Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2002, n. 7351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7351 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
0 7 351/ 02 ITALIANA BBLICA 4 I / . T 6 N 2 S A I . I .R G R B E .P A . RE R L D T L U L A A B E D I . D R B I E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T A S T T N N E S E A 3 I I S 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R E A . E Oggetto T N A SEZIONE TRIBUTARIA M Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giulio - Presidente R.G. N. 11106/98 GRAZIADEI Consigliere Cron.20448 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Dott. Antonio MERONE Rep. Rel. Consigliere Ud. 31/01/02 FICO Consigliere C.C. Dott. Nino Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T EN ZA sul ricorso proposto da: D'ZI CE, DA UG, elettivame nte domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell'avvocato COZZI ARIELLA, difesi dall'avvocato BALDASSINI ROCCO, giusta delega a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato Commissione2002 avverso la sentenza n. 66/97 della 552 tributaria regionale di ROMA, depositata il 07/07/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; udito per il ricorrente, l'Avvocato BALDASSINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO e RE GO residenti in[...]dei colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione delle pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984, convertito con modificazioni in 24 luglio 1984, II. 363, nella dichiarazione dei redditi, presentata nell'anno successivo, hanno detratto dall'imponibile 1'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alls sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava 1'ammontare dei reddito imponibile DON esclusione della detrazione stessa e notificava al contribuente la cartella di pagamento (n.2011703) per la maggior somma. Contribuenti hanno proposta ricorso vittoriosamente in primo grado, ma poi la Commissione Tributaria Regionale ha actolto l'appello dell'Ufficio. Ricorrono dinanzi F questa Corte i contribuenti, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, della legge 13 maggio 1990, 11. 133, 3, COMING 2 bis, del d.i. 30 dicembre 1985, n. 271, 13, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, 10, legge 28 febbraio 1986, n. 46, e 2 DPR 597/1973. La parte intimata non si è costituita. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso geve 633ere accolto. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, 11. 791, Convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1968, 11. 46 il quale prevede The Le somme relative a pagamenti celle imposte dirette, 30spesi virri dell'art. 13 in quinquies del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per residenti nei comuni dell'Italia centrale meridionale colpiti da Fr eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR in virtù della interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1990 n. 133, posto in relazione all'art. 11 Cella legge 18 febbraio 1999, 28, deve essere considerato norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, qu al e consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. H. 4945/2000; conf. 6859/2001, 10237/2001, 11248/2001). Ritiene 11 Collegio the non vi ziano motivi per discostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato. I l ricorso, e33ere accolto la senten impugnatapertanto, deve deve essere - illegittimitàIl principio di diritto affermato implica la c a8 8at a. della iscrizione a rucic effettuata in violatione di tale principio e, quindi, ai sensi dell'art. 384 c.p.
3.y non occorre procedere ad alcun rinvio per la decisione di merito. Tenuto corto dell'esito dei precedenti gradi, stimasi 20110 compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa a sentenza impugnata decidendo ne_ merito, annulia l'iscrizione ruolo effettuata in violacione del principio di diritto affermata. Compense le spese. Cosi deciso in Roma il 31 gennaio 2002. Il Consigliate estensore Il Presidente (dr. Antonio Verone) (dr. Giulio Graziadel) IL CANCELLIERE C Osvaldo Ascanio DEPOSITA Oggi 20 MAG. 2002 . IL CANCELLIERE CT Osvaldo Arcanic E N O I Z 6 8 A 9 5 R 1 . / T S 4 N I / - 6 A G 2 I E B . R R R . L A P L A . T A D D . U L B E B E I A T D T R I N A S I 1 E T N 3 S R E 1 E S E . I T N A A M