Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10763 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOM DEL POPO 2011 0763/5 REPUBBLICA ITALIANA SSAZIONE SUPREMA LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 11619/00 Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron. 23381 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud. 17/05/01 Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: ON AR, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato CIVITA DI RUSSO, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE NAPOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EMILIANO SPA, in persona del legale CREDITO rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato STUDIO CAVASOLA, rappresentato e difeso 2001 dagli avvocati GIGLIOLA IOTTI, GIANNETTO CAVASOLA, 2389 PIETRO CAVASOLA, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 164/00 del Tribunale di MARSALA, depositata il 03/04/00 R.G.N. 37/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato SARAGO' per delega NAPOLI;
udito l'Avvocato IOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso ed in subordine rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 7 luglio 1997 al Pretore del lavoro di Marsala, IP - premesso di avere lavorato dal 14 ottobre 1974 presso diverse Martino agenzie della Banca Agraria di Marsala spa e quindi, a seguito di incorporazione con il Credito Emiliano spa, con mansioni di impiegato sino a raggiungere poi la qualifica di capo ufficio - esponevaesponeva che a seguito di provvedimento di custodia cautelare in carcere, la Banca gli aveva comun cato il 9 gennaio 1997 di rinviare la valutazione dei fatti oggetto di contestazione alle risultanze del procedimento penale, e che tuttavia, il 17 marzo successivo la Banca medesima gli aveva addebitato che nel 1982 egli avrebbe consegnato a certi LO AL e TT TO le chiavi della filiale di Strasatti, consentendo agli stessi, nonché a certo NE TO di commettere un furto;
ciò premesso il IP impugnava il licenziamento intimatogli il 10 maggio 1997 deducendone l'illegittimità. Costituitosi il Credito Emiliano spa ed esperite prove testimoniali, il Giudice del lavoro di Marsala, con sentenza del 30 luglio 1999, rigettava la domar da e sull'appello del IP la sentenza veniva confermata dal locale Tribunale in composizione collegiale con sentenza del 3 aprile 2000. Per quanto ancora interessa in questa sede, il Tribunale, premesso che il IP non era stato licenziato a causa del procedimento penale per il quale era stato sottoposto a misura cautelare, ma esclusivamente a causa alla sua ritenuta corresponsabilità nel furto avvenuto nel 1982, rilevava che nell'interrogatorio reso al pubblico ministero, quale risultante dallo stralcio dell'ordinanza di custodia cautelare, il LO aveva dichiarato che era stato il IP a consegnargli le chiavi di ingresso della banca durante l'intervallo per il pranzo, al fine di consentirne la duplicazione;
dette dichiarazioni - pur non integrando né prova diretta, né prova raccolta in altro processo, ma mero ir dizio - corrispondevano alle risultanze del verbale della seduta del consiglio di 1 amministrazione tenutosi il 19 novembre 1982, in cui si evidenziava che il furto doveva essere stato commesso con l'aiuto di un soggetto interno, non solo perché era stata usata la copia delle chiavi di ingresso, ma anche perché era avvenuto nell'intervallo per il pranzo, quando il personale si trovava all'esterno mentre i valori si trovavano all'interno, e gli autori avevano aperto la cassaforte dimostrando di conoscere il luogo ove venivano nascoste le relative chiavi;
inoltre era emerso che queste venivano abitualmente riposte dal cassiere ed il IP, che era stato trasferito ad altra sede da meno di un mese, aveva svolto nell'agenzia di Strasatti mansioni di cassiere. Peraltro il diverso importo tra i valori effettivamente sottratti rispetto a quelli dichiarati dal LO, era spiegabile considerando che lo stesso aveva svolto solo funzioni di palo. Pertanto il Tribunale riteneva che l'identificazione fotografica del IP effettuata dal LO, nonché la coincidenza tra le modalità del furto riferite da quest'ultimo e quelle risultanti dal suddetto verbale del consiglio di amministrazione, valutate unitamente alle prove espletate in primo grado, erano elementi sufficientemente gravi precisi e concordanti da fare ritenere l'effettiva responsabilità del dipendente nell'episodio delittuoso. Era poi irrilevante, secondo il Tribunale, il mancato esercizio dell'azione penale nei confronti del lavoratore in quanto, tra l'altro, i fatti erano stati scoperti in epoca in cui stava per scadere il periodo prescrizionale. Avverso detta sentenza il IP propone ricorso affidato ad un unico motivo. Resiste il Credito Emiliano spa con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denunzia difetto di motivazione perché l'asserita giusta causa di licenziamento avrebbe trovato fondamento su un presunto, ma in realtà inesistente procedimento penale a suo carico per furto;
al contrario nessuna indagine era stata mai neppure avviata dall'Istituto bancario. 2 La mancanza dell'elemento di prova principale, ossia dell'interrogatorio del collaborante fatto al pubblico ministero, non consentirebbe di essere supplita con altri documenti, come il verbale del consiglio di amministrazione della Banca, perché ciò determinerebbe la confusione tra ciò che dovrebbe essere prova e ciò che dovrebbe essere elemento di riscontro. Mancherebbe altresì la coerente valutazione delle discordanze tra quanto dichiarato dal propalante e i dati obiettivi, come l'ammontare della refurtiva ed il trasferimento di esso ricorrente presso altra agenzia. Dal verbale della banca non emergerebbe in ogni caso il suo eventuale coinvolgimento nel furto. Inoltre lo stralcio dell'ordinanza di custodia cautelare non poteva considerarsi prova raccolta in un processo penale, essendo le dichiarazioni state rese al pubblico ministero durante le indagini preliminari, senza essere state vagliate da un organo giudicante in contraddittorio delle parti. Non sarebbe stato neppure sufficientemente chiarito che il licenziamento non era stato causato dalla sospensione dal servizio conseguente al provvedimento restrittivo della libertà, ma per quanto riportato in uno stralcio marginale della ordinanza di custodia cautelare. Il Tribunale non avrebbe motivato relativamente alla applicazione della nɔrma di cui all'art. 102 bis cod. proc. pen., secondo cui il lavoratore sottoposto alla misura cautelare ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro, qualora venga assolto, e nella specie né l'assoluzione, né il proscioglimento potevano configurarsi, non essendo egli stato imputato per il furto. Il ricorso non merita accoglimento. Si rivelano in primo luogo infondate le censure che ascrivono al Tribunale di avere confuso tra il procedimento penale, che aveva condotto al provvedimento restrittivo della libertà, e l'accusa di furto che aveva condotto ad intimare il licenziamento, giacché è stato chiarito in sentenza che il licenziamento ncn era stato intimato in relazione al provvedimento di custodia cautelare, avendo la Banca comunicato al ricorrente il 9 gennaio 1997 di volere rinviare la 3 valutazione dei fatti contestati alla risultanze del procedimento penale;
altrettanto chiaramente si è spiegato che per il furto commesso alla filiale di Strasatti nel 1982 non era stato neppure iniziato il procedimento penale ( giustificando la circostanza con il rilievo che la scoperta era stata fatta in epoca prossima alla maturazione del periodo prescrizionale). Peraltro è evidente che la corresponsabilità del furto può ben essere accertata in sede civile ai fini della giusta causa di licenziamento, anche in mancanza di qualunque verifica in sede penale. Altrettanto infondati sono i rilievi mossi in relazione alla rilevanza attribuita dal Tribunale allo stralcio dell'ordinanza di custodia cautelare contenente le dichiarazione del propalante LO, essendosi rilevato in primo luogo non essere stato contestato che le dichiarazioni ritrascritte nell'ordinanza fossero state effettivamente rese al pubblico ministero;
né sul punto il ricorrente ha motivo di dolersi ulteriormente, avendo lo stesso Tribunale riconosciuto che quella dichiarazione non poteva costituire né prova diretta, né prova racco ta in altro processo, ma mero indizio. Indi, i Giudici di merito, lungi dal limitarsi ad una separata analisi degli indizi, come si sostiene in ricorso, hanno ritenuto la dichiarazione del propalante 66 idonea a fornire utile elemento di giudizio se posta a raffronto critico con le altre risultanze processuali", e quindi hanno proceduto alla prescritta valutazione complessiva degli indizi. Né è stata omessa la valutazione di alcune discordanze emerse tra la dichiarazione del LO ed il verbale a suo tempo redatto dalla Banca sul furto del 1982, giacché il Tribunale ne ha dato espressamente atto e le ha giustificate, in relazione al diverso ammontare della refurtiva, con il semplice ruolo di palo rivestito dal LO. Per il resto, laddove si assume che dai verbali della Banca non emerge il reale coinvolgimento di esso ricorrente nell'episodio relativo al furto, la censura non vale a scalfire le argomentazioni del Tribunale, che ha invece considerato 4 raggiunta la prova sul punto in forza della connessione dei gravi indizi cost tuiti dalla dichiarazione del LO, dal fatto che questi aveva effettuato puntuale identificazione fotografica dell'attuale ricorrente, e che le modalità del furto come descritte dal propalante trovavano quasi totale corrispondenza in quelle contenute nel verbale della seduta del consiglio di amministrazione redatto dopo il furto. Non sono infatti dedotti né la omessa valutazione di circostanze decisive che avrebbero potuto condurre, con ragionevole certezza, ad un diverso esito del processo, né un preciso difetto di incoerenza o di illogicità nel ragionamento svolto dal Tribunale non potendosi considerare come attribuzione di un - preciso errore logico, ma come espressione di una mera convinzione soggettiva, la deduzione contenuta in ricorso che dal verbale della Banca non emergerebbe l'eventuale coinvolgimento nel furto di esso ricorrente di talché si resta - nell'ambito della facoltà di apprezzamento riservata al giudice di merito incensurabile in questa sede. Invero, nel procedere prima alla ricognizione di ciascun indizio e quind alla valutazione complessiva, il Tribunale si è puntualmente conformato ai principi enunciati in sede di legittimità. E' stato infatti più volte affermato, che rientra nei compiti del giudice di merito il giudizio circa l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e circa l'idoneità degli stessi elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il principio dell'id quod plerumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici ed, in particolare, ispirato al principio secondo cui i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamiento così frazionato al fine di vagliare preventivamente la rilevanza di ciascuno e di 5 individuare quelli significativi, da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale. (cfr. fra le tante Cass. 6850/82, 4219/95). Nessuna rilevanza può infine assumere il disposto dell'art. 102 bis cod. proc. pen. giacché il licenziamento fu motivato sulla base di comportamenti estranei al giudizio penale per il quale il ricorrente era stato sottoposto a misura cautelare e poi assolto. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in lire 32.000, oltre lire tre milioni per onorari. Così deciso in Roma il 17 maggio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE englich brauch m La luze Still IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi. 3 060 2001 IL CANCELLERE A S 0 S 1 A . T T , R A A L A D A 6