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Sentenza 22 aprile 2026
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/2026, n. 14608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14608 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. CC - 05/06/2025 R.G.N. 7708/2025 sul ricorso proposto da: UO MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/02/2025 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;
lette le conclusioni del PG per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 14608 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: GIORDANO BRUNO Data Udienza: 05/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse di MO MA avverso l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice dell'esecuzione, emessa in data 03/02/2025, con la quale è stata rigettata l'istanza difensiva (anche quale richiesta di restituzione nel termine) formulata in relazione alla sentenza n. 148/2013 emessa ex art. 444 cod.proc.pen. dal Tribunale di Torre Annunziata - Sez. distaccata di Gragnano, ritenuta ormai irrevocabile ed esecutiva. 2. La prospettazione difensiva evidenzia una vicenda processuale incentrata, innanzi tutto, sulla corretta formazione del giudicato e sulla regolarità delle notificazioni connesse alla citata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. 148/2013 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata - Sez. distaccata di Gragnano. Il ricorrente deduce, in sintesi, che la sentenza non avrebbe potuto ritenersi irrevocabile, in particolare, per la mancata comunicazione dell'avviso di deposito della motivazione non contestuale ad uno dei due difensori (avv. Catello di PU), con riflessi sul diritto di impugnazione e sulla possibilità di chiedere la restituzione nel termine. Al riguardo la difesa ricostruisce una scansione procedimentale articolata: 1) la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del 07/05/2013, con motivazione non contestuale;
2) un primo incidente di esecuzione nel 2022 nel quale si sarebbero prospettate questioni attinenti alla conoscenza del provvedimento ed alla consequenziale esecutività della sentenza;
3) un precedente giudizio di legittimità definito con sentenza di rigetto della Sez. 3 n. 43248 del 2023, ritenendo inammissibile - perché eccentrica rispetto al petitum di quel procedimento - la specifica doglianza relativa alla mancata notifica dell'avviso di deposito anche ai difensori in quanto non riconducibile al diverso thema decidendum della notifica all'imputato; 4) un nuovo incidente di esecuzione, riproposto in data 10/11/2023, volto alla declaratoria di non irrevocabilità della sentenza sul diverso e autonomo presupposto dell'omessa comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza di patteggiamento a uno dei due difensori fondato su presupposti di fatto e di diritto non valutati nel .precedente incidente di esecuzione. Nel corso della trattazione del secondo incidente di esecuzione, avente ad oggetto l'omessa notifica della sentenza di patteggiamento all'avv. Di PU, sono state effettuate iniziative istruttorie del P.M. su un verbale dell'udienza del 07/05/2013 - in cui l'avv. Di PU si era costituito in aggiunta all'avv. Tramontano - e sulla procura speciale. La relazione peritale su tale verbale e sulla relativa documentazione, con richiamo ad accertamenti (anche grafici) e contestazioni defensive, a parere della difesa ,non rilevava anomalie;
5) in esito all'incidente di esecuzione il Pubblico ministero ha insistito nel rigetto dell'eccezione difensiva ritenendo che la procura speciale in parola costituisca un falso che ha indotto in errore il cancelliere e il giudice di udienza al fine di considerare l'Avv. Catello Di PU quale procuratore speciale di MO MA e pertanto legittimato a richiedere la definizione del procedimento attraverso il patteggiamento. Ne consegue che l'Avv. Di PU non può ritenersi legittimo difensore e procuratore di MO MA e, pertanto, il citato avvocato non era legittimato ad avere la notifica dell'avviso di deposito della sentenza;
6) sulla scorta di tutti questi elementi l'ordinanza del 03/02/2025, oggi impugnata, rigetta le richieste difensive. 3. Ciò premesso, con il primo motivo, la difesa lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per manifesta illogicità, contraddittorietà e travisamento della motivazione in punto di incidente di esecuzione, sostenendo che l'ordinanza impugnàta si fonderebbe su argomentazioni congetturali e su presunzioni non sorrette dagli atti;
presenterebbe aporie logiche interne e contraddizioni rispetto ai dati documentali richiamati;
incorrerebbe nel travisamento del contenuto degli atti processuali, in particolare con riferimento alla sussistenza del mandato difensivo a due difensori ed alle conseguenze sulla necessità di notificare ad entrambi l'avviso di deposito della motivazione non contestuale. Secondo la prospettazione difensiva, atteso che la sentenza di patteggiamento è stata pronunciata senza contestuale deposito della motivazione, si rende necessaria l'applicabilità delle regole sull'avviso di deposito e, dunque, l'obbligo di comunicazione/notifica dell'avviso ai soggetti legittimati all'impugnazione. La difesa insiste sul fatto che tale adempimento dovesse essere effettuato non solo nei confronti dell'imputato, ma anche nei confronti di entrambi i difensori che lo avevano assistito nella fase di merito;
indica a tal riguardo che nei motivi aggiunti del 4/08/2022 chiedeva che la sentenza venisse notificata all'imputato e ai "ai suoi difensori". L'omissione, ad avviso del ricorrente, precluderebbe la formazione del giudicato e renderebbe fondata la richiesta di restituzione nel termine o, comunque, la declaratoria di non irrevocabilità del titolo. Il giudice dell'esecuzione, secondo il ricorso, avrebbe invece circoscritto l'indagine alla sola verifica della notificazione della sentenza all'imputato (anche quale estratto contumaciale o comunicazione presso il domicilio ex art. 161, comma 4, cod.proc.pen.), 'trascurando o svalutando il distinto profilò della comunicazione dell'avviso di deposito ai difensori. Da qui la dedotta contraddizione: da un lato il giudice afferma di avere svolto un vaglio "pagina per pagina" del fascicolo;
dall'altro non avrebbe adeguatamente verificato - ovvero avrebbe ricostruito in modo incongruente - l'assetto del rapporto difensivo e, conseguentemente, l'elenco dei destinatari necessari delle comunicazioni di cancelleria. La difesa richiama, in proposito, la sentenza della Corte di cassazione n. 43248 del 2023, evidenziando che in quel giudizio la questione della mancata notifica dell'avviso di deposito ai difensori sarebbe stata ritenuta eccentrica rispetto al petitum dell'incidente allora deciso (incentrato, secondo la Corte, sulla mancata notifica della sentenza all'imputato, e non al difensore). Da ciò la difesa trae la conseguenza che la doglianza relativa ai difensori potesse essere riproposta con una nuova istanza, fondata su presupposti di fatto e di diritto non previamente scrutinati, senza incorrere nel divieto di ne bis in idem in materia esecutiva. Il ricorso sostiene che l'ordinanza impugnata avrebbe travisato il significato del precedente di legittimità, valorizzando alcuni passaggi (relativi al domicilio dell'imputato presso l'allora difensore fiduciario e domiciliatario) come se fossero una statuizione sull'inesistenza del secondo difensore ovvero come se la Cassazione avesse escluso in fatto la necessità di ulteriori comunicazioni. La difesa replica, invece, che, in quel giudizio, la Corte non avrebbe avuto comunque piena disponibilità del fascicolo di merito e che, in ogni caso, la statuizione si limitava ai confini del petitum ed alla regolarità della notificazione all'imputato, lasciando impregiudicata l'autonoma questione dell'avviso di deposito ai difensori. Un ulteriore nucleo argomentativo del primo motivo di ricorso attiene al verbale d'udienza del 07/05/2013 (ed alla connessa procura speciale), nel quale risulterebbe menzionata la nomina dell'Avv. Catello Di PU quale difensore (in aggiunta all'Avv. Vincenzo Tramontano). Nell'ambito del successivo incidente, il Pubblico ministero ha disposto accertamenti (anche di natura grafica) sul predetto verbale e sulla procura, in un procedimento separato originato da denuncia per falso. La difesa evidenzia che l'esito degli accertamenti depositati non avrebbe evidenziato anomalie penalmente rilevanti e, anzi, avrebbe confermato la genuinità e compatibilità dei tratti grafici e degli elementi formali dell'atto. Il ricorso lamenta che, nonostante ciò, il giudice dell'esecuzione ha fondato parte del proprio ragionamento su un quadro meramente "suggestivo", prospettando - in modo assertivo - l'ipotesi di un'alterazione o falsificazione del verbale comparsa soltanto in occasione del secondo incidente, traendone l'effetto di degradare l'avv. Di PU a soggetto non legittimato quali difensore e, per conseguenza, di reputare non dovuta la notifica dell'avviso di deposito nei suoi confronti. Tale passaggio, secondo la difesa, integrerebbe un travisamento della prova e un salto logico perché non coerente con gli esiti degli accertamenti richiamati, privo di un adeguato percorso motivazionale e perché volto, in sostanza, a neutralizzare la censura decisiva sulla mancata notifica ai difensori. In sintesi, il primo motivo di ricorso assume che l'ordinanza del 03/02/2025 sia affetta da manifesta illogicità e contraddittorietà per avere: (i) circoscritto indebitamente l'oggetto dell'incidente, trascurando la questione autonoma dell'avviso di deposito ai difensori;
(ii) travisato la portata del precedente di legittimità n. 43248 del 2023; (iii) fondato la ricostruzione del rapporto difensivo su mere illazioni circa il verbale del 07/05/2013, in contrasto con gli esiti degli accertamenti richiamati. Su tali basi si sollecita l'intervento rescindente con conseguente caducazione dell'ordinanza impugnata e rinnovazione del giudizio di esecuzione alla luce dei principi invocati circa le notifiche funzionali alla formazione del giudicato e all'esercizio del diritto di impugnazione. 4. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione in relazione alle conclusioni della consulenza tecnica grafologica depositata dal Pubblico ministero nell'incidente di esecuzione e quindi in ordine alle valutazioni tecnico scientifiche elaborate dal giudice dell'esecuzione circa il verbale di udienza del 07/05/2013. In particolare, il giudice dell'esecuzione non poteva disattendere o sviluppare delle considerazioni oltre il dato tecnico accertato ma doveva disporre una nuova consulenza tecnica di ufficio specie in un contesto di complessità tecnica riguardante la consulenza depositata dal Pubblico ministero in giudizio. Il giudice dell'esecuzione avrebbe liberamente valutato i contenuti tecnici della consulenza tecnica del pubblico ministero in relazione alla genuinità del verbale del 07/05/2013 e della procura speciale ivi allegata dimenticandosi che su quelle facciate del verbale è impresso il tratto grafico originale apposto con uno strumento grafico che il consulente del PM ha certamente riscontrato e ritenuto compatibile col grafismo del soggetto che si timbra e sigla come cancelliere "Catella CAROLEI". Ergo, non si tratta di un collage. Sono illazioni che trovano radici sempre su un percorso argomentativo strutturato solo ed esclusivamente su presunzioni. Per di più si osserva che il timbro di depositato sulla procura speciale è da rinvenire nel corpo della stesura del verbale laddove il cancelliere scrive "Avv. Di-PU di fid che deposita nomina e procura speciale". • Dunque, proprio per quanto. riferito nella relazione della Polizia Scientifica, • l'ordinanza impugnata merita censura sotto il profilo dell'autonoma valutazione del G.E. di dati tecnico scientifici superabili solo con la perizia mai ordinata. Per l'effetto, risulta illegittima la ricostruzione e la valutazione dei dati documentali oltre le conclusioni della C.T. del Pubblico ministero e, pertanto, resta ferma ed impregiudicata l'eccezione difensiva formulata in seno alla procedura sulla esecutività della sentenza n. 148 del 2013; di conseguenza,. va dichiarata la non esecutività del titolo esecutivo, mancando la prova della notifica dell'avviso di deposito della motivazione non contestuale della sentenza emessa ex artt. 444 cod.proc.pen. quanto meno all'avv. Catello Di PU. Da ultimo, il ricorso evidenzia che secondo il costante orientamento giurisprudenziale la verifica della correttezza della notificazione del titolo esecutivo deve avvenire sotto un profilo meramente formale, essendo l'indagine affidata al giudice dell'esecuzione limitata al controllo dell'esistenza del titolo esecutivo, della legittimità della sua emissione e dell'esecuzione della sua notificazione nel pieno . rispetto delle disposizioni del codice, mentre resta estranea, agli effetti di tale verifica, l'effettiva conoscenza del titolo esecutivo. 5. Il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio ritiiene che il ricorso sia infondato e pertanto vada rigettato. 2. Il principale rilievo formulato nell'istanza attiene al mancato avviso di deposito della motivazione non contestuale della sentenza di patteggiamento n. 148 del 7/05/2013 anche all'avv. Di C.pua, con conseguente dichiarazione di non irrevocabilità della stessa richiesta di remissione in termini per l'impugnazione; la doglianza è chiaramente concentrata sulla formazione del titolo esecutivo. E' orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che la previsione di cui all'art. 670 cod. proc. pen. - che disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo - si distingue dall'istituto della remissione in termini, ex art. 175 cod. proc. pen., il quale presuppone, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato. (Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011 Rv. 251927). E' stato, inoltre, chiarito che, in tema di restituzione in termini ex art.175, comma quarto, cod. proc. pen., competente a decidere, in via generale, è il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione; qualora, tuttavia, l' istanza di rimessione in termini sia proposta al giudice dell'esecuzione, quale istanza logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo, la competenza a decidere sulla rimessione, ex art. 670, comma terzo, cod. proc. pen., è del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 14412 del 25/01/2001, Rv. 219099; conf. Sez. 1, n. 7900 del 31/01/2007, Rv. 236245), solo allorquando la richiesta sia logicamente subordinata o alternativa all'accertamento della validità del titolo esecutivo, diversamente rientrando l'istanza nella competenza del giudice dell'impugnazione (Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, Rv. 277017). Dunque, il giudice dell'esecuzione dinanzi al quale sia stata eccepita la nullità del titolo esecutivo e contestualmente avanzata istanza di restituzione nel termine per impugnare in ragione di difetto di effettiva conoscenza dello stesso, deve pregiudizialmente verificare la validità del suddetto titolo e, accertata l'esecutività, è tenuto ad esaminare autonomamente l'istanza presentata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016 Rv. 268251), perché la restituzione nel termine presuppone la ritualità dell'atto a cui è legato il termine scaduto ( Sez. 4 n. 50571 del 14/11/2019, Rv. 278441). 3. Ciò premesso il ricorrente ripropone un'istanza di revoca della esecutività della sentenza di patteggiamento n. 148 del 7/05/2013 ritenendo che l'avviso di deposito di tale sentenza doveva essere notificato anche all'avv. Di PU quale asserito secondo difensore, ciò in base al principio per il quale in casodi mancato deposito • contestuale, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), c.p.p., decorre - esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dall'osservanza del predetto' termine - dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento (Sez. U, n. 40986 de119/07/2018, P., Rv. 273934- 02). 4. Il Collegio rileva che appare precipua l'analisi del secondo nnotive, di ricorso circa la prova dell'effettiva sussistenza della nomina dell'avv. Di PU che è stata esclusa dal giudice dell'incidente di esecuzione in esito ad un approfondimento istruttorio, e spiegata con motivazione priva di cadute logiche e di contraddittorietà con argomentazioni immuni dai denunciati vizi di travisamento e di manifesta illogicità. Al riguardo si tratta di vizi asseriti dalla difesa ma non lumeggiati in modo specificamente argomentato, soprattutto a fronte di una ricostruzione probatoria approfondita che conduce in modo lineare ad escludere la genuinità delle indicazioni riportate nel verbale del 7/05/2013 dal quale, invece, dovrebbe emergere inequivocannente una nomina tempestiva dell'avv. Catello Di PU (già revocato in precedenza), quale difensore del ricorrente al momento della sentenza di patteggiamento. Il provvedimento impugnato evidenzia invece che non risulta in termini inequivoci la genuinità dell'annotazione di deposito sul foglio recante la procura speciale e la nomina conferita all'avv. Di PU, richiamata nel verbale. 5. In proposito la motivazione con coerente logica deduttiva mette in luce l'alterazione della data di detto documento, avente la dicitura 21/4/2013, volta a rappresentare l'attualità della nomina difensiva dell'avv. Di PU al momento della sentenza di patteggiamento, che appare sovrapposta alla data 21/8/2011, come messa in evidenza dalla Polizia scientifica. La motivazione dell'ordinanza impugnata rileva altresì che l'aggiunta al verbale del 7/5/2013 nel quale si affianca all'indicazione dell'avv. Tramontano la dicitura manoscritta «nonché Avv. Catello di PU di fid. Che deposita nomina e procura speciale», rispetto alla quale la relazione di consulenza acquisita in udienza afferma trattarsi di "manoscrittura attribuibile ad un unico scrivente le cui caratteristiche grafiche non trovano riscontro su nessuno dei documenti comparativi", e dunque neppure negli acquisiti campioni del cancelliere di udienza, alla cui mano avrebbero dovuto invece ricondursi. 6. Il secondo motivo di ricorso, che richiede una trattazt'Ìle precipua, non si confronta con il passaggio centrale della motivazione del giudice dell'esecuzione, che con chiara logica deduttiva, senza alcuna manifesta illogicità, dalle evidenze specifiche acquisite nel corso dell'incidente di esecuzione, esclude la genuinità dell'asserita nomina, all'epoca del patteggiamento, dell'avv. Di PU. 7. A fronte di tale sviluppo argomentativo, fondato su una mirata istruttoria, la difesa oppone mere asserzioni circa l'obbligo del giudice di dover' disporre una perizia per confutare gli atti acquisiti dal procedimento penale avviato dal Pubblico ministero per falso e un travisamento degli atti istruttori acquisti. Si noti che le acquisizioni probatorie in incidente di esecuzione consentono al giudice, soprattutto per valutare l'istanza relativa alla formazione del titolo esecutivo, quale presupposto dell'incidente di esecuzione, di espletare gli apporfondimenti necessari nel rispetto del contraddittorio. Ma nella fattispecie - a fronte degli elementi acquisiti - non risultano allegati dalla difesa elementi contrari che possano indebolire le deduzioni esposte nell'ordinanza impugnata, se non mere e generiche asserzioni sul merito della consulenza tecnica che non assurgono al livello di critiche concrete alla logica deduttiva della motivazione impugnata. 8. Di conseguenza il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato. 9. Il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso sia manifestamente infondato. 10. Sarebbe sufficiente considerare che alla mancata certezza che l'avv. Di PU fosse effettivamente un secondo difensore nominato, segue automaticamente la mancanza dell'obbligo di avvisarlo circa il deposito della motivazione della sentenza di patteggiamento. 11. Il ricorrente, invero, ripropone un'istanza di revoca della esecutività della sentenza sopra menzionata fondata sul principio per il quale «la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia e, in caso di mancato deposito contestuale, anche per l'irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), cod.proc.pen., decorre - esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dall'osservanza del predetto termine - dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento» (Sez. U, n. 40986 de119/07/2018, P., Rv. 273934- 02). 12. In precedenza, analoga istanza era rigettata dalla Corte di cassazione sul rilievo della mancata deduzione innanzi al giudice dell'esecuzione del tema del doppio difensore (con violazione del divieto di novum) e dell'infondatezza dell'unico motivo ritualmente devoluto, che atteneva all'avvenuta notifica della sentenza all'imputato e all'unico difensore domiciliatario risultante dagli atti. 13. Nel medesimo contesto, la Corte rilevava la genericità del nuovo motivo nel confronto con l'ordinanza impugnata che dava conto dell'esistenza di un'unica nomina difensiva "attiva" a seguito della revoca di precedenti difensori e la mancata articolazione di questo specifico motivo nello stesso ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza dell'11/4/2023. 14. A quanto già esposto in relazione al secondo motivo di ricorso, si aggiunga la mancata specificazione del nominativo dell'avv. Di PU quale secondo difensore, non raggiunto dalla notifica, nei motivi aggiunti del IL FUNZIONA Dott.ssa I DIZIAr endo 4/8/2022 presentati al giudice dell'esecuzione che il ricorrente assume essere il primo momento di segnalazione del vizio, così come nei motivi aggiunti presentati in Cassazione. 15. Il provvedimnto impugnato, pertanto, non presenta alcun vizio logico come prospettato nel primo motivo di ricorso che risulta generico rispetto a quanto spiegato dal giudice dell'esecuzione circa la presenza di un solo difensore al momento della sentenza. 16. Si deve rigettare in conclusione il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 5/6/2025
lette le conclusioni del PG per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 14608 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: GIORDANO BRUNO Data Udienza: 05/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse di MO MA avverso l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice dell'esecuzione, emessa in data 03/02/2025, con la quale è stata rigettata l'istanza difensiva (anche quale richiesta di restituzione nel termine) formulata in relazione alla sentenza n. 148/2013 emessa ex art. 444 cod.proc.pen. dal Tribunale di Torre Annunziata - Sez. distaccata di Gragnano, ritenuta ormai irrevocabile ed esecutiva. 2. La prospettazione difensiva evidenzia una vicenda processuale incentrata, innanzi tutto, sulla corretta formazione del giudicato e sulla regolarità delle notificazioni connesse alla citata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. 148/2013 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata - Sez. distaccata di Gragnano. Il ricorrente deduce, in sintesi, che la sentenza non avrebbe potuto ritenersi irrevocabile, in particolare, per la mancata comunicazione dell'avviso di deposito della motivazione non contestuale ad uno dei due difensori (avv. Catello di PU), con riflessi sul diritto di impugnazione e sulla possibilità di chiedere la restituzione nel termine. Al riguardo la difesa ricostruisce una scansione procedimentale articolata: 1) la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del 07/05/2013, con motivazione non contestuale;
2) un primo incidente di esecuzione nel 2022 nel quale si sarebbero prospettate questioni attinenti alla conoscenza del provvedimento ed alla consequenziale esecutività della sentenza;
3) un precedente giudizio di legittimità definito con sentenza di rigetto della Sez. 3 n. 43248 del 2023, ritenendo inammissibile - perché eccentrica rispetto al petitum di quel procedimento - la specifica doglianza relativa alla mancata notifica dell'avviso di deposito anche ai difensori in quanto non riconducibile al diverso thema decidendum della notifica all'imputato; 4) un nuovo incidente di esecuzione, riproposto in data 10/11/2023, volto alla declaratoria di non irrevocabilità della sentenza sul diverso e autonomo presupposto dell'omessa comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza di patteggiamento a uno dei due difensori fondato su presupposti di fatto e di diritto non valutati nel .precedente incidente di esecuzione. Nel corso della trattazione del secondo incidente di esecuzione, avente ad oggetto l'omessa notifica della sentenza di patteggiamento all'avv. Di PU, sono state effettuate iniziative istruttorie del P.M. su un verbale dell'udienza del 07/05/2013 - in cui l'avv. Di PU si era costituito in aggiunta all'avv. Tramontano - e sulla procura speciale. La relazione peritale su tale verbale e sulla relativa documentazione, con richiamo ad accertamenti (anche grafici) e contestazioni defensive, a parere della difesa ,non rilevava anomalie;
5) in esito all'incidente di esecuzione il Pubblico ministero ha insistito nel rigetto dell'eccezione difensiva ritenendo che la procura speciale in parola costituisca un falso che ha indotto in errore il cancelliere e il giudice di udienza al fine di considerare l'Avv. Catello Di PU quale procuratore speciale di MO MA e pertanto legittimato a richiedere la definizione del procedimento attraverso il patteggiamento. Ne consegue che l'Avv. Di PU non può ritenersi legittimo difensore e procuratore di MO MA e, pertanto, il citato avvocato non era legittimato ad avere la notifica dell'avviso di deposito della sentenza;
6) sulla scorta di tutti questi elementi l'ordinanza del 03/02/2025, oggi impugnata, rigetta le richieste difensive. 3. Ciò premesso, con il primo motivo, la difesa lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per manifesta illogicità, contraddittorietà e travisamento della motivazione in punto di incidente di esecuzione, sostenendo che l'ordinanza impugnàta si fonderebbe su argomentazioni congetturali e su presunzioni non sorrette dagli atti;
presenterebbe aporie logiche interne e contraddizioni rispetto ai dati documentali richiamati;
incorrerebbe nel travisamento del contenuto degli atti processuali, in particolare con riferimento alla sussistenza del mandato difensivo a due difensori ed alle conseguenze sulla necessità di notificare ad entrambi l'avviso di deposito della motivazione non contestuale. Secondo la prospettazione difensiva, atteso che la sentenza di patteggiamento è stata pronunciata senza contestuale deposito della motivazione, si rende necessaria l'applicabilità delle regole sull'avviso di deposito e, dunque, l'obbligo di comunicazione/notifica dell'avviso ai soggetti legittimati all'impugnazione. La difesa insiste sul fatto che tale adempimento dovesse essere effettuato non solo nei confronti dell'imputato, ma anche nei confronti di entrambi i difensori che lo avevano assistito nella fase di merito;
indica a tal riguardo che nei motivi aggiunti del 4/08/2022 chiedeva che la sentenza venisse notificata all'imputato e ai "ai suoi difensori". L'omissione, ad avviso del ricorrente, precluderebbe la formazione del giudicato e renderebbe fondata la richiesta di restituzione nel termine o, comunque, la declaratoria di non irrevocabilità del titolo. Il giudice dell'esecuzione, secondo il ricorso, avrebbe invece circoscritto l'indagine alla sola verifica della notificazione della sentenza all'imputato (anche quale estratto contumaciale o comunicazione presso il domicilio ex art. 161, comma 4, cod.proc.pen.), 'trascurando o svalutando il distinto profilò della comunicazione dell'avviso di deposito ai difensori. Da qui la dedotta contraddizione: da un lato il giudice afferma di avere svolto un vaglio "pagina per pagina" del fascicolo;
dall'altro non avrebbe adeguatamente verificato - ovvero avrebbe ricostruito in modo incongruente - l'assetto del rapporto difensivo e, conseguentemente, l'elenco dei destinatari necessari delle comunicazioni di cancelleria. La difesa richiama, in proposito, la sentenza della Corte di cassazione n. 43248 del 2023, evidenziando che in quel giudizio la questione della mancata notifica dell'avviso di deposito ai difensori sarebbe stata ritenuta eccentrica rispetto al petitum dell'incidente allora deciso (incentrato, secondo la Corte, sulla mancata notifica della sentenza all'imputato, e non al difensore). Da ciò la difesa trae la conseguenza che la doglianza relativa ai difensori potesse essere riproposta con una nuova istanza, fondata su presupposti di fatto e di diritto non previamente scrutinati, senza incorrere nel divieto di ne bis in idem in materia esecutiva. Il ricorso sostiene che l'ordinanza impugnata avrebbe travisato il significato del precedente di legittimità, valorizzando alcuni passaggi (relativi al domicilio dell'imputato presso l'allora difensore fiduciario e domiciliatario) come se fossero una statuizione sull'inesistenza del secondo difensore ovvero come se la Cassazione avesse escluso in fatto la necessità di ulteriori comunicazioni. La difesa replica, invece, che, in quel giudizio, la Corte non avrebbe avuto comunque piena disponibilità del fascicolo di merito e che, in ogni caso, la statuizione si limitava ai confini del petitum ed alla regolarità della notificazione all'imputato, lasciando impregiudicata l'autonoma questione dell'avviso di deposito ai difensori. Un ulteriore nucleo argomentativo del primo motivo di ricorso attiene al verbale d'udienza del 07/05/2013 (ed alla connessa procura speciale), nel quale risulterebbe menzionata la nomina dell'Avv. Catello Di PU quale difensore (in aggiunta all'Avv. Vincenzo Tramontano). Nell'ambito del successivo incidente, il Pubblico ministero ha disposto accertamenti (anche di natura grafica) sul predetto verbale e sulla procura, in un procedimento separato originato da denuncia per falso. La difesa evidenzia che l'esito degli accertamenti depositati non avrebbe evidenziato anomalie penalmente rilevanti e, anzi, avrebbe confermato la genuinità e compatibilità dei tratti grafici e degli elementi formali dell'atto. Il ricorso lamenta che, nonostante ciò, il giudice dell'esecuzione ha fondato parte del proprio ragionamento su un quadro meramente "suggestivo", prospettando - in modo assertivo - l'ipotesi di un'alterazione o falsificazione del verbale comparsa soltanto in occasione del secondo incidente, traendone l'effetto di degradare l'avv. Di PU a soggetto non legittimato quali difensore e, per conseguenza, di reputare non dovuta la notifica dell'avviso di deposito nei suoi confronti. Tale passaggio, secondo la difesa, integrerebbe un travisamento della prova e un salto logico perché non coerente con gli esiti degli accertamenti richiamati, privo di un adeguato percorso motivazionale e perché volto, in sostanza, a neutralizzare la censura decisiva sulla mancata notifica ai difensori. In sintesi, il primo motivo di ricorso assume che l'ordinanza del 03/02/2025 sia affetta da manifesta illogicità e contraddittorietà per avere: (i) circoscritto indebitamente l'oggetto dell'incidente, trascurando la questione autonoma dell'avviso di deposito ai difensori;
(ii) travisato la portata del precedente di legittimità n. 43248 del 2023; (iii) fondato la ricostruzione del rapporto difensivo su mere illazioni circa il verbale del 07/05/2013, in contrasto con gli esiti degli accertamenti richiamati. Su tali basi si sollecita l'intervento rescindente con conseguente caducazione dell'ordinanza impugnata e rinnovazione del giudizio di esecuzione alla luce dei principi invocati circa le notifiche funzionali alla formazione del giudicato e all'esercizio del diritto di impugnazione. 4. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione in relazione alle conclusioni della consulenza tecnica grafologica depositata dal Pubblico ministero nell'incidente di esecuzione e quindi in ordine alle valutazioni tecnico scientifiche elaborate dal giudice dell'esecuzione circa il verbale di udienza del 07/05/2013. In particolare, il giudice dell'esecuzione non poteva disattendere o sviluppare delle considerazioni oltre il dato tecnico accertato ma doveva disporre una nuova consulenza tecnica di ufficio specie in un contesto di complessità tecnica riguardante la consulenza depositata dal Pubblico ministero in giudizio. Il giudice dell'esecuzione avrebbe liberamente valutato i contenuti tecnici della consulenza tecnica del pubblico ministero in relazione alla genuinità del verbale del 07/05/2013 e della procura speciale ivi allegata dimenticandosi che su quelle facciate del verbale è impresso il tratto grafico originale apposto con uno strumento grafico che il consulente del PM ha certamente riscontrato e ritenuto compatibile col grafismo del soggetto che si timbra e sigla come cancelliere "Catella CAROLEI". Ergo, non si tratta di un collage. Sono illazioni che trovano radici sempre su un percorso argomentativo strutturato solo ed esclusivamente su presunzioni. Per di più si osserva che il timbro di depositato sulla procura speciale è da rinvenire nel corpo della stesura del verbale laddove il cancelliere scrive "Avv. Di-PU di fid che deposita nomina e procura speciale". • Dunque, proprio per quanto. riferito nella relazione della Polizia Scientifica, • l'ordinanza impugnata merita censura sotto il profilo dell'autonoma valutazione del G.E. di dati tecnico scientifici superabili solo con la perizia mai ordinata. Per l'effetto, risulta illegittima la ricostruzione e la valutazione dei dati documentali oltre le conclusioni della C.T. del Pubblico ministero e, pertanto, resta ferma ed impregiudicata l'eccezione difensiva formulata in seno alla procedura sulla esecutività della sentenza n. 148 del 2013; di conseguenza,. va dichiarata la non esecutività del titolo esecutivo, mancando la prova della notifica dell'avviso di deposito della motivazione non contestuale della sentenza emessa ex artt. 444 cod.proc.pen. quanto meno all'avv. Catello Di PU. Da ultimo, il ricorso evidenzia che secondo il costante orientamento giurisprudenziale la verifica della correttezza della notificazione del titolo esecutivo deve avvenire sotto un profilo meramente formale, essendo l'indagine affidata al giudice dell'esecuzione limitata al controllo dell'esistenza del titolo esecutivo, della legittimità della sua emissione e dell'esecuzione della sua notificazione nel pieno . rispetto delle disposizioni del codice, mentre resta estranea, agli effetti di tale verifica, l'effettiva conoscenza del titolo esecutivo. 5. Il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio ritiiene che il ricorso sia infondato e pertanto vada rigettato. 2. Il principale rilievo formulato nell'istanza attiene al mancato avviso di deposito della motivazione non contestuale della sentenza di patteggiamento n. 148 del 7/05/2013 anche all'avv. Di C.pua, con conseguente dichiarazione di non irrevocabilità della stessa richiesta di remissione in termini per l'impugnazione; la doglianza è chiaramente concentrata sulla formazione del titolo esecutivo. E' orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che la previsione di cui all'art. 670 cod. proc. pen. - che disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo - si distingue dall'istituto della remissione in termini, ex art. 175 cod. proc. pen., il quale presuppone, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato. (Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011 Rv. 251927). E' stato, inoltre, chiarito che, in tema di restituzione in termini ex art.175, comma quarto, cod. proc. pen., competente a decidere, in via generale, è il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione; qualora, tuttavia, l' istanza di rimessione in termini sia proposta al giudice dell'esecuzione, quale istanza logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo, la competenza a decidere sulla rimessione, ex art. 670, comma terzo, cod. proc. pen., è del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 14412 del 25/01/2001, Rv. 219099; conf. Sez. 1, n. 7900 del 31/01/2007, Rv. 236245), solo allorquando la richiesta sia logicamente subordinata o alternativa all'accertamento della validità del titolo esecutivo, diversamente rientrando l'istanza nella competenza del giudice dell'impugnazione (Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, Rv. 277017). Dunque, il giudice dell'esecuzione dinanzi al quale sia stata eccepita la nullità del titolo esecutivo e contestualmente avanzata istanza di restituzione nel termine per impugnare in ragione di difetto di effettiva conoscenza dello stesso, deve pregiudizialmente verificare la validità del suddetto titolo e, accertata l'esecutività, è tenuto ad esaminare autonomamente l'istanza presentata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016 Rv. 268251), perché la restituzione nel termine presuppone la ritualità dell'atto a cui è legato il termine scaduto ( Sez. 4 n. 50571 del 14/11/2019, Rv. 278441). 3. Ciò premesso il ricorrente ripropone un'istanza di revoca della esecutività della sentenza di patteggiamento n. 148 del 7/05/2013 ritenendo che l'avviso di deposito di tale sentenza doveva essere notificato anche all'avv. Di PU quale asserito secondo difensore, ciò in base al principio per il quale in casodi mancato deposito • contestuale, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), c.p.p., decorre - esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dall'osservanza del predetto' termine - dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento (Sez. U, n. 40986 de119/07/2018, P., Rv. 273934- 02). 4. Il Collegio rileva che appare precipua l'analisi del secondo nnotive, di ricorso circa la prova dell'effettiva sussistenza della nomina dell'avv. Di PU che è stata esclusa dal giudice dell'incidente di esecuzione in esito ad un approfondimento istruttorio, e spiegata con motivazione priva di cadute logiche e di contraddittorietà con argomentazioni immuni dai denunciati vizi di travisamento e di manifesta illogicità. Al riguardo si tratta di vizi asseriti dalla difesa ma non lumeggiati in modo specificamente argomentato, soprattutto a fronte di una ricostruzione probatoria approfondita che conduce in modo lineare ad escludere la genuinità delle indicazioni riportate nel verbale del 7/05/2013 dal quale, invece, dovrebbe emergere inequivocannente una nomina tempestiva dell'avv. Catello Di PU (già revocato in precedenza), quale difensore del ricorrente al momento della sentenza di patteggiamento. Il provvedimento impugnato evidenzia invece che non risulta in termini inequivoci la genuinità dell'annotazione di deposito sul foglio recante la procura speciale e la nomina conferita all'avv. Di PU, richiamata nel verbale. 5. In proposito la motivazione con coerente logica deduttiva mette in luce l'alterazione della data di detto documento, avente la dicitura 21/4/2013, volta a rappresentare l'attualità della nomina difensiva dell'avv. Di PU al momento della sentenza di patteggiamento, che appare sovrapposta alla data 21/8/2011, come messa in evidenza dalla Polizia scientifica. La motivazione dell'ordinanza impugnata rileva altresì che l'aggiunta al verbale del 7/5/2013 nel quale si affianca all'indicazione dell'avv. Tramontano la dicitura manoscritta «nonché Avv. Catello di PU di fid. Che deposita nomina e procura speciale», rispetto alla quale la relazione di consulenza acquisita in udienza afferma trattarsi di "manoscrittura attribuibile ad un unico scrivente le cui caratteristiche grafiche non trovano riscontro su nessuno dei documenti comparativi", e dunque neppure negli acquisiti campioni del cancelliere di udienza, alla cui mano avrebbero dovuto invece ricondursi. 6. Il secondo motivo di ricorso, che richiede una trattazt'Ìle precipua, non si confronta con il passaggio centrale della motivazione del giudice dell'esecuzione, che con chiara logica deduttiva, senza alcuna manifesta illogicità, dalle evidenze specifiche acquisite nel corso dell'incidente di esecuzione, esclude la genuinità dell'asserita nomina, all'epoca del patteggiamento, dell'avv. Di PU. 7. A fronte di tale sviluppo argomentativo, fondato su una mirata istruttoria, la difesa oppone mere asserzioni circa l'obbligo del giudice di dover' disporre una perizia per confutare gli atti acquisiti dal procedimento penale avviato dal Pubblico ministero per falso e un travisamento degli atti istruttori acquisti. Si noti che le acquisizioni probatorie in incidente di esecuzione consentono al giudice, soprattutto per valutare l'istanza relativa alla formazione del titolo esecutivo, quale presupposto dell'incidente di esecuzione, di espletare gli apporfondimenti necessari nel rispetto del contraddittorio. Ma nella fattispecie - a fronte degli elementi acquisiti - non risultano allegati dalla difesa elementi contrari che possano indebolire le deduzioni esposte nell'ordinanza impugnata, se non mere e generiche asserzioni sul merito della consulenza tecnica che non assurgono al livello di critiche concrete alla logica deduttiva della motivazione impugnata. 8. Di conseguenza il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato. 9. Il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso sia manifestamente infondato. 10. Sarebbe sufficiente considerare che alla mancata certezza che l'avv. Di PU fosse effettivamente un secondo difensore nominato, segue automaticamente la mancanza dell'obbligo di avvisarlo circa il deposito della motivazione della sentenza di patteggiamento. 11. Il ricorrente, invero, ripropone un'istanza di revoca della esecutività della sentenza sopra menzionata fondata sul principio per il quale «la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia e, in caso di mancato deposito contestuale, anche per l'irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), cod.proc.pen., decorre - esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dall'osservanza del predetto termine - dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento» (Sez. U, n. 40986 de119/07/2018, P., Rv. 273934- 02). 12. In precedenza, analoga istanza era rigettata dalla Corte di cassazione sul rilievo della mancata deduzione innanzi al giudice dell'esecuzione del tema del doppio difensore (con violazione del divieto di novum) e dell'infondatezza dell'unico motivo ritualmente devoluto, che atteneva all'avvenuta notifica della sentenza all'imputato e all'unico difensore domiciliatario risultante dagli atti. 13. Nel medesimo contesto, la Corte rilevava la genericità del nuovo motivo nel confronto con l'ordinanza impugnata che dava conto dell'esistenza di un'unica nomina difensiva "attiva" a seguito della revoca di precedenti difensori e la mancata articolazione di questo specifico motivo nello stesso ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza dell'11/4/2023. 14. A quanto già esposto in relazione al secondo motivo di ricorso, si aggiunga la mancata specificazione del nominativo dell'avv. Di PU quale secondo difensore, non raggiunto dalla notifica, nei motivi aggiunti del IL FUNZIONA Dott.ssa I DIZIAr endo 4/8/2022 presentati al giudice dell'esecuzione che il ricorrente assume essere il primo momento di segnalazione del vizio, così come nei motivi aggiunti presentati in Cassazione. 15. Il provvedimnto impugnato, pertanto, non presenta alcun vizio logico come prospettato nel primo motivo di ricorso che risulta generico rispetto a quanto spiegato dal giudice dell'esecuzione circa la presenza di un solo difensore al momento della sentenza. 16. Si deve rigettare in conclusione il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 5/6/2025