Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/09/1999, n. 9352
CASS
Sentenza 4 settembre 1999

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Il contributo di malattia dovuto da artigiani, coltivatori diretti ed esercenti attività commerciali è infrazionabile, in quanto è configurato come contributo annuo dall'art. 1 d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538; d'altra parte, la frazionabilità per i mesi di effettiva attività svolta nell'anno è prevista solo con riferimento ai <> e la intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma decimo, legge 28 febbraio 1986 n. 41 (nella parte in cui, fissando minimali di contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuti dalle categorie suddette, non consente di fornire prova del minor reddito effettivamente conseguito su cui commisurare i contributi: Corte Cost. 3 dicembre 1987 n. 431) ha fatto venire meno ogni eventuale giustificazione per un frazionamento del contributo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/09/1999, n. 9352
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9352
    Data del deposito : 4 settembre 1999

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