ignorato il contenuto del documento segnalati dagli appellanti, ma aveva ritenuto di operare una diversa valutazione. Sez. S2 - R.G. 3174/2019 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 6 di 13 Ha concluso, quindi, che nella specie veniva a mancare anche uno dei presupposti per l’applicazione dell’art. 395, n. 4), c.p.c. e cioè che il fatto investito dall’errore non sia stato punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato, vertendosi invece in tema di errata valutazione delle circostanze di causa. La Corte ha gravato AN IN e LU RI delle spese di lite delle controparti, liquidando dette spese sulla scorta del valore individuato nella differenza tra l’ammontare complessivo delle spese del giudizio di primo grado come liquidato complessivamente a tutte le controparti assumendo il valore indeterminabile della controversia, da una parte, e l’ammontare delle spese cumulativamente liquidate a tutte le controparti secondo il valore invece indicato dagli attori, dall’altra. 6. Per la cassazione della Corte d’appello di Venezia ricorrono AN IN e LU RI. Resistono separatamente con controricorso e ricorso incidentale: 1) FU CO e LU GI;
2) NE CHIAPPETTA, EP CHIAPPETTA, RI CHIAPPETTA, AV CHIAPPETTA, FABRIZIO CHIAPPETTA;
3) ST RI. È rimasto intimato LU RI. 7. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio - in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e prorogato dall’art. 8, comma 8, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 - senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 8. AN IN e LU RI hanno depositato memoria. Sez. S2 - R.G. 3174/2019 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 7 di 13 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la “violazione o falsa applicazione dell’art. 12 disp. sulla legge in generale e dell’art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c. (…) per non avere la Corte d’appello di Venezia condotto l’esegesi della sentenza impugnata per revocazione secondo i canoni oggettivi e testuali dettati dall’art. 12 preleggi per gli atti a contenuto normativo e nel senso che il giudicante abbia inteso adottare un provvedimento conforme alla logica ed alla legge”. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato la propria precedente decisione ritenendo che il termine “indicazione” in essa utilizzato si riferisse alla sola enunciazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, laddove una corretta interpretazione avrebbe dovuto condurre a concludere che il termine doveva essere riferito all’insieme dei dati forniti dalla parte anche tramite i documenti allegati agli atti di causa. Ove adottata, tale corretta interpretazione avrebbe evidenziato che la decisione della Corte d’appello oggetto di revocazione aveva erroneamente escluso che dall’insieme delle deduzioni e produzioni in primo grado degli odierni ricorrenti fosse desumibile il reddito dominicale, e quindi si era tradotta in un’affermazione viziata da errore di fatto. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4) e 395, primo comma, n. 4), “per avere la Corte d’appello di Venezia dichiarato inammissibile il motivo di revocazione in quanto nella sentenza impugnata per revocazione la medesima Corte non avrebbe affatto ignorato la presenza in atti del doc. 2 e il suo Sez. S2 - R.G. 3174/2019 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 8 di 13 contenuto (atto di vendita del Notaio ZAGO datato 15.06.05 ove risultava indicato il reddito dominicale del fondo servente) ma, ancorché non menzionandolo espressamente in motivazione, lo avrebbe (implicitamente) valutato, ritenendolo (erroneamente) irrilevante, e che quindi l’errore di fatto denunciato costituiva un punto controverso sul quale la sentenza si sarebbe pronunciata (implicitamente)”. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce la “violazione e/o falsa applicazione del principio generale di proporzionalità e adeguatezza di cui all’art. 5, co. 1 e 2, del D.M. n. 55/2014 e ss. mm. (ex D.M. n. 37/2018) e degli artt. 10, co. 2, e/o 103 c.p.c. per aver la Corte d’appello di Venezia operato le liquidazioni delle spese di lite del giudizio di revocazione nella misura di euro 6.615,00, oltre rimborso spese, CPA e IVA in favore di ciascuna delle tre parti convenute costituite (CO-GI, RI e CHIAPPETTA-Eredi-MALITO), in ragione del “disputatum” dato dalla somma complessiva (di euro 38.615,28) delle distinte domande di riduzione (di euro 16.651,07 nei confronti dei convenuti CO-GI, di euro 12.642,11 nei confronti del convenuto RI e di euro 9.322,10 nei confronti dei convenuti CHIAPPETTA-Eredi-MALITO) delle spese di lite liquidate in favore delle tre parti convenute dal Tribunale di Verona e confermate dalla Corte d’appello (in tesi) per errore di fatto revocatorio incidente sul valore della causa di primo grado (in tesi di euro 229,00 e non di valore indeterminabile), applicando i valori medi contemplati nello scaglione previsto per le cause innanzi alla Corte d’appello da euro 26.000,01 a euro 52.000,00, anziché, in ragione del “disputatum” delle singole domande di riduzione delle spese di lite nei distinti rapporti processuali e non cumulabili (ex art. 10, c. 2, c.p.c. non essendo rivolte avverso la medesima parte ma bensì avverso tre distinte parti Sez. S2 - R.G. 3174/2019 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 9 di 13 convenute o ex art. 103 c.p.c. per sostanziale autonomia dei rapporti fondamentali inseriti in un unico processo) che rientravano nello scaglione inferiore previsto per le cause d’appello da euro 5.200,00 a € 26.000,00”, 2. In ordine ai primi due motivi di ricorso, non ritiene questa Corte che – come invece dedotto dai ricorrenti nella memoria ex art. 378 c.p.c. – sul presente ricorso possa presentare riflessi il fatto che questa Corte, con ordinanza n. 10755/2019, abbia accolto il ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2253/2014, cassando quest’ultima. Come rilevato dal Pubblico Ministero nelle proprie conclusioni, infatti, viene ad operare il principio già enunciato da questa Corte (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 8689 del 28/03/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9908 del 20/07/2001), a mente del quale, nell'ipotesi in cui una sentenza della Corte d'appello venga impugnata sia per revocazione sia per cassazione e la Corte d'appello abbia dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione, mentre la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, abbia cassato con rinvio la pronuncia gravata, l'una e l'altra decisione devono ritenersi del tutto autonome, con la conseguenza che la sentenza assunta sul ricorso per cassazione non esplica alcuna efficacia immediata nel giudizio di impugnazione per cassazione di quella della corte d'appello dichiarativa dell'inammissibilità della revocazione, salvo che non sia venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso. Interesse che, nella specie, deve ritenersi tuttora sussistente, considerati i riflessi che la valutazione del ricorso presenta, in primo luogo, sulla valutazione della regolamentazione complessiva delle spese di lite del giudizio. Sez. S2 - R.G. 3174/2019 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 10 di 13 3. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono infondati. Ciò di cui i ricorrenti vengono a dolersi, infatti, è semplicemente l’omesso esame di un documento, e non certo una falsa percezione della realtà, valendo, conseguentemente, il principio per cui l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consistendo in una falsa percezione della realtà, deve sostanziarsi in un'affermazione, positiva o negativa, di un fatto, in contrasto con le evidenze di causa mentre, ove il giudice abbia semplicemente ignorato un fatto, omettendo di esaminarne la prova, può configurarsi un vizio di motivazione e non il vizio revocatorio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9637 del 19/04/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4893 del 14/03/2016; Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 14610 del 26/05/2021). Ulteriormente, i due motivi non vengono concretamente ad impugnare quella che è la ratio fondamentale della decisione della Corte territoriale, e cioè il fatto che i profili sia della indicazione o meno del valore del reddito dominicale sia – ulteriormente – della disponibilità del dato erano stato espressamente discussi, affrontati e risolti dalla decisione della Corte d’appello. È quindi evidente che ciò di cui si dolevano gli odierni ricorrenti nel giudizio innanzi alla Corte veneta era, semmai, una inadeguata valutazione degli atti, profilo del tutto estraneo all’ambito del giudizio di revocazione. Parimenti, è la stessa lettura dell’atto di appello come riprodotto in ricorso (pag. 15) ad evidenziare che l’esistenza del documento ritenuto oggetto di errore di fatto era stata dedotta come specifico profilo nell’appello innanzi alla stessa Corte veneziane, con la conseguenza che deve trovare applicazione il principio per cui in tema di revocazione Sez. S2 - R.G. 3174/2019 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 11 di 13 delle sentenze per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 7435 del 15/03/2023 4. Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso. Nel liquidare le spese di lite riconosciute agli odierni controricorrenti, infatti, la Corte territoriale ha correttamente individuato il criterio, costituito nella differenza tra l’ammontare delle spese riconosciute nella decisione di primo grado e l’ammontare determinato dalla corretta individuazione del valore di causa, ma, nel far ciò, la Corte ha erroneamente sommato in unico ammontare le spese che invece spettavano autonomamente alle parti - o gruppi di parti - del giudizio, in virtù dell’autonomia della posizione processuale rivestita. In tal modo, la Corte territoriale è giunta all’erronea individuazione di uno scaglione complessivo di valore superiore a quello corretto, dal momento che la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata disgiuntamente sul disputatum relativo a ciascuna parte, e quindi sulla scorta dello scaglione di valore immediatamente inferiore. 5. Respinti i primi due motivi, quindi, l’accoglimento del terzo motivo comporta che la sentenza della Corte d’Appello di Venezia deve essere cassata. Non essendo, tuttavia, necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., procedendo alla rideterminazione, secondo i parametri corretti, delle spese spettanti ai Sez. S2 - R.G. 3174/2019 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 12 di 13 controricorrenti per effetto della soccombenza dei ricorrenti nel giudizio innanzi alla Corte d’appello. Tali spese vengono determinate sulla scorta dei valori medi previsti per lo scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, riconoscendo, tuttavia, anche il compenso per la fase di trattazione/istruttoria – contrariamente a quanto suggerito dai ricorrenti nella memoria ex art. 378 c.p.c. – sia perché non si può ritenere sussistente alcun giudicato sul riconoscimento di tale voce di compenso per effetto della decisione della Corte d’appello - e ciò in quanto l’impugnazione della decisione sulla liquidazione delle spese è valsa a rimettere a questa Corte detto profilo nella sua integralità (risultando quindi inconferente il richiamo a Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 3896 del 17/02/2020) – sia perché la fase di trattazione, ben lungo dall’essere incompatibile con il giudizio di revocazione, risulta sostanzialmente ineludibile. 6. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, ritiene questa Corte di disporne la compensazione integrale, in considerazione dell’accoglimento marcatamente parziale del ricorso.
P. Q. M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinge il primo e secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., liquida le spese di lite del giudizio di revocazione innanzi alla Corte d’appello di Venezia nella misura di € 5.532,00, oltre accessori, in favore di FU CO e LU GI;
€ 5.532,00, oltre accessori, in favore di NE CHIAPPETTA, EP CHIAPPETTA, RI CHIAPPETTA, AV CHIAPPETTA, FABRIZIO CHIAPPETTA;
€ 5.532,00, oltre accessori, in favore di ST RI;
Sez. S2 - R.G. 3174/2019 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 13 di 13 compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 25 maggio
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi di ricorso e l’accoglimento del terzo. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Venezia, decidendo in un giudizio di revocazione avverso la propria sentenza n. 2253 del 7 ottobre 2014, Sez. S2 - R.G. 3174/2019 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 3 di 13 ha respinto la domanda ex art. 395, n. 4), c.p.c. formulata AN IN e LU RI nei confronti di 1) FU CO e LU GI;
2) NE CHIAPPETTA, EP CHIAPPETTA, RI CHIAPPETTA, AV CHIAPPETTA, FABRIZIO CHIAPPETTA;
3) ST RI;
4) LU RI;
gravando gli attori delle spese del giudizio. 2. Invero, con atto notificato nel 2006, AN IN e LU RI, nella veste di proprietari di un immobile sito nel Comune di S. Ambrogio Valpolicella, comprensivo di un terreno censito al mappale n. 1725, avevano convenuto dinanzi al Tribunale di Verona i vicini FU CO e LU GI, nonché MI TA e TA MA e, ulteriormente, ST RI, lamentando che i convenuti parcheggiavano le loro autovetture sul predetto terreno. NO quindi chiesto che fosse accertato che tale comportamento era illegittimo per inesistenza di una servitù di parcheggio. FU CO e LU GI costituendosi in giudizio, avevano negato di avere mai utilizzato il terreno per il parcheggio, chiedendo in via riconvenzionale che fosse accertato il loro diritto di servitù di passo pedonale e carraio attraverso la predetta area, facendo altresì istanza di chiamare in causa altro vicino LU RI. Anche gli altri convenuti si erano costituiti in giudizio, contestando l'uso a parcheggio loro contestato, mentre il terzo chiamato LU RI, si era costituito deducendo che il diritto di servitù di passo era stato costituito anche a favore del proprio immobile e che il fatto Sez. S2 - R.G. 3174/2019 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 4 di 13 di avere parcheggiato sporadicamente sullo stesso non aveva provocato alcun aggravio o intralcio. Nel corso del giudizio si era anche svolto un procedimento possessorio, in quanto FU CO e LU GI avevano lamentato la realizzazione, ad opera degli attori, di alcune barriere sul terreno, e tale procedimento si era concluso, anche in sede di reclamo, con ordinanza che imponeva a AN IN e LU RI di eliminare i manufatti. Con sentenza del 27 luglio 2011 il Tribunale di Verona aveva accertato che sul fondo degli attori gravava una servitù di passo pedonale e carraio per tutta la sua estensione ma aveva altresì dichiarato nei confronti di tutte le parti l'illegittimità di ogni comportamento, compreso il parcheggio di autoveicoli, incidente sul diritto di passaggio, condannando AN IN e LU RI in solido con LU RI alla rifusione delle spese di giudizio in favore di FU CO e LU GI, nonché solo gli attori al pagamento delle spese di lite nei confronti delle altre parti convenute. 3. Interposto gravame da parte di AN IN e LU RI la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 2253 del 7 ottobre 2014, aveva integramente confermato la decisione di primo grado, affermando in particolare la correttezza della regolamentazione delle spese di lite operata dal Tribunale. 4. Con citazione ex art. 395, n. 4), c.p.c., AN IN e LU RI avevano allora chiesto la revocazione di tale decisione in relazione al solo rigetto dell’originario quarto motivo di appello, col quale veniva impugnata la sentenza del Tribunale di Verona nella parte in cui la stessa aveva liquidato le spese di lite, utilizzando lo scaglione previsto per le controversie di valore indeterminabile. Sez. S2 - R.G. 3174/2019 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 5 di 13 Col gravame, infatti, era stata dedotta la sussistenza di un errore nella decisione impugnata, in quanto la medesima aveva ritenuto la controversia di valore indeterminato, sottolineando la mancata indicazione – da parte dei medesimi AN IN e LU RI – del reddito dominicale del fondo oggetto di contesa, ai fini dell’applicazione dell’art. 15 c.p.c. Per contro, veniva dedotto nella citazione per revocazione, tale valore emergeva in modo diretto da uno dei documenti prodotti in causa, contenente l’indicazione del reddito dominicale. 5. La Corte d’appello di Venezia, nella contumacia del solo LU RI, ha respinto il gravame, escludendo la sussistenza del dedotto errore di fatto, e ciò in quanto nella decisione impugnata veniva segnalata la mancata “indicazione” del reddito, profilo che la Corte territoriale ha ritenuto ben distinto dalla produzione di un documento contenente il dato non indicato. Dopo aver evidenziato che neppure la citazione per revocazione aveva contestato l’omessa indicazione negli atti del precedente giudizio del reddito dominicale, la Corte territoriale ha quindi rilevato che la decisione di appello oggetto di revocazione aveva specificamente esaminato il profilo – dedotto nel motivo di gravame – della determinazione del valore della controversia, concludendo nel senso del carattere indeterminato del medesimo sulla scorta di una serie di elementi – quali le stesse indicazioni operate da AN IN e LU RI ai fini del versamento del contributo unificato e la nota spese successivamente depositata – che valevano ad evidenziare che la decisione impugnata non aveva ignorato il contenuto del documento segnalati dagli appellanti, ma aveva ritenuto di operare una diversa valutazione. Sez. S2 - R.G. 3174/2019 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 6 di 13 Ha concluso, quindi, che nella specie veniva a mancare anche uno dei presupposti per l’applicazione dell’art. 395, n. 4), c.p.c. e cioè che il fatto investito dall’errore non sia stato punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato, vertendosi invece in tema di errata valutazione delle circostanze di causa. La Corte ha gravato AN IN e LU RI delle spese di lite delle controparti, liquidando dette spese sulla scorta del valore individuato nella differenza tra l’ammontare complessivo delle spese del giudizio di primo grado come liquidato complessivamente a tutte le controparti assumendo il valore indeterminabile della controversia, da una parte, e l’ammontare delle spese cumulativamente liquidate a tutte le controparti secondo il valore invece indicato dagli attori, dall’altra. 6. Per la cassazione della Corte d’appello di Venezia ricorrono AN IN e LU RI. Resistono separatamente con controricorso e ricorso incidentale: 1) FU CO e LU GI;
2) NE CHIAPPETTA, EP CHIAPPETTA, RI CHIAPPETTA, AV CHIAPPETTA, FABRIZIO CHIAPPETTA;
3) ST RI. È rimasto intimato LU RI. 7. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio - in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e prorogato dall’art. 8, comma 8, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 - senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 8. AN IN e LU RI hanno depositato memoria. Sez. S2 - R.G. 3174/2019 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 7 di 13 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la “violazione o falsa applicazione dell’art. 12 disp. sulla legge in generale e dell’art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c. (…) per non avere la Corte d’appello di Venezia condotto l’esegesi della sentenza impugnata per revocazione secondo i canoni oggettivi e testuali dettati dall’art. 12 preleggi per gli atti a contenuto normativo e nel senso che il giudicante abbia inteso adottare un provvedimento conforme alla logica ed alla legge”. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato la propria precedente decisione ritenendo che il termine “indicazione” in essa utilizzato si riferisse alla sola enunciazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, laddove una corretta interpretazione avrebbe dovuto condurre a concludere che il termine doveva essere riferito all’insieme dei dati forniti dalla parte anche tramite i documenti allegati agli atti di causa. Ove adottata, tale corretta interpretazione avrebbe evidenziato che la decisione della Corte d’appello oggetto di revocazione aveva erroneamente escluso che dall’insieme delle deduzioni e produzioni in primo grado degli odierni ricorrenti fosse desumibile il reddito dominicale, e quindi si era tradotta in un’affermazione viziata da errore di fatto. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4) e 395, primo comma, n. 4), “per avere la Corte d’appello di Venezia dichiarato inammissibile il motivo di revocazione in quanto nella sentenza impugnata per revocazione la medesima Corte non avrebbe affatto ignorato la presenza in atti del doc. 2 e il suo Sez. S2 - R.G. 3174/2019 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 8 di 13 contenuto (atto di vendita del Notaio ZAGO datato 15.06.05 ove risultava indicato il reddito dominicale del fondo servente) ma, ancorché non menzionandolo espressamente in motivazione, lo avrebbe (implicitamente) valutato, ritenendolo (erroneamente) irrilevante, e che quindi l’errore di fatto denunciato costituiva un punto controverso sul quale la sentenza si sarebbe pronunciata (implicitamente)”. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce la “violazione e/o falsa applicazione del principio generale di proporzionalità e adeguatezza di cui all’art. 5, co. 1 e 2, del D.M. n. 55/2014 e ss. mm. (ex D.M. n. 37/2018) e degli artt. 10, co. 2, e/o 103 c.p.c. per aver la Corte d’appello di Venezia operato le liquidazioni delle spese di lite del giudizio di revocazione nella misura di euro 6.615,00, oltre rimborso spese, CPA e IVA in favore di ciascuna delle tre parti convenute costituite (CO-GI, RI e CHIAPPETTA-Eredi-MALITO), in ragione del “disputatum” dato dalla somma complessiva (di euro 38.615,28) delle distinte domande di riduzione (di euro 16.651,07 nei confronti dei convenuti CO-GI, di euro 12.642,11 nei confronti del convenuto RI e di euro 9.322,10 nei confronti dei convenuti CHIAPPETTA-Eredi-MALITO) delle spese di lite liquidate in favore delle tre parti convenute dal Tribunale di Verona e confermate dalla Corte d’appello (in tesi) per errore di fatto revocatorio incidente sul valore della causa di primo grado (in tesi di euro 229,00 e non di valore indeterminabile), applicando i valori medi contemplati nello scaglione previsto per le cause innanzi alla Corte d’appello da euro 26.000,01 a euro 52.000,00, anziché, in ragione del “disputatum” delle singole domande di riduzione delle spese di lite nei distinti rapporti processuali e non cumulabili (ex art. 10, c. 2, c.p.c. non essendo rivolte avverso la medesima parte ma bensì avverso tre distinte parti Sez. S2 - R.G. 3174/2019 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 9 di 13 convenute o ex art. 103 c.p.c. per sostanziale autonomia dei rapporti fondamentali inseriti in un unico processo) che rientravano nello scaglione inferiore previsto per le cause d’appello da euro 5.200,00 a € 26.000,00”, 2. In ordine ai primi due motivi di ricorso, non ritiene questa Corte che – come invece dedotto dai ricorrenti nella memoria ex art. 378 c.p.c. – sul presente ricorso possa presentare riflessi il fatto che questa Corte, con ordinanza n. 10755/2019, abbia accolto il ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2253/2014, cassando quest’ultima. Come rilevato dal Pubblico Ministero nelle proprie conclusioni, infatti, viene ad operare il principio già enunciato da questa Corte (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 8689 del 28/03/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9908 del 20/07/2001), a mente del quale, nell'ipotesi in cui una sentenza della Corte d'appello venga impugnata sia per revocazione sia per cassazione e la Corte d'appello abbia dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione, mentre la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, abbia cassato con rinvio la pronuncia gravata, l'una e l'altra decisione devono ritenersi del tutto autonome, con la conseguenza che la sentenza assunta sul ricorso per cassazione non esplica alcuna efficacia immediata nel giudizio di impugnazione per cassazione di quella della corte d'appello dichiarativa dell'inammissibilità della revocazione, salvo che non sia venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso. Interesse che, nella specie, deve ritenersi tuttora sussistente, considerati i riflessi che la valutazione del ricorso presenta, in primo luogo, sulla valutazione della regolamentazione complessiva delle spese di lite del giudizio. Sez. S2 - R.G. 3174/2019 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 10 di 13 3. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono infondati. Ciò di cui i ricorrenti vengono a dolersi, infatti, è semplicemente l’omesso esame di un documento, e non certo una falsa percezione della realtà, valendo, conseguentemente, il principio per cui l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consistendo in una falsa percezione della realtà, deve sostanziarsi in un'affermazione, positiva o negativa, di un fatto, in contrasto con le evidenze di causa mentre, ove il giudice abbia semplicemente ignorato un fatto, omettendo di esaminarne la prova, può configurarsi un vizio di motivazione e non il vizio revocatorio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9637 del 19/04/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4893 del 14/03/2016; Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 14610 del 26/05/2021). Ulteriormente, i due motivi non vengono concretamente ad impugnare quella che è la ratio fondamentale della decisione della Corte territoriale, e cioè il fatto che i profili sia della indicazione o meno del valore del reddito dominicale sia – ulteriormente – della disponibilità del dato erano stato espressamente discussi, affrontati e risolti dalla decisione della Corte d’appello. È quindi evidente che ciò di cui si dolevano gli odierni ricorrenti nel giudizio innanzi alla Corte veneta era, semmai, una inadeguata valutazione degli atti, profilo del tutto estraneo all’ambito del giudizio di revocazione. Parimenti, è la stessa lettura dell’atto di appello come riprodotto in ricorso (pag. 15) ad evidenziare che l’esistenza del documento ritenuto oggetto di errore di fatto era stata dedotta come specifico profilo nell’appello innanzi alla stessa Corte veneziane, con la conseguenza che deve trovare applicazione il principio per cui in tema di revocazione Sez. S2 - R.G. 3174/2019 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 11 di 13 delle sentenze per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 7435 del 15/03/2023 4. Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso. Nel liquidare le spese di lite riconosciute agli odierni controricorrenti, infatti, la Corte territoriale ha correttamente individuato il criterio, costituito nella differenza tra l’ammontare delle spese riconosciute nella decisione di primo grado e l’ammontare determinato dalla corretta individuazione del valore di causa, ma, nel far ciò, la Corte ha erroneamente sommato in unico ammontare le spese che invece spettavano autonomamente alle parti - o gruppi di parti - del giudizio, in virtù dell’autonomia della posizione processuale rivestita. In tal modo, la Corte territoriale è giunta all’erronea individuazione di uno scaglione complessivo di valore superiore a quello corretto, dal momento che la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata disgiuntamente sul disputatum relativo a ciascuna parte, e quindi sulla scorta dello scaglione di valore immediatamente inferiore. 5. Respinti i primi due motivi, quindi, l’accoglimento del terzo motivo comporta che la sentenza della Corte d’Appello di Venezia deve essere cassata. Non essendo, tuttavia, necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., procedendo alla rideterminazione, secondo i parametri corretti, delle spese spettanti ai Sez. S2 - R.G. 3174/2019 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 12 di 13 controricorrenti per effetto della soccombenza dei ricorrenti nel giudizio innanzi alla Corte d’appello. Tali spese vengono determinate sulla scorta dei valori medi previsti per lo scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, riconoscendo, tuttavia, anche il compenso per la fase di trattazione/istruttoria – contrariamente a quanto suggerito dai ricorrenti nella memoria ex art. 378 c.p.c. – sia perché non si può ritenere sussistente alcun giudicato sul riconoscimento di tale voce di compenso per effetto della decisione della Corte d’appello - e ciò in quanto l’impugnazione della decisione sulla liquidazione delle spese è valsa a rimettere a questa Corte detto profilo nella sua integralità (risultando quindi inconferente il richiamo a Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 3896 del 17/02/2020) – sia perché la fase di trattazione, ben lungo dall’essere incompatibile con il giudizio di revocazione, risulta sostanzialmente ineludibile. 6. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, ritiene questa Corte di disporne la compensazione integrale, in considerazione dell’accoglimento marcatamente parziale del ricorso.
P. Q. M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinge il primo e secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., liquida le spese di lite del giudizio di revocazione innanzi alla Corte d’appello di Venezia nella misura di € 5.532,00, oltre accessori, in favore di FU CO e LU GI;
€ 5.532,00, oltre accessori, in favore di NE CHIAPPETTA, EP CHIAPPETTA, RI CHIAPPETTA, AV CHIAPPETTA, FABRIZIO CHIAPPETTA;
€ 5.532,00, oltre accessori, in favore di ST RI;
Sez. S2 - R.G. 3174/2019 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 13 di 13 compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 25 maggio