Sentenza 23 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2002, n. 14945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14945 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 14945/02 Composta dagli 1 Dott. IU NNIRU ERT R.G.N. 9426/00 - Consigliere Cron. 34960 Dott. Fernando LUPI Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Ud. 03/07/02 Dott. Corrado Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA SE, GN AL, UN AL, CI RO, IA VE, RR SA, ES SE, LA CA LO, CC EL, MA ST, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 22, presso lo studio dell'avvocato GIANLUIGI MARTINO che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARMELO NESE, giusta delega in atti;
- ricorrenti contro 2002 FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI - PER AZIONI, in persona del legale 3270 E SERVIZI -1- rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P. LE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato STUDIO CIABATTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO TOSI, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 4734/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 15/05/99 - R.G.N. 765/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato SGOTTO GIABATTINI per delega TOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IU NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. " -2- RITENUTO IN FATTO 1- Che il sign. IU AR ed i suoi litisconsorti, dipendenti della spa Ferrovie dello Stato, addetti al servizio di manutenzione dei treni in sosta con turni di servizio comportanti attività lavorativa anche il sabato e la domenica, hanno chicsto che fossc loro corrisposto il compenso previsto dali art.3 í ccni, per il lavoro espletato in tali giorni, per turno, per i lavoratori addetti all'officina;
2- che il Tribunale di Milano, decidendo quale giudice d'appello la controversia seguita al diniego delle FS di corrispondere il predetto emolumento, ha ritenuto, con sentenza del 15.5.99,che la predetta norma contrattuale non consente la corresponsione dello stesso a lavoratori diversi da quelli destinati all'officina;
3- che il prodotto giudice ha ritenuto che l'inequivoco dato testualc- che prevede l'emolumento solo pcr i lavoratori destinati all'officina- trova altresì razionalc giustificazione nella compatibilità del lavoro organizzato in turni solo con una complessa organizzazione stabile quale è quella dell'officina, elemento questo non ricorrente nel lavoro di manutenzione dei ricorrenti durante le soste dei treni: sicchè risultava evidente la volontà delle parti di remunerare, per il lavoro prestato nelle giornate del sabato e della domenica, solo i lavoratori operanti nella predetta struttura;
4- chc i lavoratori chicdono la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da tre motivi, cui la spa Ferrovic dello Stato resiste con controricorso;
cssa ha anche presentato memoria;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cc. nonchè vizi di motivazione ed imputano al Tribunale di essersi, ncil interpretazione della clausola contrattuaic, attenuto al solo criterio di icttcralità, pur sussistendo fondate ragioni di divergenza fra la icttera e lo spirito contrattuale, ed in particolare, di non aver allegato alcun rilievo: ai verbali d'incontri avvenuti fra le rappresentanze sindacali e l'azienda per a- estendere l'emolumento in questione anche agli addetti alla manutenzione con turni di lavoro nelle predette giornate;
b- alla circolare del capo dell'Ufficio Personale ed Organizzazione di Roma;
C- alla costituzione della E.M.V.di Napoli: elementi comportamentali, quelli predetti, da cui emergeva inequivocabilc l'intento di cstcndcrc l'emolumento previsto dall'art.31 dcl ccnl ai lavoratori con modalità di lavoro analoghe a quelli per i quali la norma stessa espressamente lo prevedeva;
2- con il secondo motivo denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 1363 cc. e vizi di motivazione ed addebitano al Tribunale di non aver riconosciuto valenza interpretativa al contenuto dell'allegato 10 punto 7 del ccnl da cui cmergeva chiaramente che normalmente gli addetti alla manutenzione lavoravano 5 giorni a settimana, con possibilità, tuttavia, di elevare la prestazione, a livello compartimentale a 7 giorni, con conseguente applicazionc, anche per essi, in tal caso, dell'art. 31 ccnl;
3- con il terzo motivo denunciano omessa, insufficiente e contradittoria motivazione sostenendo che dalla decisone impugnata non è evincibile, sicchè risulta del tutto apodittico, su quali elementi il Tribunale abbia fondato il suo convincimento di una profonda diversità strutturale fra il lavoro prestato dagli addetti all'officina e quelli addetti alla manutenzionc, la cui attività, sccondo il giudice d'appello sarebbe connotata da sostanziale discontinuità; mostrando in tal modo di ignorare del tutto le modalità secondo cui è organizzato il lavoro di manutenzione non dissimile da quello prestato in officina;
4- che le tre censure, che per al loro connessione ed interdipendenza debbono essere csaminate congiuntamente, sono infondate;
5- che questa Corte, con sentenza n. 13579/01, esaminando una questione del tutto analoga alla presente ha ritenuto che il Tribunalc ( di Milano) non fosse censurabile per non aver violato i canoni interpretativi oggetto di denuncia;
6- che a tale decisione la Corte si conforma nella presente controversia condividendo l'assunto, che la sorregge secondo cui: a- tutte le censure dei ricorrenti sono, in sostanza, dirette, più che a censurare il non corretto uso dei canoni ermeneutici da parte del Tribunale, a suffragare una non consentita interpretazione analogica della norma contrattuale in questione;
b- il Tribunale non si è attenuto al solo canone (considerato prioritario) di letteralità costituito dall'adibizione dei lavoratori destinatari degli cmolumenti previsti dall'art.31 ccni all'officina- ma ha cercato una razionalc giustificazione esclusivamente a tali lavoratori,dell'attribuzione dell'emolumento individuandolo nella particolare struttura organizzativa in cui gli stessi operano;
7- che gli clementi che sarebbero stati trascurati dal Tribunale, indicati ai punti a), b),c) del primo motivo si muovono nella predetta ottica -non di effettiva denuncia della violazione di canoni crmeneutici di interpretazione analogica, con la finalità cstcnderc l'efficacia della norma contrattuale a casi chc presenterebbero analogia di modalità lavorativa con quello contemplato espressamente dalla norma contrattuale, 7- che tale operazione deborda dal campo proprio dell'ermeneutica contrattuale diretta, invece, alla individuazione della effettiva volontà delle parti, 8- che il ricorso deve, pertanto, esser rigettato;
9- che ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite 3 3 5 N . 3 - 8 7 - 1 1 E G G E L A L L E D T S L ' A I E 1 N R I E I L R . I 0 A D D T S O T O G G E I O E A S N S T , P I D A E S T R O S , S A R A
P.Q.M.
, D O L O S I D M L T P O B A I A E N D E I T S E La Corte rigetta il ricorso c compensa lc spcsc. Roma 3 luglio 2002 Il Consigliere es. воско Saga. H esidente IL CANCELLIERE/ Depositato in Cancelleria 999, 23 OTT 2002 IL CAN ELLIERE