Sentenza 19 marzo 2003
Massime • 1
Nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, ed a maggior ragione quando le quote siano eguali e non soccorra quindi l'unico criterio indicato dalla legge (di preferire, cioè il condividente "avente diritto alla quota maggiore"), il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 cod. civ., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione, e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, potendo essere oggetto di controllo in questa sede soltanto la logicità intrinseca e la sufficienza del ragionamento operato dal giudice di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2003, n. 4013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4013 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI PR IA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato SA VIAGGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MI SA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato VINCENZO CAPETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 901/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 07/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ottobre 1987, LA AL, convenendo in giudizio la moglie separata Di IM MA davanti al Tribunale di Catania, chiese lo scioglimento della comunione mediante" assegnazione di un appartamento sito in quel capoluogo etneo e la condanna della convenuta al pagamento della metà della relativa fruttificazione, con interessi e svalutazione.
La Di IM, costituitasi, si oppose alla domanda, deducendo che il giudice della separazione le aveva riconosciuto il diritto di abitazione nella casa.
Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, l'adito tribunale, con sentenza 3 maggio 1996, dichiarò l'immobile non comodamente divisibile e ne attribuì la proprietà all'attore a cui carico pose l'obbligo di corrispondere alla Di IM il conguaglio, determinato nella complessiva somma di lire 75.000.000, condannando inoltre la convenuta a corrispondere al LA la somma di lire 13.797.450, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di fruttificazione della metà dell'immobile fino alla data del 31 marzo 1996.
In parziale accoglimento del gravame prodotto dalla Di IM, la Corte di appello di Catania riconobbe all'appellante la somma di lire 3.174.500 per spese condominiali in tale misura decurtando l'importo dalla stessa dovuto per l'esclusivo godimento dell'immobile. Sul tema ancora controverso, detta corte ritenne condivisibile la decisione del primo giudice di assegnare il bene al LA non essendo stato contestato che la Di IM non appariva in condizioni di liquidità tali da poter versare conguaglio e importo della fruttificazione, mentre l'attore era sicuramente solvibile avendo tra l'altro richiesto l'assegnazione dell'immobile col libello introduttivo e offerto una somma maggiore rispetto al valore della relativa quota di pertinenza.
Ricorre per Cassazione la Di IM in base a un unico motivo, in seguito illustrato con memoria.
Resiste il LA con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando violazione dell'alt. 720 c.c. e vizi motivatoli su punto decisivo della controversia, la Di IM si duole che della scelta del condividente cui attribuire l'immobile non è stata fornita logica ne' adeguata giustificazione, tale non potendosi ritenere il riferimento a una presunta migliore condizione di solvibilità del LA rispetto a essa ricorrente peraltro non compiutamente accertata ma semplicemente desunta dal fatto contraddittoriamente ritenuto in premessa irrilevante- di avere offerto una somma maggiore rispetto al prezzo di stima. Si ascrive inoltre alla corte territoriale di avere tenuto in non cale le ragioni di ordine morale e familiare addotte dalla ricorrente onde ottenere l'attribuzione, e cioè il fatto di avere sempre abitato l'appartamento in questione un tempo casa coniugale, volontariamente abbandonata dal LA, trasferitosi in altro immobile di sua proprietà.
Il motivo non può trovare adito.
È noto che l'art. 720 c.c., le cui disposizioni si applicano nella loro interezza anche allo scioglimento delle comunioni ordinarie quale ne sia il titolo costitutivo, sancisce, per la ipotesi di beni comuni materialmente o funzionalmente non divisibili, ch'essi debbano di preferenza esser compresi per intero - con addebito dell'eccedenza - nella porzione di uno dei coeredi o dei partecipanti alla comunione anche se non iure haereditatis aventi diritto alla quota maggiore, onde è che la legge lascia al giudice la facoltà di attribuire il bene per l'intero - salva sempre la corresponsione in numerario della eccedenza- a uno solo dei condividenti, con l'unico obbligo di esporre le ragioni della preferenza, ove questa non appaia già fondata sul più ampio titolo di cui alla norma in esame.
In diversi termini, come questa Corte già ha avuto occasione di affermare, nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, et eo magis quando le quote siano uguali e non soccorre quindi l'unico criterio indicatogli dalla legge, il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 c.c., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione. Si tratta invero di un tipico apprezzamento di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, potendo essere oggetto di controllo in questa sede soltanto la logicità intrinseca e la sufficienza del ragionamento operato dal giudice del merito (v. sentt. nn. 1922/196 8, 8/1969, 2598/1973, 1947/1976, 4003/1980, 6401/1980, 8201/1980, 5263/1983, 1258/1985). Sotto questo profilo la sentenza impugnata sfugge a ogni censura poiché la corte catanese ha dato sufficiente giustificazione del proprio convincimento, ritenendo a sua discrezione più consono all'interesse comune dei condividendi che il bene indivisibile andasse al LA e non alla Di IM, meno abbiente dell'ex marito, sol così potendosi garantire il recupero del dovuto conguaglio e il pagamento della fruttificazione.
Il criterio adottato per giustificare la preferenza della scelta a favore del LA non è intrinsecamente implausibile o comunque totalmente irrilevante, rispondendo al contrario alle esigenze del buon esito del procedimento divisionale e quindi all'interesse dei condividenti. Peraltro, la Di IM non può contestare in questa sede l'effettività della circostanza sottesa al criterio prescelto - ovverosia di trovarsi in condizioni economiche tali da non poter garantire il pagamento del conguaglio e della fruttificazione - . Di vero, la corte etnea afferma in sentenza che siffatta circostanza, già rilevata dal primo giudice, non è stata minimamente contestata dall'appellante in sede di gravame. E tale affermazione non è stata specificamente contrastata dalla Di IM in seno al ricorso. Infine, se la corte del merito, esercitando il suo potere discrezionale, ha scelto il predetto criterio, ha implicitamente considerato subvalenti altri possibili criteri, quale quello del diritto di abitazione riconosciuto alla ricorrente in sede di separazione.
Non merita pertanto le censure che le sono state mosse, l'attribuzione dell'immobile indivisibile all'odierno controricorrente, disposta in base a giudizio di merito formulato in via di esercizio di potere discrezionale e col sostegno di una motivazione scevra da errori e da distorsioni logiche. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2003