Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2001, n. 4886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4886 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
I D A , S O S L A L . T O T , B R A O 04 8 8 6/ 0 1 Š 'A D E P L A S L OME DEL POPOLO ITALIANO T I E S BBLICA ITALIANA D N O G SI P O M N I A SE 3 D 7 A I 8- E D , A 1- E O 1 T O R T N T IT E IS G E G S IR E Oggetto G E L E D R LA REG.COMP. O L E D SOSPENSIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4237/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 10467 Dott. Alberto TALEVI Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Ud. 15/12/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: GE OS TH, GE TR GERTRAUD IN PFEIFER, GE AR HAFNER, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PANISPERNA 104, presso lo studio dell'avvocato HANNS GE, ETTORE PROSPERI, difesi dall'avvocato giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
GE ARNNE IN WEISSENSTEINER;
་ བ ་ གྱི ་ ན intimato ཆ འ ་ དེ avversO l'ordinanza del Tribunale di BOLZANO SEZIONE SPECIALIZZATA PER LE CONTROVERSIE AGRARIE, depositata2000 2074 il 19/01/99; rg. 1541/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/12/00 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI che ha chiesto il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 2.9.1998 OS AR GG adì la sezione specializzata agraria del tribunale di Bolzano chiedendo che, impregiudicata ogni questione ereditaria connessa alla morte del padre AL GG avvenuta in data 2.1.98, si accertasse che ella, tra i familiari superstiti, era l'unica ad aver collaborato dal 1957 alla coltivazione del maso Unterkapill ed aveva dunque diritto alla continuazione nella coltivazione del fondo previa determinazione del canone di affitto. La sorella RI GG in Weissensteiner resi- stette assumendo tra l'altro che l'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 riserva il diritto di continuare nella coltivazione del fondo agli eredi e negando che l'attrice avesse tale qualità in quanto il padre aveva и disposto del maso in proprio esclusivo favore con te- л и б и р П stamento. Con ordinanza del 15.1.1999, depositata il 19.1.1999, il tribunale adito ha ritenuto che “l'art. 2 49 della legge n. 203/82 trova applicazione soltanto quando colui che lavora i campi è coerede о erede del proprietario defunto"%; ha dunque rilevato che sulla ba- se del testamento unica erede risultava essere allo stato RI GG e che in altra causa da questa promossa innanzi al pretore di Bolzano OS AR Eg- ger aveva riconvenzionalmente impugnato il predetto te- stamento;
ed ha concluso che la decisione della causa direttamente dipendesse dall'esito dell'altra, dispo- nendone dunque la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c.. Avverso il provvedimento di sospensione ricorre con istanza di regolamento di competenza OS AR GG, writemente alle altre due persone indicates in esprafe, che ha anche depositato memoria. RI GG non ha svolto attività difensiva. Il p.m. ha chiesto che il ricorso sia rigettato per avere la ricorrente precisato l'oggetto dell'altra non causa e per non avere offerto elementi di valutazione atti a consentire l'apprezzamento della prospettata in- sussistenza di pregiudizialità necessaria. MOTIVI DELLA DECSIONE 1. Assume la ricorrente, ritenendo che il tribunale abbia fatto erronea applicazione dell'art. "49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in relazione agli artt 21 e 21a del testo unico delle leggi provinciali 3 sull'ordinamento dei masi chiusi approvato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 28.12.1978, n. 32, in relazione agli artt. 581 e 536 c.c.": a) che l'eventuale previsione testamentaria con la quale il de cuius abbia disposto del fondo a favore di uno solo dei figli, comunque non pregiudica il diritto alla continuazione alla coltivazione del fondo di quel- lo tra loro che, come la ricorrente, vi abbia in via esclusiva contribuito negli ultimi quindici anni;
b) che la qualità di erede, quand'anche il padre avesse validamente disposto del fondo per testamento a favore di un'altra figlia, dovrebbe esserle comunque riconosciuta in quanto legittimaria.
2. Entrambi gli assunti sono erronei: il primo perché la disposizione dell'art. 49, comma 1, 1. n. 203 del 1982 (secondo la quale, a seguito del- la morte del proprietario del fondo rustico coltivato direttamente da lui o dai suoi familiari, hanno diritto a continuare nella coltivazione del fondo quelli fra gli eredi che al momento dell'apertura della successio- ne risultino avere esercitato e continuano ad esercita- re su tale fondo attività agricola) riconosce il dirit- to alla continuazione nella coltivazione solo a chi sia erede del proprietario;
il secondo poiché il legittimario pretermesso non è un chiamato alla successione e non partecipa alla comu- nione ereditaria per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare la qualità di erede solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione e di annulla- mento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell'istituito (Cass., nn. 5731/88 e 926/75). Non può dunque negarsi il rapporto di pregiudizia- lità necessaria tra la causa concernente la validità dell'impugnato testamento e quella nella quale la ri- corrente ha inteso far valere il suo diritto alla col- tivazione del fondo, correttamente sospesa dalla sezio- ne agraria del tribunale di Bolzano ai sensi dell'art. 295 c.p.c.. 3. Il ricorso va dunque rigettato. Non avendo l'altra parte svolto attività difensiva, non sussistono i presupposti per provvedere sulle spe- se.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso. Roma, 15 dicembre 2000 Il consigliere estensore Анолькоолко Пишвин presidente Savan Fiduccia Depositato in Cancelleria OGGI, 3 APR 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 CO Ammendola (Conication Ammendola) 5