Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2003, n. 4013
CASS
Sentenza 19 marzo 2003

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Nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, ed a maggior ragione quando le quote siano eguali e non soccorra quindi l'unico criterio indicato dalla legge (di preferire, cioè il condividente "avente diritto alla quota maggiore"), il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 cod. civ., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione, e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, potendo essere oggetto di controllo in questa sede soltanto la logicità intrinseca e la sufficienza del ragionamento operato dal giudice di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2003, n. 4013
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4013
    Data del deposito : 19 marzo 2003

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