Sentenza 26 ottobre 2004
Massime • 1
Nel caso in cui l'imputato, assistito da due difensori, revochi quello presente all'udienza nella quale l'altro difensore ha addotto un legittimo impedimento a comparire, si verifica una situazione di oggettiva mancanza di difesa processuale, come tale sussumibile nella previsione di cui all'art. 304, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., norma che non va intesa in senso riduttivo, ma ricomprende tutti i casi in cui, a prescindere dalle cause, l'assistenza tecnica venga del tutto a mancare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2004, n. 47619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47619 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 26/10/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 01280
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 020533/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PE ES, N. IL 21/02/1960;
avverso ORDINANZA del 02/07/2004 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI FRANCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO F.M. rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. ABET ANTONIO (Napoli);
FATTO
Con ordinanza del 2 luglio 2004 il tribunale di Napoli, 8^ sez. pen. in veste di tribunale del riesame, respingeva l'appello proposto dalla difesa di PE NC avverso l'ordinanza del precedente 10 giugno di altra sezione dello stesso tribunale - quest'ultima quale giudice della cognizione del reato allo stesso ascritti - che aveva disposto nei suoi confronti la sospensione dei termini della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 co. 1 lett. b c.p.p.. Rilevava il tribunale che innanzi al collegio impegnato nella celebrazione del processo a carico del PE, avendo l'uno dei suoi due difensori addotto un impedimento a comparire ritenuto non legittimo ed avendo l'imputato stesso proceduto alla revoca dell'altro difensore, si era in definitiva prodotta una situazione di oggettiva mancanza di difesa tecnica da inquadrare nella previsione della lett. b) e non invece della lett. a) del co. 1 dell'art. 304 c.p.p., con la conseguente applicazione nella specie della norma contenuta nel successivo co. 7. "Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1 lett. b)". Come risultato di tale inquadramento si evitava per l'imputato in questione la scadenza del termine della custodia cautelare, fissato al successivo 12 giugno sulla base delle vantazioni contenute nella parte motiva della sentenza n. 23016 del 17 maggio 2004 delle SS.UU. penali di questa Suprema Corte di Cassazione, pronunciata sul ricorso proposto dalla difesa del PE avverso l'ordinanza del 2 settembre 2003 del tribunale del riesame di Napoli, confermativa di quella del giudice del dibattimento, il quale ultimo aveva respinto una sua istanza di scarcerazione per avvenuto decorso del termine di custodia cautelare. L'ordinanza del 2 luglio del tribunale del riesame considerava che del tutto legittimamente il tribunale del procedimento principale, al fine di evitare che maturasse la scadenza del termine della custodia cautelare così come individuato dalla sentenza delle Sezioni Unite, aveva anticipato al 9 giugno l'udienza originariamente programmata per l'8 luglio. È infatti nel sistema - questo è il pensiero di quel giudice - che la tempistica processuale possa adeguarsi a quella della custodia cautelare (art. 108 c.p.p.). Valutava poi il tribunale come la questione non fosse tanto di esaminare isolatamente la legittimità o meno degli impedimenti addotti dall'uno dei difensori dell'imputato - l'avv. Abet - (il giudice del procedimento principale si era espresso negativamente al riguardo) quanto piuttosto di apprezzare complessivamente la condotta dell'imputato, il quale contestualmente al segnalato impedimento dell'un difensore aveva revocato l'altro ponendo così in essere una situazione di oggettivo venire meno della difesa processuale, sussumibile pertanto sotto la previsione della lett. b) dell'art. 304, anche perché, per la complessità del processo, non era in effetti praticabile la via, pur inizialmente tentata, della nomina di un difensore di ufficio. Quanto al diniego affermato in una memoria aggiuntiva dalla difesa dell'imputato, della utilizzabilità nella specie dell'ulteriore termine di cui al n. 3 bis co. 1 art. 303 c.p.p., il tribunale dell'appello si limitava ad osservare che la relativa prospettazione era stata fatta soltanto nella parte motiva dell'impugnata ordinanza, senza trasfondersi nel dispositivo, anche perché la stessa ordinanza non era stata chiamata a pronunciarsi sulla scadenza del termine della custodia cautelare.
Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame propone ricorso per Cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore denunciando molteplici violazioni di legge e manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, rileva: avvisato dell'anticipazione dell'udienza, il difensore aveva immediatamente comunicato l'impossibilità di parteciparvi a causa di altri, parimenti importanti impegni professionali, senza contare lo scarso margine temporale messo a disposizione della difesa per preparare la discussione di un processo particolarmente impegnativo;
nella norma contenuta nella lett. b) dell'art. 304, che apre la strada all'allungamento del doppio del termine della custodia cautelare, sono ricompresi in pratica i soli casi dell'astensione dalle udienze degli avvocati determinata da motivi sindacali;
nè nella specie è ravvisabile una volontà ostruzionistica del PE volta a fare scadere il termine della custodia cautelare, evidenziata, tale volontà, dalla contestualità della revoca da parte sua dell'altro difensore dato che - assume il ricorrente - quest'ultima decisione fu determinata esclusivamente da contrasti sulla linea difensiva;
peraltro, per evitare l'improprio ricorso alla norma contenuta nella citata lett. b) sarebbe stato sufficiente che fosse mantenuta la nomina già effettuata del difensore d'ufficio con la concessione di un congruo termine per la difesa;
a tale ultimo riguardo sarebbe stato necessario considerare che il termine del 12 giugno fissato dalla pronuncia delle SS.UU. doveva allungarsi di 13 giorni, quanto era cioè durata l'astensione dalle udienze degli avvocati del foro di Napoli, circostanza quest'ultima sconosciuta alle SS.UU, non certamente al tribunale di Napoli;
il tribunale dell'appello avrebbe dovuto affrontare la tematica relativa al n. 3 bis co. 1 art. 303 c.p.p., per concludere, all'esito, che l'allungamento del termine ivi previsto non può trovare ingresso nel caso di specie dove i termini sono già stati sospesi per la complessità del dibattimento.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La principale questione sottoposta all'esame di questo Collegio consiste nello stabilire se il tribunale di Napoli, chiamato a giudicare l'odierno ricorrente, ed il tribunale del riesame della stessa città abbiano fatto correità applicazione della norma contenuta nel comma 1 lett. b) art. 304 c.p.p. - la quale, a mente del successivo comma 7, consente l'allungamento del doppio del termine di fase della custodia cautelare - oppure se fosse obbligo del tribunale limitarsi ad applicare la norma contenuta nella lett. a) dello stesso comma 1, che invece quell'allungamento non consente. La rilevanza della questione è fuori discussione ed è lapidariamente descritta proprio nell'ordinanza impugnata, laddove si afferma che, vera essendo in denegata ipotesi la tesi della difesa dell'imputato, quest'ultimo dovrebbe già essere stato scarcerato per decorso dei termini della custodia cautelare. Orbene, occorre subito evidenziare che l'impugnata ordinanza non mette e non revoca in dubbio le allegazioni della difesa dell'imputato circa la coincidenza di altri suoi impegni professionali con l'udienza di discussione del processo PE (accusato di reati di associazione per delinquere ed estorsione, di certo non di poco momento quanto ad allarme sociale e conseguentemente richiedenti una rapida definizione sul piano processuale), pur non potendosi esimere dal notare come le stesse non fossero particolarmente dettagliate quanto a tempestività delle relative indicazioni e gravità degli altri impegni professionali. Ma trattasi di obiter dieta, non incidenti sul nucleo centrale della vantazione del tribunale, il quale esclude esplicitamente una volontà ostruzionistica del difensore rivolgendo invece la propria attenzione alla condotta dell'imputato stesso. Questi, infatti, in apertura della stessa udienza nella quale il tribunale procedette al rigetto della istanza di rinvio dell'avv. Abet, aveva confermato la nomina dei due difensori, effettuando la revoca di uno dei due solo dopo il rigetto medesimo. Il risultato della condotta dell'imputato è stato che lo stesso è venuto a trovarsi senza difesa processuale, nella condizione dunque prevista dalla citata lett. b) con riferimento alla fase di giudizio "...della mancata partecipazione di uno o più difensori che renda(no) privo di assistenza uno o più imputati". Ed è da questa situazione oggetti va, certamente frutto di un atto volitivo dell'imputato, da cui prima il tribunale ordinario poi il tribunale del riesame traggono il dato di fatto su cui fondano l'applicazione della norma di cui alla più volte citata lettera b).
Nè può ravvisarsi in ciò la violazione di legge affermata dal ricorrente sul presupposto che la norma farebbe riferimento al solo caso di astensione degli avvocati dalla attività professionale oppure al caso di una volontà ostruzionistica posta in essere dall'imputato tesa ad impedire la celebrazione del giudizio. La norma invero, nella sua ampia formulazione, non consente questa interpretazione riduttiva in quanto ricomprende tutte le situazioni nelle quali, a prescindere dalle cause, è venuto a crearsi un vuoto di assistenza tecnica per l'imputato e che, come è evidente, nulla hanno in comune con la previsione di cui alla precedente lett. a) dello stesso art. 304 c.p.p. Quest'ultima norma infatti si riferisce ai casi di dibattimento sospeso o rinviato "per impedimento dell'imputato o del suo difensore". E dunque a casi che potremmo definire semplici a fronte invece di un caso complesso come quello di che trattasi, dove all'istanza di rinvio presentata dal difensore, di per sè ininfluente visto che l'imputato aveva un altro difensore, si è accompagnata la contestuale revoca dell'altro difensore, con il risultato, a questo punto, di produrre un totale vuoto di difesa tecnica.
Vera in astratto l'osservazione fatta dal ricorrente: il tribunale avrebbe potuto nominare un difensore d'ufficio, colmando così il vuoto determinato dalle scelte sinergiche del difensore e dell'imputato. Ed in effetti questa è stata in un primo momento la scelta del tribunale, subito rientrata tuttavia dal momento che è stato subito chiaro che la preparazione della discussione per il nuovo difensore, data la complessità del processo, non sarebbe potuta avvenire ad horas.
La valutazione operata sul punto dal tribunale, frutto della considerazione di concreti elementi di fatto e condotta secondo criteri immuni da manifesti vizi logici, sfugge al sindacato di questa Corte di legittimità. Si è osservato all'inizio come la censura appena esaminata si inserisca peraltro nel più ampio quadro di una più ampia censura con la quale il ricorrente contesta la volontà del tribunale di "costringere" all'interno del termine di fase la celebrazione del processo in questione. La censura ha già avuto una replica appropriata e condivisibile dal tribunale del riesame. Qui può solo aggiungersi che è tipicamente, prescindendosi dunque da personali e contingenti motivazioni dell'imputato, nell'interesse di quest'ultimo la rapida celebrazione del processo, in particolare quando trovasi in stato di detenzione. Inoltre non può certo formare oggetto di sindacato in questa sede la formazione dei ruoli delle udienze penali fatta dal presidente del tribunale o dal magistrato da lui delegato con l'uso dei diversi parametri operanti in materia: stato di libertà o di detenzione dell'imputato, allarme sociale determinato dai vari reati, prossima o lontana scadenza dei termini di custodia cautelare, in particolare allorché non si ritenga di adottare,prima della celebrazione del giudizio, provvedimenti di scarcerazione o misure meno afflittive della custodia in carcere, presenza o meno di parti civili..... Come, parimenti, non può formare oggetto dello stesso sindacato la modulazione dei rinvii del processo operata dal giudice incaricato della sua celebrazione.
Neppure l'ultima delle censure mosse dal ricorrente alla impugnata ordinanza può essere condivisa.
Essa investe, come più sopra si è visto, il riferimento contenuto nell'ordinanza del tribunale di Napoli impegnato nella celebrazione del processo all'odierno ricorrente alla possibilità di ulteriormente allungare, nel caso di specie, il termine di fase della custodia cautelare mediante il ricorso alla norma contenuta nel co. 1 n. 3 bis dell'art. 303 c.p.p..
La censura invero è sine materia in quanto la prospettata possibilità - oggetto di contestazione da parte del ricorrente - non si è trasformata in un provvedimento inserito nel dispositivo dell'impugnata ordinanza, avente tra l'altro, come è già stato rilevato, un diverso oggetto.
La reiezione del ricorso comporta la condanna alle spese, come precisato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2004