Sentenza 5 novembre 2003
Massime • 1
La misura dell'obbligo di dimora prevista dall'art. 283 cod. proc. pen. è una misura coercitiva e non una misura cautelare detentiva. Ne consegue che, non è ammissibile ipotizzare il delitto di evasione di cui all'art. 385 cod. pen. in caso di violazione dell'obbligo perché l'evasione presuppone che l'autore sia detenuto o legalmente arrestato.
Commentario • 1
- 1. G.L. Gatta | Provvedimenti clemenza Mattarellahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2003, n. 44767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44767 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Renato Acquarone Presidente
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere
2. Dott. Luciano Deriu Consigliere
3. Dott. Saverio Mannino Consigliere
4. Dott. Francesco P. Gramendola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze;
avverso la sentenza in data 8/7/02 del Tribunale di Pisa (Sezione di Pontedera);
nei confronti di
IO TI.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luciano Deriu;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giovanni Galati che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
OSSERVA
Con sentenza 8/7/02 il Tribunale di Pisa (sezione di Pontedera) condannava IO TI alla pena di due mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. (perché, sottoposto all'obbligo di dimora nel Comune di San Miniato, con divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione negli orari notturni, si allontanava da casa alle ore 22, 30 del 30/9/98, così evadendo).
Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, deducendo "violazione dell'art. 385 cod. pen.", non essendo ravvisabili gli estremi di tale reato nella condotta ascritta all'imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come esattamente sottolineato dal Pubblico Ministero ricorrente, la "sottoposizione di un soggetto all'obbligo di dimora" non equivale in alcun modo all'"assegnazione agli arresti domiciliari" (non solo per le differenze "formali" tra le due ipotesi, ma anche per le differenze "sostanziali" tra le medesime con riferimento alle rispettive "caratteristiche integrative"); tanto più che - nel caso di specie - fu addirittura irrogata una "pena illegale", anche per il ritenuto reato di cui all'art. 385 cod. pen.. In accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale, dunque, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, per "insussistenza" del fatto-reato ascritto al TI.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 NOVEMBRE 2003.