Sentenza 4 febbraio 1999
Massime • 1
Anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 703 cod. proc. civ., il procedimento possessorio resta caratterizzato da due fasi, una a cognizione sommaria, che si conclude con ordinanza, prevedente anche la fissazione dell'udienza per la successiva fase di merito, e l'altra a cognizione piena, destinata a concludersi con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione; ne consegue che, ove il giudice adito con ricorso ex art. 703 cod. proc. civ. concluda il procedimento possessorio con ordinanza, ma provvedendo anche al regolamento delle spese processuali e senza fissare l'udienza di prosecuzione per il merito, il provvedimento adottato ha natura sostanziale di sentenza ed è impugnabile con l'appello, non reclamabile ai sensi dell'art. 669 "terdecies".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/1999, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere -
Dott. LO CIOFFI - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DA MO AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIGRÈ 37, presso la studio dell'avvocato FRANCESCO CAFFARELLI, che lo difende unitamente all'avvocato ALDO PIVA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AC EP, OS RI, AC CA, elettivamente domiciliati in ROMA P.LE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO GRAZIANI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
AC PA;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di VICENZA, depositato il 31/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/98 dal Consigliere Dott. Enrico, SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità. Svolgimento del processo
Con ricorso del 13 giugno 1996 AR DA IN premesso che:
quale proprietario dei terreni indicati in catasto del comune di Laghi con i mappali 483 e 429 aveva esercitato la servitù di transito pedonale e con veicoli per accedere a quei fondi su di una stradella posta sul terreno indicato con il mappale 480; PP RA e RI BU avevano realizzato un'autorimessa "a cavaliere" di detto stradello, così inibendo l'esercizio del transito - chiese al pretore di Vicenza di essere reintegrato nel possesso della servitù di passaggio di cui era stato clandestinamente e violentemente spogliato.
PP RA e RI BU negarono il possesso "ex adverso" dedotto.
Disposta ed attuata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di LO e LO RA proprietari del fondo indicato con il mappale 480, questi non si costituirono.
Espletato il mezzo di prova testimoniale, con ordinanza del 20 aprile 1996 il pretore rigettò il ricorso, avendone accertata l'infondatezza, con la condanna del DA IN al pagamento delle spese processuali, e dichiarando "chiuso il procedimento". Con ordinanza del 31 maggio 1996 il tribunale di Vicenza ha, poi, rigettato il reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c. - avverso il provvedimento pretorile - dal Del IN, che ha condannato al pagamento delle spese processuali.
Avverso l'ordinanza, esponendo quattro motivi di doglianza, poi illustrati da memoria, ricorre per cassazione il DA IN;
resistono con controricorso RI BU, PP e LO RA;
non ha espletato attività difensiva l'altro intimato LO RA. Motivi della decisione
La corte aderendo alle conclusioni del P.M. ritiene il ricorso inammissibile.
Premesso che le modifiche introdotte con la legge 26 novembre 1990 n.351, ed in particolare la nuova formulazione dell'art.703 c.p.c., non hanno inciso - secondo la giurisprudenza di questa corte consolidatasi con la pronuncia delle ss.uu. n.1 984/98 - sul procedimento possessorio, questo, pertanto, resta strutturato in due fasi, entrambe rette dal ricorso introduttivo.
La prima, a cognizione sommaria, è destinata a concludersi con il provvedimento, con il quale viene accordata o negata la tutela interdittale, emesso in forma di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art.669 terdecies c.p.c., e che deve, pertanto, necessariamente contenere anche la fissazione, ai sensi dell'art.183 c.p.c., dell'udienza per la disamina del c.d. "merito possessorio". La seconda fase, a cognizione piena, concerne detta disamina ed è destinata a concludersi con sentenza soggetta ai normali mezzi di impugnazione.
Ne consegue che, ove il giudice adito con il ricorso ex art.703 c.p.c. concluda il procedimento possessorio con ordinanza provvedendo anche al relativo regolamento delle spese processuali( art.91 c.p.c.) senza procedere alla fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio di merito, il provvedimento ha natura sostanziale di sentenza ed è impugnabile con l'appello( in proposito vedasi la sentenza citata).
Nel caso che occupa la corte, il pretore, adito dal DA IN con la domanda di reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio, ha, con ordinanza pronunziata il 20 aprile 1996, all'esito dell'attività istruttoria, rigettato quella domanda, avendone accertata l'infondatezza, con la condanna dell'istante al pagamento delle spese del giudizio che ha pur formalmente dichiarato "chiuso". Avuto riguardo alla natura sostanziale di sentenza del provvedimento del pretore, in quanto contenente il definitivo diniego della tutela possessoria invocata, e non di ordinanza interdittale, che presuppone, in prosieguo di giudizio, la disamina del c.d. merito possessorio, avverso quel provvedimento, il DA IN non avrebbe potuto proporre il reclamo al tribunale ai sensi dell'art.669 terdecies c.p.c.( chiedendo un'ordinanza, sostitutiva di quella reclamata, che disponesse l'immediata reintegrazione nel possesso della servitù) ma l'appello diretto ad una nuova pronunzia che gli riconoscesse l'esistenza di una situazione possessoria negata in prime cure.
All'inammissibilità del proposto reclamo consegue quella del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza conclusiva di quel procedimento.
Per completezza di disamina, non intende la corte tralasciare il rilievo che, ove si riconoscesse all'ordinanza del pretore la natura di provvedimento interdittale reclamabile ai sensi dell'art.669 terdecies c.p.c., così come ritenuto dal DA IN, nondimeno il ricorso per cassazione avverso la pronunzia del giudice del reclamo sarebbe inammissibile.
Presupposto dell'assoggettabilità di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria al rimedio residuale della ricorribilità per cassazione, ai sensi dell'art.111 cpv c.p.c., è la sua attitudine a dar luogo ad un giudicato, ovvero la sua natura decisoria.
Questa, poi, deriva dal fatto che il provvedimento stesso appaia essere conclusivo di un giudizio nel quale, a seguito di un procedimento più o meno complesso, a seconda dello specifico rito predisposto, si compia un confronto fra posizioni soggettive contrapposte ed, all'esito, si attribuisca o si neghi definitivamente un bene della vita( in proposito vedasi anche la pronuncia di questa corte n. 5013/97) Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art.111 della Costituzione avverso il provvedimento del giudice chiamato a decidere in sede di reclamo sull'ordinanza che abbia negato un provvedimento interdittale, cautelare o d'urgenza avendo quella pronunzia il medesimo carattere di provvisorietà dell'ordinanza reclamata.
Il reclamo, infatti, ha natura di rimedio diretto alla sostituzione della pronunzia concessiva o negativa del provvedimento interdittale, cautelare o d'urgenza, con altra che, sostitutiva della prima, di questa ha lo stesso carattere di provvisorietà (in proposito vedasi anche la pronunzia di questa corte n. 5118/97). La corte, infine, provvedendo sul regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ravvisa giusti motivi per la loro integrale compensazione.
p. q. m.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 1999