Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/2001, n. 10820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10820 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
IN NOME POROL ITA LANC1 0820/ 01 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Ud. 2/4/01 Dott. Mario SPADONE - Presidente - Consigliere rel. Dott. AN CRISTARELLA ORESTANO eron.22440 66 пер. Dott. Rosario DE JULIO Dott. Carlo CIOFFI Dott. AN Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10907/98 R. G.proposto OGGETTO: da PAGAMENTO Prezzo MERCE LO AN, domiciliato per legge in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difeso dall'Avv. Raffaele Drago in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
AR PP, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. De Pretis n. 86, presso l'Avv. Andrew G. Paton (studio Cavasola), difeso dall'Avv. PP Distefano in virtù di procura speciale a margine del controricorso, 564/01 contoricorrente per la cassazione della sentenza 16-17 febbraio 1998 n. 10/98 del Giudice di pace di Comiso. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 2 aprile 2001, dal Cons. Cristarella Orestano;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel settembre del 1997 PP IN convenne in giudizio AN RA avanti il Giudice di pace di Comiso per sentirlo condannare al pagamento di una somma quale residuo prezzo di merce fornitagli, come da “buoni di prelevamento" prodotti. Il RA rimase contumace e l'adito giudice, con la sentenza precisata in epigrafe, dopo aver escusso come testimone tal NN AS, ha accolto la domanda, condannando il convenuto a pagare al IN la somma di £ 1.325.000, oltre interessi, IVA e CPA. Il RA propone ricorso per cassazione al quale il IN replica con controricorso e con successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Le censure mosse alla sentenza impugnata possono suddividersi in due gruppi, uno ex art. 360 n. 3 e l'altro ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. 2 Sotto il primo profilo si denunzia violazione degli artt. 2702 cod. civ., 116 cod. proc. civ. e 2769 (rectius: 2697) cod. civ., lamentandosi: che si sia attribuito valore di prova contro il RA alla testimonianza del AS, il quale aveva dichiarato di avere ricevuto la merce in consegna direttamente dal IN e di aver avuto, “quale dilettante muratore", dal RA un incarico, senza specificarne l'oggetto, cioè senza dire se esso riguardasse l'esecuzione dell'opera o l'acquisto della merce, mentre si sarebbe dovuto considerare il AS diretto acquirente o, quanto meno, mandatario senza rappresentanza, come tale direttamente obbligato verso il IN;
che siano state ritenute "bolle di consegna" dei documenti che l'attore aveva definiti “buoni di prelevamento" e che se ne sia tratta la prova della fornitura della merce al RA, mentre essi, quali scritture private, potevano costituire prova solo nei confronti del loro autore, cioè solo della ricezione della merce da parte del AS che li aveva firmati;
che non si sia tenuto presente che il IN non aveva fornito prova alcuna né del pagamento, da parte del RA, delle £ 600.000 in conto del prezzo della fornitura, come esposto in citazione, né del fatto che tale fornitura fosse stata commissionata da detto RA ed effettuata a suo favore, né circa il luogo dove la merce era stata portata ed impiegata, né del valore venale della merce stessa. Sotto il secondo profilo si rimprovera al giudice a quo di non aver tenuto conto delle conclusioni dell'attore il quale aveva chiesto il 3 pagamento della residua somma di £ 1.325.000..."o di quell'altra somma che la S.V.I. riterrà equa”, il che implicava il dovere di accertare l'effettivo valore venale della merce assertivamente fornita. Il ricorso è inammissibile. Esso, infatti, è rivolto contro una sentenza emessa dal giudice di pace in una controversia di valore non eccedente lire due milioni e, quindi, decisa secondo equità, per cui, anche a prescindere dalla grande difficoltà di individuare con sufficiente esattezza, attraverso il contenuto dell'atto d'impugnazione, i fatti di causa e lo svolgimento della vicenda processuale, alcune delle censure formulate non rientrano tra quelle consentite, comprendenti, come è noto, soltanto la violazione delle norme di rango costituzionale e comunitario, nonché delle norme che regolano il processo ed impongono di motivare i provvedimenti giurisdizionali, con esclusione, quindi, delle ordinarie norme di diritto sostanziale dal cui rispetto il giudice dell'equità è del tutto svincolato, mentre le altre, attinenti al prudente apprezzamento della prova e alla motivazione, sono assolutamente generiche ed inconsistenti. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
CORTE LA Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente procedimento a favore del resistente, liquidandole in £ 665800 (seicentomila) per onorario. Così deciso in Roma il 2 aprile 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE Luseれ DEPOSITATO AGO. 2001IN CANCELLE RIA Roma IL CANCELLIERE 3ivi comprese £ 600.000 IL PRESIDENTE врамень IL CANCELLIERE C1 Paolo Talandoz O 4 L O E 0 2 1 G V 7 L 3 O . B N E , 1 E 9 N 9 O 1 I - Z 1 A 1 - R 1 T 2 S A ☐ C