Sentenza 5 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/07/2002, n. 9803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9803 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
ее EL POPOLO ITALIANO3/02 E 6 BLICA ITALIAN REP 5 N 8 9 O 1 I / Z 4 / A B 6 R 2 T S LA C RAMA I CASSAZIONE I R A G E B D R A SEZIONE QUINTA CIVILE T A 1 I N E 3 R S 1 E Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I T A N A Cantillo Presidente R.G. N. 6843/00 Dott. Michele M Dott. Enrico Papa Consigliere Cron. 26561 Dott. Antonio Merone Consigliere Rep. Consigliere Dott. Achille Meloncelli Cons. Rel. Ud. 22/11/01 Dott. Francesco TIRELLI ha pronunciato la seguente: SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: AN VI, elettivamente domiciliato in Roma, via Lucrezio Caro 12, presso l'avv. Enrico Dante, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Pierangelo Scacchi;
- ricorrente -
contro
Comune di Novara, elettivamente domiciliato in Roma, via Sabotino 46, presso l'avv. Patrizia Properzi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Michele G. Caldarera;
- controricorrente 7 avverso la sentenza n. 105/14/99, depositata il 4 3 2 14/12/1999 dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. OGGETTO: TOSAP. Mercati all'ingrosso. Posteggio in un fabbricato. Applicabilità della tassa. Esclusione. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Uditi gli avv. Pandolfo e Properzi, che hanno insistito per l'accoglimento delle richieste dei rispettivi assistiti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, La Corte, osserva quanto segue. Con avviso di accertamento notificato il 4/7/1997, il Comune di Novara contestava ad AN VI il tardivo versamento della TOSAP per l'anno 1996. La Commissione Tributaria Provinciale di Novara rigettava il ricorso del contribuente, che si rivolgeva al giudice superiore. Anche quest'ultimo condivideva, però, l'operato del Comune e l'AN ricorreva allora per cassazione, deducendo con un unico mezzo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. 2 Esponeva, infatti, il ricorrente che il Comune aveva preteso di assoggettare alla tassa l'utilizzazione di un posteggio nel mercato ortofrutticolo all'ingrosso, che si svolgeva all'interno di appositi fabbricati municipali. Una richiesta del genere risultava senz'altro illegittima perché il presupposto della TOSAP risiedeva nella sottrazione all'uso pubblico di determinati spazi od aree che, nella specie, non era stata minimamente provata dalla controparte ed andava, comunque, in ogni caso esclusa, avendo la Suprema Corte già chiarito che l'obbligo di versare soltanto nel il tributo sarebbe potuto scattare caso di mercati collocati su strade. L'intimato resisteva con controricorso e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 22/11/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso, l'AN ha riproposto una questione già venuta all'esame dei giudici di legittimità nel vigore dell'art. 192 del R.D. 14/9/1931, N. 1175, che per la parte che qui "disponeva:' sono interessa, così testualmente soggette alla tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei 3 corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonché nei tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio". Chiamata ad interpretare la predetta norma, questa Suprema Corte ha statuito che la tassa in questione, sostanzialmente definibile come imposta, trovava la sua base giustificativa nell'avvenuta perdita, da parte della generalità dei consociati e dell'ente che li rappresentava, della disponibilità di porzioni altrimenti inglobate nel sistema viario: i pubblici mercati per i quali si poteva pretendere il tributo erano, perciò, soltanto quelli ubicati su strade o superfici similari e non gli altri che, come quello di cui si discuteva, si appositamente svolgevano all'interno di edifici realizzati od а tal fine utilizzati (C.Cass. 1998/00253). I l ricorrente ha, come si è visto, invocato la predetta pronuncia, sostenendo di trovarsi in una situazione di fatto analoga, sulla cui disciplina non aveva minimamente influito l'emanazione del successivo Dlgs n. 507/1993. Il Comune di Novara non ha, dal canto suo, contestato la collocazione del posteggio dell'AN all'interno di un fabbricato, ma si è 4 limitato а ricordare che la nuova legge si era stabilendo parecchio discostata dalla precedente, nell'art. 38 che avrebbero dovuto essere assoggettate alla TOSAP tutte "le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio о al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province". Considerato che nella fattispecie in esame doveva farsi applicazione proprio di tale ultima disposizione e rilevato, altresì, che a norma dell'art. 824/2 cc, anche i mercati facevano parte del demanio comunale, il controricorrente ha concluso per il rigetto dell'impugnazione avversa con vittoria di spese ed onorari. Queste essendo le rispettive posizioni delle parti, va innanzitutto riconosciuto che l'art. 38 del Dlgs n. 507/1993 si esprimeva in termini assai più ampi di quelli del previgente art. 192, in quanto menzionava tutti indistintamente i beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. Tale più vasta formula non permetteva, però, di prescindere da quello che anche dopo l'abolizione del RD n. 1175/1931, restava pur sempre il 5 presupposto della tassa che, come chiarito dallo stesso titolo della legge, mirava a colpire le occupazioni di spazi ed aree pubbliche. Nonostante la riforma, cioè, continuavano a rimanere fuori dal tributo le utilizzazioni di fabbricati per l'ovvia considerazione che in tali casi l'occupazione non riguardava un'area od uno spazio, ma dei locali o parti di essi, che anche delle entità nel linguaggio comune, costituivano nettamente distinte dalle prime. Su tale interpretazione ha, del resto, concordato 10 stesso Ministero delle Finanze, che con la circolare Dir. Fin. Loc. n. 13/E/4/902 del 25/3/1994 ha espressamente ammesso che rimanevano "per definizione escluse dall'area impositiva le di fabbricati о porzioni di utilizzazioni appartenenti ai comuni ed alle fabbricati province". Con la medesima circolare, il Ministero ha peraltro precisato che а tale regola generale facevano eccezione quegli edifici che essendo stati costruiti su aree di mercato sottratte all'uso pubblico, integravano strutturalmente e funzionalmente il concetto di "area mercatale". Simile distinguo non può essere tuttavia condiviso 6 non soltanto perché non autorizzato da nessuna disposizione di legge, ma anche perché al pari di altre analoghe espressioni, anche quella di area mercatale esprime un concetto che può indubbiamente servire per indicare la comune destinazione socio- economica di determinati beni, ma non per unificarli ai fini giuridici, attraendo anche i fabbricati nella medesima disciplina dei suoli. In ragione di quanto sopra, deve pertanto affermarsi che nel caso di specie, pacificamente caratterizzato dall'ubicazione del posteggio all'interno di un edificio, l'AN non era assolutamente tenuto al pagamento della TOSAP. Il Comune di Novara ha tuttavia obiettato che il relativo obbligo era stato espressamente previsto nell'atto di concessione e che la tesi opposta a quella qui condivisa era stata avallata dallo stesso Legislatore con gli artt. 3/65 della legge 28/12/1995, n. 549 e 17/63 della legge 15/5/1997, n. 127. Premesso che questi ultimi articoli non paiono affatto decisivi in quanto semplicemente diretti ad attribuire ai comuni ed alle province la facoltà di ridurre od addirittura escludere la tassa per gli spazi e le aree già gravate da canoni non 7 ricognitori, rimane unicamente da aggiungere che evidentemente stipulata oltre ad essere stata sull'erroneo presupposto debenza dell'effettiva della tassa, la pattuizione inserita nell'atto di concessione non poteva certo valere ad autorizzare il Comune alla riscossione di un tributo non dovuto che, nella specie, finiva oltretutto per risolversi in una contribuzione in contrasto con l'art. 9/4 della legge n. 125/1959, secondo il quale nei mercati all'ingrosso non può essere imposto od esatto alcun pagamento diverso da quelli dovuti a titolo di corrispettivo di prestazioni realmente rese. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata senza necessità di alcun rinvio degli atti perché non occorrendo nessun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato dall'AN davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Novara. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, 8 decidendo nel merito, annulla dall'AN, impugnato accertamento interamente compensate le spese di parti. Roma, il 22/11/2001. IL IARE EST. IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 9 l'avviso di dichiarando lite fra le DEN DON CANCELLERIA -Oggi - 5 LUG. 2002 IL CANCELLERE C1 Osvaldo Ascanio E N O I Z 6 A 8 5 9 R 1 . T / N S A 4 I I / G 6 R E 2 E A . R . L R T . L P A U . A D B D . I B L E R E A T T A D T N I I 1 E S R 3 S N 1 E E E S T . I N A A M