Sentenza 4 settembre 1999
Massime • 1
Il contributo di malattia dovuto da artigiani, coltivatori diretti ed esercenti attività commerciali è infrazionabile, in quanto è configurato come contributo annuo dall'art. 1 d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538; d'altra parte, la frazionabilità per i mesi di effettiva attività svolta nell'anno è prevista solo con riferimento ai <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/09/1999, n. 9352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9352 |
| Data del deposito : | 4 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Francesco Antonio MAIORANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, LEONARDO LIRONCURTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHERUSIO 8, presso lo studio dell'avvocato MARIO MARCHETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 30/96 del Tribunale di LUCCA, depositata il 15/01/96 r.g.n.3681/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/99 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17/2/92 RR LI proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Pretore di Lucca in data 15/1/92, emesso ad istanza dell'INPS per il pagamento della somma di L 2.460.000, a titolo di contributi evasi per il periodo 1/1/ - 31/12/82 e relative sanzioni civili, deducendo che le somme non erano dovute, per avere cessato l'attività di artigiano in data 29/1/82, come da comunicazione del 24/2/82.
L'INPS, costituendosi in giudizio, contestava la domanda, per essere comunque maturato il debito contributivo in misura fissa annua, non frazionabile, ma il Pretore, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto e condannava l'INPS alle spese. Il Tribunale di Lucca, investito in grado di appello ad istanza dell'INPS, con sentenza del 30/10/95 - 8/5/96, respingeva l'appello e confermava la sentenza;
rilevava che l'art. 12 della L. 23/4/81 n.155 aveva abrogato le disposizioni di cui agli artt. 36, comma II,
della L. n. 1367/60 e 2, comma IV, D.P.R. n. 266/57, determinando così il venir meno del precedente sistema di riscossione a mezzo di ruoli annuali da approvarsi entro il 15 dicembre dell'anno precedente.
La cessazione dell'attività artigiana comportava quindi l'estinzione dell'obbligo di versamento dei contributi dalla data del suo verificarsi, indipendentemente dal momento in cui l'evento veniva notificato ex art. 2 D.P.R. N. 266/57. Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione l'INPS, fondato su un solo motivo.
Resiste con controricorso l'altra parte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di legge, deduce che la sentenza è errata, perché si fonda su un principio inapplicabile al caso di specie: l'opponente aveva esercitato l'attività per tutto il mese di gennaio 1982 ed era quindi debitore dei contributi per l'intero anno 1982, in quanto l'art. 1 D.P.R dell'8/7/80 n. 538 prevede che il contributo sociale di malattia è dovuto in misura fissa annua.
In questo senso si è espressa la Suprema Corte in fattispecie simile (sent. n. 2473/95); la soluzione adottata dal Tribunale si basa su un principio inapplicabile al caso di specie;
la tesi, infatti, secondo cui il nuovo sistema di riscossione con bollettini di c/c (introdotto con l'art. 12 della L. 23/4//81 n. 155) avrebbe abrogato per incompatibilità le disposizioni precedenti era stata affermata, dalla Corte Cost. e dalla Cassazione, con riferimento a fattispecie diverse nelle quali la denuncia della cessazione era successiva all'anno solare in cui era avvenuta la cessazione medesima;
si trattava in sostanza di soggetti indebitamente iscritti agli albi in anni successivi a quelli di cessazione dell'attività e che erano tenuti ugualmente al pagamento dei contributi nelle more dell'emissione del provvedimento di cancellazione;
ciò era escluso nel caso di specie e quindi la sentenza impugnata era errata e doveva essere cassata.
Il ricorso è fondato. L'art. 1 del D.P.R. 8/7/1980 n. 538 prevede che i contributi sociali per artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, nonché per i liberi professionisti sono rispettivamente determinati "nella misura fissa annua di L 100.000 e nella "misura capitarla annua di L. 125.000". La frazionabilità "per i mesi di effettiva attività svolta nell'anno" , prevista dalla L. 26/11/ 85 n. 687, art. 31 comma 10, riguardava i minimali (di L. 648.000 per gli artigiani ed altre categorie e di L 324.000 per i coltivatori diretti ed altri) introdotti con quella disposizione ed è stata travolta dal la dichiarazione di incostituzionalità della norma, effettuata con sentenza della Corte Cost. n. 431 del 3/12/87. Da ciò deriva il venire meno di ogni eventuale giustificazione per un frazionamento del contributo e la conferma che unica norma vigente è quella di cui all'art. 1 della L. n. 538/80, come già affermato da questa Corte, con sentenza n. 2473 del 3/3/95, a proposito di contributi dei liberi professionisti. Irrilevante è il mutamento del sistema di riscossione dei contributi, attuato con la L. 23/4/81 n. 155, richiamata nella sentenza impugnata, dal momento che l'unica norma sostanziale in vigore è quella del 1980, che determina il contributo in "misura fissa annua", non frazionabile.
Nel merito, è pacifico in causa che il RR ha lavorato fino alla data del 29/1/82 e quindi le somme richieste col decreto ingiuntivo erano dovute dallo stesso, in quanto il contributo fisso per quell'anno era già maturato. Sussistono perciò le condizioni per la pronuncia di merito ex art. 384 CPC, non essendo necessari ulteriori accertamenti.
Le spese di lite vanno compensate per i due gradi di merito, ma seguono la soccombenza per il presente giudizio di legittimità e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la opposizione proposta da RR LI avverso il decreto ingiuntivo del Pretore di Lucca del 15/1/92, emesso ad istanza dell'INPS.
Compensa le spese per i due gradi di merito e condanna l'intimato al pagamento delle spese di questo giudizio in favore del ricorrente e che liquida in L 18.000, oltre a L 1.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 1999