Sentenza 20 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di esecuzione di pene concorrenti, in caso di concorrenza tra la pena dell'ergastolo e pene detentive temporanee non superiori ai cinque anni di reclusione, queste ultime devono essere calcolate e aggiunte a quella dell'ergastolo già in corso di espiazione, in virtù del principio dell'unicità dell'esecuzione penale (art. 663 cod. proc. pen.). (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione adottata dal giudice dell' esecuzione con la quale, nei confronti di un soggetto condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, era stato aumentato il periodo di isolamento diurno a seguito di altre condanne a pene detentive inferiori a cinque anni di reclusione nel frattempo intervenute).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2004, n. 14929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14929 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 20.02.2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 1012
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 030453/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RU IL NU N. IL 13/08/1967;
avverso ORDINANZA del 12/02/2003 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni dei P.G. Dr. AURELIO GALASSO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 12.2.2003 la Corte di Assise di Appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento di richiesta avanzata dalla Procura Generale, rilevato che nei confronti di RU IL NU, già condannato per vari reati alla pena unica dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno, aveva riportato altre condanne a pene detentive, aumentava il periodo dell'isolamento diurno ad anni uno e mesi 5.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il suo difensore, il UG, lamentando violazione dell'art. 72 n. 2 C.P., sul rilievo che, essendo stata inflitta con le condanne sopravvenute la pena complessiva di anni 3 e mesi 5 di reclusione, mese 1 di arresto ed euro 5.681,03 di ammenda, e prevedendo la disposizione sopra citata l'aumento soltanto nella ipotesi di concorso di un delitto per il quale sia stata inflitta la pena dell'ergastolo con uno o più delitti che abbiano comportato l'applicazione di pene detentive temporanee per un tempo superiore a 5 anni, la elevazione del periodo di isolamento diurno doveva considerarsi nella specie illegittima.
Ha chiesto pertanto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso è privo di fondamento e, conformemente alle richieste formulate dal Procuratore Generale presso questa Corte, va respinto.
Ed invero, in virtù del principio della unicità della esecuzione penale di cui all'art. 663 c.p.p., in caso di esecuzione di pene concorrenti, la espiazione della pena originariamente da eseguire (nella specie ergastolo + isolamento diurno per un anno) non può essere concettualmente ritenuta separata e distinta da altre condanne successivamente intervenute, recanti condanne a pene detentive temporanee.
Le nuove condanne devono necessariamente essere in qualche modo calcolate ed aggiunte alla sanzione già in esecuzione, anche se si tratta di pene che non superino il limite dei cinque anni, per la semplice ragione che, diversamente opinando, il colpevole si troverebbe ingiustamente avvantaggiato e rimarrebbe indenne dal concorso di altre condanne per reati commessi prima di quelli puniti con l'ergastolo.
A ciò si aggiunga che la condizione della concorrenza tra la pena dell'ergastolo e pene superiori a cinque anni nella specie si era già verificata, per modo che l'aggravamento per condanne successivamente intervenute era doveroso anche se riguardavano pene inferiori al limite suddetto.
Di conseguenza, le pene temporanee successivamente inflitte non potevano che conservare rilievo anche ai fini dell'eventuale applicazione o espansione dell'isolamento diurno. Ne derivano il rigetto del ricorso e la condanna del UG al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2004