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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2024, n. 19932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19932 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: JO SI CUI 040CUIN natoia GENZANO DI ROMA il 26/10/1995 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DR CI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19932 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 23/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado con la quale VI ES era stato riconosciuta colpevole del reato di rapina aggravata. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di VI, eccependo che la rapina avrebbe dovuto essere considerata tentata e non consumata, in quanto il bene non era mai uscito dalla sfera di sorveglianza dell'appuntato AN, che aveva seguito tutta la scena e aveva così impedito che la AD e la sua complice rimasta ignota acquisissero il possesso della cosa. 1.2 Il difensore contesta la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, visto che la persona offesa si era accorta di essere stata vittima del furto solo al momento dell'intervento di AN: la vittima dello spossessamento era stata certamente la LI, e non AN che aveva subito la violenza delle due donne. 1.3 Il difensore osserva che la sentenza aveva riconosciuto la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., ma aveva confermato il giudizio di equivalenza delle circostanze, mentre il riconoscimento di una ulteriore attenuante avrebbe dovuto portare ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto è inammissibile. 1.1 E' principio consolidato di questa Corte quello secondo il quale "Il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell'imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia di un'arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reazione violenta di quest'ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato)" (Sez. 2, Sentenza n. 14305 del 14/03/2017 Ud., dep. 23/03/2017, Rv.269848). Il Tribunale prima e la Corte di appello poi hanno applicato correttamente tali principi, osservando, relativamente alle censure della ricorrente, già proposte in appello, che la persona offesa aveva perso il controllo del bene sottratto , con un giudizio di merito sul quale non è ammesso sindacato di legittimità nella presente sede. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire che in tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la 2 \N- simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva connpresenza di più persone nel luogo del delitto (sul punto vedi Sez.2, n. 33210 del 15/06/2021, Guariglia, Rv. 281916); inoltre, la Corte di appello ha ritenuto che la violenza è stata esercitata nei confronti dell'appuntato AN, intervenuto per sventare il furto, da parte sia dell'imputata che dalla complice rimasta ignota. 1.3 Inammissibile è il terzo motivo di ricorso, alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli Rv. 270450 - 01). 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/04/2023 Il Consigliere estensore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DR CI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19932 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 23/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado con la quale VI ES era stato riconosciuta colpevole del reato di rapina aggravata. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di VI, eccependo che la rapina avrebbe dovuto essere considerata tentata e non consumata, in quanto il bene non era mai uscito dalla sfera di sorveglianza dell'appuntato AN, che aveva seguito tutta la scena e aveva così impedito che la AD e la sua complice rimasta ignota acquisissero il possesso della cosa. 1.2 Il difensore contesta la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, visto che la persona offesa si era accorta di essere stata vittima del furto solo al momento dell'intervento di AN: la vittima dello spossessamento era stata certamente la LI, e non AN che aveva subito la violenza delle due donne. 1.3 Il difensore osserva che la sentenza aveva riconosciuto la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., ma aveva confermato il giudizio di equivalenza delle circostanze, mentre il riconoscimento di una ulteriore attenuante avrebbe dovuto portare ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto è inammissibile. 1.1 E' principio consolidato di questa Corte quello secondo il quale "Il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell'imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia di un'arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reazione violenta di quest'ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato)" (Sez. 2, Sentenza n. 14305 del 14/03/2017 Ud., dep. 23/03/2017, Rv.269848). Il Tribunale prima e la Corte di appello poi hanno applicato correttamente tali principi, osservando, relativamente alle censure della ricorrente, già proposte in appello, che la persona offesa aveva perso il controllo del bene sottratto , con un giudizio di merito sul quale non è ammesso sindacato di legittimità nella presente sede. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire che in tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la 2 \N- simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva connpresenza di più persone nel luogo del delitto (sul punto vedi Sez.2, n. 33210 del 15/06/2021, Guariglia, Rv. 281916); inoltre, la Corte di appello ha ritenuto che la violenza è stata esercitata nei confronti dell'appuntato AN, intervenuto per sventare il furto, da parte sia dell'imputata che dalla complice rimasta ignota. 1.3 Inammissibile è il terzo motivo di ricorso, alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli Rv. 270450 - 01). 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/04/2023 Il Consigliere estensore La Presidente