Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2002, n. 8285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8285 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
08285 /02 REPUBBLICA ITALIANA, IN NOME DEL POPOLO TA i LA CORT ASSAZIONE Oggetto MPUGN.NË DEL CURATOR DELLA SENTENZA SULLA SEZIONE PRIMA CIVILE OPPOSIZIONE ALLO STATO PASS. FALL.. ESCLUSIONE DEL PRIVILEGIO DA PARTE DEL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIUDICE DELEGATO SENZA ECC.NE DEL CURATORE R.G.N. 11721/00 1 Presidente Dott. Angelo GRIECO 13692/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 22743 Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rep.Лем PLENTEDA Rel. Consigliere Dott. Donato Ud. 05/03/2002 Dott. Mario ADAMO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: per diritti € 4,55 il O_-7 GJU. 2002 CURATELA DEL FALLIMENTO CASA VINICOLA S. GIACOMO Srl, IL CANCELLIERE in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI BETTOLO 22, presso l'avvocato ROSANNA GIUSEPPINI, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURO BRONDI, giusta procura in calce al ricorso;
CANCELLE ricorrente
contro
BANCA COMMERCIALE ITALIANA SpA;
- intimata - 6505440 °e sul 2° ricorso n 13692/00 proposto da: 2002 BANCA COMMERCIALE ITALIANA SpA, in persona dei legali 518 rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ch GUGLIELMO CALDERINI 68, presso l'avvocato ELVIRA SVARIATI, che la rappresenta е difende unitamente all'avvocato LORENZO D'URSO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO CASA VINICOLA S. GIACOMO Srl, in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI BETTOLO 22, presso l'avvocato ROSANNA GIUSEPPINI, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURO BRONDI, giusta procura in calce al ricorso principale;
- controricorrente avverso la sentenza n. 420/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 06/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, 1'Avvocato Svariati, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale;
l'assorbimento del ricorso incidentale. Ц 2 Svolgimento del processo MM Italiana propose dinanzi al La Banca Tribunale di Pisa opposizione allo stato passivo del fallimento della Casa Vinicola San Giacomo, s.r.l., nel quale il giudice delegato aveva ammesso il credito van- tato di L. 755.150.505 in via chirografaria, negando il pegno perché ritenuto revocabile;
e chiese che fosse riconosciuto il privilegio per L. 109.830.000, con pre- lazione sul ricavato della vendita di 300 quintali di vino, oggetto del pegno costituito il 6.1.1983, oltre interessi convenzionali dal 23.3.1983. Il curatore resistette alla opposizione, che il tribunale accolse, ritenendo che il pegno fosse stato costituito contestualmente alla insorgenza del credito come dimostrato dalla scrittura registrata il 7.1.1983 del contratto di comodato con cui la Casa Vi- nicola aveva concesSO alla Banca MM in uso gratuito alcuni silos per la conservazione del vino da- to in pegno e che il curatore non aveva provato la scientia decoctionis della controparte, ai sensi del- l'art. 67 cpv. L.F.. Il curatore propose appello, lamentando la erronea valutazione della prova della scientia decoctionis, suffragata da presunzioni gravi, precise e concordanti. La Banca MM ripropose la eccezione che il tri- 3 bunale aveva disatteso, circa la mancata contestazione del privilegio da parte del curatore in sede di veri- fica dei crediti e dedusse la inammissibilità dell'ap- pello della curatela, non potendo essa impugnare la de- cisione del tribunale in tema di formazione dello stato passivo, per le stesse ragioni per le quali essa non era legittimata ad impugnare lo stato passivo. La Corte di Appello di Firenze con sentenza 28.1.2000 ha dichiarato la impugnazione inammissibile, assumendo che al curatore non è consentito impugnare i crediti ammessi ai sensi dell'art. 100 L.FG., per la stessa ragion e per la quale non è a lui consentita la opposizione allo stato passivo;
deriverebbe da ciò la impossibilità di impugnare la decisione resa nella suc- cessiva fase giurisdizionale. Ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo il curatore del fallimento;
ha resistito con controri- corso la Banca MM Italiana, che ha anche pro- posto ricorso incidentale condizionato, nei cui riguar- di la curatela del fallimento ha replicato con
contro
- ricorso. Motivi della decisione I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Denunzia il ricorrente principale della violazione 4 e falsa applicazione degli artt. 98, 99 e 100 L.F., e- videnziando la erroneità della interpretazione compiuta dalla sentenza impugnata dell'art. 99, che aveva finito per attribuire alle parti del procedimento di opposi- zione allo stato passivo poteri diversi a seconda della sentenza conclusiva: nel caso di rigetto il creditore opponente potrebbe appellare la decisione, nel caso contrario non potrebbe farlo il curatore. Esclude che possa ricavarsi dal procedimento di im- pugnazione ex art. 100 L.F. una regola in punto di le- gittimazione, valida per il procedimento di opposizione ex att. 98 e 99 L.F., stante la totale difformità della posizione de l curatore nei due casi, e rileva che l'interesse all'impugnativa del curatore nasce dalla sua soccombenza. Con il ricorso incidentale la Banca MM ri- -propone la questione pregiudiziale non esaminata per- ché assorbita dalla decisione impugnata di nullità della decisione del giudice delegato, che aveva escluso il privilegio senza che vi fosse stata istanza o conte- stazione del curatore. Deduce di avere ignorato lo stato di insolvenza e che era mancata la prova a riguardo, contestando che alla data in cui era stata richiesta 1'ammissione al concordato preventivo vi fossero state manifestazioni 5 ch di insolvenza e che all'atto della costituzione del pe- gno il bilancio di esercizio del 1992 da cui erano risultate perdite - fosse stato approvato;
nonché so- stenendo di essere un Istituto autorizzato a compiere operazioni di credito su pegno, tanto da non essere soggetto alle disposizioni dell'art. 67 L.F.. Il ricorso principale è inammissibile, alla stregua del disposto dell'art. 99 ult. Comma L.F., il quale stabilisce che il termine per il ricorso in cassazione decorre dal giorno di affissione (cui va sostituito quello della notificazione a seguito della sentenza n. 152/1980 della Corte Cost.) ed è ridotto alla metà, ri- spetto a quello stabilito dall'art. 325 cpv c.p.c.. La sentenza impugnata risulta, infatti, notificata il 12.04.2000, mentre la notificazione del ricorso è avvenuta il 30.05.2000, oltre i trenta giorni consenti- La inammissibilità predetta determina lek ti per la impugnazione. l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi%; dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito l'incidentale condi- zionato. Compensa le spese processuali del presente 6 RG. 13672/00 grado di giudizio Il Presidente Il Consigliere estensore eeTully the ory Angelo Grie Donato Plenteda QN ев CORTE SUPREMA DIC Pries AL Dejana Angre il IL CANCELLIERE 109T 129,11 456T 20,66 TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registra 15 NOV 2002 are 4. •49053. 149.77 an (euro S D NOVE 177 0. 0 (Dott.ssa Ma FILIPPO) Responsab do Ati Giudiziari NOV 5002 1 CE N T RA TE D 7