Sentenza 15 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di delitto di violenza privata, integra l'elemento della violenza la condotta che impedisca il libero movimento del soggetto passivo, ponendolo nell'alternativa di non muoversi oppure di muoversi con il pericolo di menomare l'integrità di altri, compreso l'agente. (Nel caso di specie, l'agente, nell'ambito di una manifestazione di protesta, aveva impedito al guidatore di un'autovettura di procedere liberamente, ostacolandone la marcia; in motivazione, la S.C. ha escluso, ai fini della sussistenza del reato, la necessità che l'agente abbia procurato danni all'autoveicolo o abbia rivolto minacce al conducente).
Commentario • 1
- 1. E' reato sostituire una serratura? (Cass. 4779/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2008, n. 41311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41311 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 15/10/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 3732
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 021617/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA CC HE, N. IL 11/12/1968;
avverso SENTENZA del 18/03/2008 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. DI PAOLA Fabrizio.
OSSERVA
Con l'impugnata sentenza è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza di La OC MI in ordine al reato di violenza privata, contestatogli per avere, in concorso con altre persone, manifestando nelle vie della zona portuale di Sciacca e posizionandosi al centro della sede stradale, impedito il transito di due autovetture in dotazione al compartimento marittimo di Sciacca e costretto, con violenza e minaccia, militari occupanti ad arrestare la marcia e a scendere dai veicoli.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo: a) inosservanza degli artt. 530 e 500 c.p.p., b) travisamento del fatto e c) vizio di motivazione in punto di responsabilità, d) erronea applicazione dell'art. 610 c.p., e) analoghi vizi in ordine al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile perché, essendo sostanzialmente articolato in fatto, pretende di dare una diversa lettura dei dati presi in considerazione dai giudici del merito, pur avendo questi illustrato con motivazione compiuta e congrua le ragioni poste a fondamento della loro decisione.
In punto di diritto,interessa che:
- apprezzabilmente motivato in fatto è il fondamento della responsabilità penale dell'imputato, che poggia sulla testimonianza d'un militare (il sergente US), preciso nel riconoscerlo nell'avere partecipato attivamente alle condotte in danno delle due autovetture bloccate dai manifestanti: e non è esatto quanto si deduce sub a), e cioè che il giudizio sarebbe stato espresso in termini di "verosimiglianza", giacché nel provvedimento impugnato si afferma tutt'altro, sottolineandosi che non è affatto inverosimile che soltanto il nominato militare, e non altri, sia riuscito a riconoscere l'imputato, essendo plausibile ritenere che egli, trovandosi a bordo di una delle due auto, abbia prestato maggiore attenzione a quanto avveniva nei pressi della sua autovettura e sia riuscito ad imprimere nella sua memoria il volto del La OC;
argomentazione plausibile, appunto, e come tale insindacabile in questa sede;
- apodittica è la deduzione secondo cui la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che il US abbia plausibilmente riconosciuto e impresso nella propria memoria il solo La OC ed alcuni altri soggetti (coimputati), che avevano partecipato alla manifestazione (sub b): si tratta invece di una valutazione desunta da aspetti del compendio probatorio legittimamente acquisito, ragionevole e quindi, come detto, non soggetta a sindacato di legittimità;
- privo di qualsiasi fondamento è l'addebito (sub c) di omesso esame di puntuali argomentazioni esposte nei motivi di appello: invero, non rileva che altri militari "avessero escluso colpi e pugni alle vetture e atteggiamenti minacciosi e violenti", come si avrà modo di chiarire, ne' che alla identificazione del La OC si sia proceduto non immediatamente, mentre, quanto alla attendibilità del riconoscimento effettuato dal US prendendo visione della videocassetta girata quando la manifestazione di protesta era ormai cessata ma i soggetti che vi avevano partecipato si trovavano ancora sul posto, la corte di merito ha escluso che il ricordo del militare potesse considerarsi contraddittorio e incerto, poiché egli ha descritto "con precisione" il ruolo rivestito dall'imputato nell'ambito della manifestazione di protesta affermando e puntualizzando che il La OC impediva materialmente alle due autovetture di proseguire la propria marcia;
- quest'ultima annotazione da ragione della palese infondatezza della censura sub d): il concetto di violenza ex art. 610 c.p. comprende qualunque condotta che valga a impedire il libero movimento del soggetto passivo e ponga quest'ultimo nell'alternativa di non muoversi oppure di muoversi con il pericolo di menomare l'integrità altrui, compreso lo stesso agente che ha creato consapevolmente l'ostacolo; e, dunque, anche quella di chi, come nel caso concreto, impedisca volontariamente e consapevolmente al guidatore di una autovettura di procedere liberamente, ostacolandone la marcia, non essendo altresì necessario, come sembra presupporre il ricorrente, che si procurino danni al veicolo o si proferiscano minacce al conducente;
- congrua e perciò insindacabile è la motivazione censurata sub e), attinente il trattamento sanzionatorio, siccome affidata alla considerazione della obiettiva gravità del fatto, del precedente penale e del comportamento processuale dell'imputato. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione seguono le statuizioni ex art. 616 c.p.p. come riportate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2008