Sentenza 7 aprile 2009
Massime • 1
In caso di condanna per il reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, non è possibile disporre la confisca, anche solo parziale, dell'area sulla quale risulta realizzata la discarica, in caso di comproprietà dell'area stessa, se non nell'ipotesi in cui tutti i comproprietari siano responsabili, quantomeno a titolo di concorso, del reato suddetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2009, n. 26950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26950 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 07/04/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 789
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 290/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER SC, nato a [...] il [...] imputato D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce in data 7.7.08;
Sentita la relazione del Cons. Dott. Guicla I. Mulliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dr. D'Angelo Giovanni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione. OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - ER SC è stato condannato per la violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art.51, comma 3, per avere gestito, su due terreni dei quali è
comproprietario con la moglie, nell'esercizio della sua attività di rigattiere ambulante, una discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi consistenti in bidoni in ferro e rottami di metallo. La Corte d'Appello, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la condanna riformando la decisione solo con riferimento alla confisca che ha delimitato ad una quota di un mezzo dell'area di cui trattasi. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso l'imputato deducendo:
1) violazione di legge per la nullità della sentenza impugnata (art.606 c.p.p., lett. b) in rel. al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3) in quanto sarebbe stata affermata la responsabilità per un reato non sussistente per difetto dei requisiti richiesti dalla norma così come enucleati anche dalla giurisprudenza di questa S.C.. Mancherebbero, in altri termini, la reiterazione della condotta ed il deturpamento dello stato dei luoghi. Essendo il ER un rigattiere ambulante, con regolare licenza, mancherebbe il requisito dell'accumulo ripetitivo nello stesso luogo come dimostra la consistente documentazione prodotta (49 copie di fatture emesse da ditte di recupero) e che testimonia come egli provvedesse fino a 3/4 volte alla settimana a far rimuovere i rifiuti che, quindi erano allocati sul terreno in maniera assolutamente temporanea. L'assenza di degrado sarebbe poi testimoniata dalle dichiarazioni di chi ha riferito in udienza che nell'area vi era anche un allevamento di animali da cortile ed il ER aveva anche avviato un progetto di bonifica;
2) erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., lett. b) in rel. al D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 50 e 14) in quanto la fattispecie in esame avrebbe dovuto essere ricondotta nell'alveo dell'art. 50 che disciplina "abbandono di rifiuti"; cosa rilevante sia in termini sanzionatori che di confiscabilità dell'area;
3) erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., lett. b) in rel. all'art. 163 c.p.) per non avere i giudici di merito giustificato la mancata concessione della sospensione condizionale, pur chiesta in appello;
4) manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) in rel. al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3) perché la decisione di limitare la confisca ad un mezzo dell'area è in contrasto con il fatto che la moglie dell'imputato, comproprietaria, non si stata incriminata ne' tantomeno condannata e vi sono più decisioni di questa S.C. che escludono tale eventualità quando l'area su cui insisteva la discarica sia risultata in comproprietà ed i comproprietari non siano risultati responsabili a titolo di concorso (sez. 3^ 6441/06). Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
2. Motivi della decisione - Il ricorso non risulta manifestamente infondato. In particolare, quantomeno il quarto motivo sarebbe da accogliere.
Ed infatti, come enunciato da questa stessa Sezione (24.1.06, serra, Rv. 233310) quando sia pronunciata condanna per il reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 3) "non è possibile disporre la confisca dell'area, sulla quale risulta realizzata la discarica, in caso di comproprietà dell'area stessa, se non nell'ipotesi in cui tutti i comproprietari siano responsabili, quantomeno a titolo di concorso, del reato di cui al citato art. 51". A tale stregua era sicuramente da censurare la decisione qui impugnata per il fatto di aver disposto la confisca parziale dell'area che l'imputato ha in comproprietà con la moglie (non coimputata).
Tuttavia, la circostanza che, medio tempore, il reato si sia estinto per prescrizione, impedisce di annullare con rinvio il provvedimento impugnato.
D'altro canto, a sua volta, il fatto che si sia formato un valido rapporto di impugnazione non preclude la possibilità di rilevare e dichiarare, ex art. 129 c.p.p., la causa di non punibilità sopravvenuta (S.U. 22.11.00, De Luca, Rv. 217266). Per l'effetto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato contestato estinto per prescrizione. Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 7 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2009