Sentenza 27 febbraio 2001
Massime • 1
Qualora il giudice adito con ricorso ex art.703 cod. proc. civ., concluda il procedimento possessorio con ordinanza, provvedendo al regolamento delle spese processuali e senza fissare l'udienza di prosecuzione per il merito, il provvedimento adottato ha natura sostanziale di sentenza, ed è impugnabile con l'appello e non con reclamo ai sensi dell'art. 660 "terdecies" del codice di rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2001, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 21163/98 proposto da
RE NA in SCALFARI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzo n. 82, presso lo studio dell'Avv. Federico Bonoli, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Scalfari e Leonardo Sganga come da procura a margine del ricorso,
- RICORRENTE -
contro
OF GE.NDO, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo studio dell'Avv. Massimo Marchetti che lo rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso,
- CONTRORICORRENTE -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 526/97 del 25.06.1997 / 14.11.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.12.2000 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17.04.1994 IA LI chiedeva al OR di Vibo Valentia di essere reintegrata nel compossesso dell'ultimo piano del palazzo "Tretacapelli" di Pizzo, di proprietà esclusiva dei suoi antenati, mediante ordine a AN GI - il quale l'aveva estromessa da detto compossesso in quanto aveva sostituito la serratura della porta d'accesso al suddetto piano del palazzo - con la consegna di una copia delle chiavi della serratura o in altro modo, facendo presente che lo spoglio si era "ripetuto" dopo altra reintegra giudiziale, il cui titolo esibiva in giudizio. All'esito dell'istruttoria, il OR, ritenuto che la LI non aveva fornito la prova della proposizione della domanda entro l'anno dal sofferto spoglio, dichiarava, con ordinanza in data 11.11.1994, inammissibile il ricorso e compensava tra le parti le spese del giudizio.
Contro tale ordinanza la LI proponeva appello al Tribunale di Vibo Valentia che, con sentenza n. 526/97 del 25.06.1997 / 14.11.1997, dichiarava "inammissibile l'appello", ritenendo che l'ordinanza del OR non aveva concluso l'intero giudizio possessorio, ma soltanto la fase cautelare, per cui tale ordinanza non era impugnabile con l'appello ma con reclamo, avendo la Corte Costituzionale (con sentenza 23.6.1994 n. 253) dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 669 quater decies c.p.c. "nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare", stante il principio della tipicità dei mezzi di impugnazione ed a prescindere dalla ricorrenza nel caso di specie dei caratteri dell'idoneità dell'ordinanza. a dettare una preclusione in ordine al giudizio sul merito possessorio. Ricorre per cassazione IA LI in base a un solo motivo, al quale AN IO resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, denunciando violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 703 c.p.c., come novellato dall'art. 77 della legge 26.11.1990 n. 353, la ricorrente, richiamata la sentenza n.
1984 del 1998 delle Sezioni Unite di questa Corte, si duole che il Tribunale abbia dichiarato inammissibile l'appello, senza considerare che il provvedimento emesso dal OR ancorché nella forma dell'ordinanza ha natura e sostanza di sentenza per il suo contenuto decisorio e definitivo, avendo concluso il giudizio possessorio e deciso anche sulle spese.
Il motivo è fondato.
Premesso che le modifiche introdotte con la legge 26 novembre 1990 n. 351, ed in particolare la nuova formulazione dell'art. 703 c.p.c.,
non hanno inciso - secondo la giurisprudenza di questo Supremo Collegio consolidatasi con la pronuncia delle Sezioni Unite del 1998 n. 1984 - sul procedimento possessorio, osserva la Corte che questo procedimento resta strutturato in due fasi, entrambe rette dal ricorso introduttivo.
La prima, a cognizione sommaria, è destinata a concludersi con il provvedimento, con il quale viene accordata o negata la tutela interdittale, emesso in forma di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art.669 terdecies c.p.c., e deve, pertanto, necessariamente contenere anche la fissazione, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., dell'udienza per la disamina del c.d. "merito possessorio". La seconda fase, a cognizione piena, concerne detta disamina ed è destinata a concludersi con sentenza soggetta ai normali mezzi di impugnazione.
Ne consegue che, ove il giudice adito ove il ricorso ex art. 703 c.p.c., concluda il procedimento possessorio con ordinanza,
provvedendo anche al relativo regolamento delle spese processuali (art.91 c.p.c.) senza procedere alla fissazione dell'udienza al prosecuzione del giudizio di merito, il provvedimento ha natura sostanziale di sentenza, indipendentemente dalla eventuale diversa definizione datagli dal giudice, ed è impugnabile con l'appello (in proposito vedasi la citata sentenza delle Sezioni Unite). Nel caso in esame, il OR, adito dalla LI con la domanda di reintegrazione nel possesso dell'appartamento, ha, con ordinanza pronunziata in data 11.11.1994, all'esito dell'attività istruttoria, dichiarato inammissibiile quella domanda per essere stata proposta oltre l'anno dal sofferto spoglio, che ha provveduto anche in ordine alle spese del giudizio, che ha quindi ritenuto concluso. Avuto riguardo alla natura sostanziale di sentenza (ancorché emesso nella forma dell'ordinanza) del provvedimento del OR, in quanto contenente il definitivo diniego della tutela possessoria invocata, e non di ordinanza interdittale, che presuppone, in prosieguo di giudizio, la disamina del c.d. merito possessorio, avverso quel provvedimento, la LI non doveva proporre reclamo al Tribunale ai sensi dell'art. 669 terdecies C.P.C., come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata (al fine di ottenere una revisione dell'ordinanza del OR), ma l'appello diretto ad una nuova pronunzia che le riconoscesse l'esistenza di una situazione possessoria negata in prime cure.
Invero costituisce principio costantemente ribadito che, qualora il giudice adito con ricorso ex art. 703 c.p.c. concluda il procedimento possessorio con ordinanza, ma provvedendo anche al regolamento delle spese processuali e senza fissare l'udienza di prosecuzione per il merito, il provvedimento adottato ha natura sostanziale di sentenza ed è impugnabile con l'appello, e non con reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies del codice di rito (cfr. ex plurimis: Sez. Un. 20.7.1999 n. 480; Cass.
4.2.1999 n. 981; 13.10.1999 n. 11516).
In base alla considerazioni svolte, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Catanzaro, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, ult. cpv., c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Catanzaro, che provvederà anche in ordine al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 20 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2001