CASS
Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2023, n. 31396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31396 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari;
2) Snaitech S.p.a, Parte civile;
nel procedimento nei confronti di DO AU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 21/04/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AF RI, che ha chiesto che i ricorsi vengano accolti con annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentito il difensore della Parte civile, Avvocato Tommaso Politi in sostituzione dell'Avvocato Claudio Urciuoli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avvocato Ruggiero Romanazzi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 31396 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari con sentenza del 21 aprile 2022 (motivazione depositata il successivo 20 luglio) - in riforma di quella di condanna in primo grado emessa dal Gip del Tribunale di Trani - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato DO AU in relazione alla contestazione di cui all'art. 646 cod. pen. per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione - con conferma delle statuizioni civili - assolvendolo dall'imputazione di cui all'art. 314 cod. pen. perché il fatto non sussiste. 2. Le imputazioni hanno ad oggetto la condotta del DO, che in qualità di incaricato di un pubblico servizio ed avendo la disponibilità di denaro per il servizio svolto, se ne appropriava e per procurarsi un ingiusto profitto si appropriava altresì di beni e denaro altrui di cui aveva il possesso. 2.1. In particolare, la società CO, in qualità di concessionario dello Stato "per l'attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito nonché per le attività e funzioni connesse", aveva stipulato nel 2008 un accordo di collaborazione per raccolta delle giocate con la ditta individuale del DO, denominata Video Planet;
in tal modo concedendo al predetto la funzione di gestore del servizio pubblico ed autorizzandolo alla raccolta periodica di denaro residuante negli apparecchi di gioco con obbligo di successiva trasmissione alla CO, quale concessionario, delle somme di pertinenza dello stesso (che a loro volta erano in parte da versare all'erario); l'imputato dal maggio del 2009 non aveva riversato dette somme per circa 50.000 euro. Quindi, il 28 maggio del 2009, stipulava con la CO un piano di rientro che non onorava, sottraendo altresì altre somme incassate dalle slot machines per un totale di oltre 207.000 euro che non restituiva neppure dopo che la CO risolveva l'accordo e lo diffidava al pagamento e alla restituzione degli impianti per il collegamento in rete e degli apparecchi, restituzione mai avvenuta. 2.2. La Corte territoriale - preso atto dell'intervenuta prescrizione per il delitto di appropriazione indebita a danno della CO - ha ritenuto non configurabile il delitto di peculato difettando in capo all'imputato la necessaria qualifica soggettiva di incaricato di un pubblico servizio. 2. Avverso la sentenza di appello ricorrono il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari e la Parte civile Snaitech S.p.a. (subentrata alla originaria CO) che deducono entrambi la contrarietà della conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata rispetto ai principi fissati dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite "Rubbo" che ha ritenuto sussistente la qualifica dell'incaricato di pubblico servizio in capo al soggetto - che come l'imputato - quale gestore o esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, t 2 si sia impossessato dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del Prelievo Erariale Unico (PREU), non versandoli al concessionario competente. Conseguentemente, concludono entrambi i ricorrenti, la condotta appropriativa va - come correttamente aveva fatto il Tribunale - qualificata in termini di peculato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. La Corte di appello - che ha riformato la condanna emessa in primo grado per la fattispecie di peculato - ha fondato la propria decisione (pag. 7 della sentenza di appello) sul presupposto che "Non sussiste alcun rapporto diretto di investitura tra la pubblica amministrazione e il soggetto gestore, essendo stato quest'ultimo incaricato direttamente dal concessionario in virtù di mera scrittura privata di svolgere la relativa attività, essendo soltanto il concessionario responsabile in via diretta del versamento all'erario delle imposte dovute, anche a prescindere dal corretto adempimento da parte del gestore degli obblighi allo stesso riferibili in virtù degli accordi interni, con conseguente esclusione di qualsiasi possibilità di danno per l'erario dello Stato". 3. La sentenza impugnata non si è però in alcun modo confrontata con la sentenza delle Sezioni unite n. 6087 del 24/09/2020 - dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573 - 01 che, in relazione a caso perfettamente sovrapponibile a quello in esame (riguardante sempre la CO), ha risolto il contrasto presente nella giurisprudenza di legittimità, dettando il seguente principio: «Integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del Prelievo Erariale Unico (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario)». 4. L'erroneità della conclusione in termini di diritto cui è pervenuta la Corte territoriale - che ha sostenuto tesi opposta a quella accolta dal Supremo Collegio - impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari che si uniformerà al principio sopra indicato, accertando, altresì, l'eventuale intervenuta prescrizione della fattispecie di peculato, la cui contestazione è indicata nella sentenza di primo grado come "sino 3 al maggio del 2011", anche se dalle sentenze di merito non risulta con chiarezza quando sia in effetti cessata la consumazione (mentre la data riportata nella sentenza di appello - "sino al maggio 2021" - appare frutto di mero errore materiale). Il Giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese in favore della Parte civile relativamente a questo grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023.
2) Snaitech S.p.a, Parte civile;
nel procedimento nei confronti di DO AU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 21/04/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AF RI, che ha chiesto che i ricorsi vengano accolti con annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentito il difensore della Parte civile, Avvocato Tommaso Politi in sostituzione dell'Avvocato Claudio Urciuoli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avvocato Ruggiero Romanazzi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 31396 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari con sentenza del 21 aprile 2022 (motivazione depositata il successivo 20 luglio) - in riforma di quella di condanna in primo grado emessa dal Gip del Tribunale di Trani - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato DO AU in relazione alla contestazione di cui all'art. 646 cod. pen. per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione - con conferma delle statuizioni civili - assolvendolo dall'imputazione di cui all'art. 314 cod. pen. perché il fatto non sussiste. 2. Le imputazioni hanno ad oggetto la condotta del DO, che in qualità di incaricato di un pubblico servizio ed avendo la disponibilità di denaro per il servizio svolto, se ne appropriava e per procurarsi un ingiusto profitto si appropriava altresì di beni e denaro altrui di cui aveva il possesso. 2.1. In particolare, la società CO, in qualità di concessionario dello Stato "per l'attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito nonché per le attività e funzioni connesse", aveva stipulato nel 2008 un accordo di collaborazione per raccolta delle giocate con la ditta individuale del DO, denominata Video Planet;
in tal modo concedendo al predetto la funzione di gestore del servizio pubblico ed autorizzandolo alla raccolta periodica di denaro residuante negli apparecchi di gioco con obbligo di successiva trasmissione alla CO, quale concessionario, delle somme di pertinenza dello stesso (che a loro volta erano in parte da versare all'erario); l'imputato dal maggio del 2009 non aveva riversato dette somme per circa 50.000 euro. Quindi, il 28 maggio del 2009, stipulava con la CO un piano di rientro che non onorava, sottraendo altresì altre somme incassate dalle slot machines per un totale di oltre 207.000 euro che non restituiva neppure dopo che la CO risolveva l'accordo e lo diffidava al pagamento e alla restituzione degli impianti per il collegamento in rete e degli apparecchi, restituzione mai avvenuta. 2.2. La Corte territoriale - preso atto dell'intervenuta prescrizione per il delitto di appropriazione indebita a danno della CO - ha ritenuto non configurabile il delitto di peculato difettando in capo all'imputato la necessaria qualifica soggettiva di incaricato di un pubblico servizio. 2. Avverso la sentenza di appello ricorrono il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari e la Parte civile Snaitech S.p.a. (subentrata alla originaria CO) che deducono entrambi la contrarietà della conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata rispetto ai principi fissati dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite "Rubbo" che ha ritenuto sussistente la qualifica dell'incaricato di pubblico servizio in capo al soggetto - che come l'imputato - quale gestore o esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, t 2 si sia impossessato dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del Prelievo Erariale Unico (PREU), non versandoli al concessionario competente. Conseguentemente, concludono entrambi i ricorrenti, la condotta appropriativa va - come correttamente aveva fatto il Tribunale - qualificata in termini di peculato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. La Corte di appello - che ha riformato la condanna emessa in primo grado per la fattispecie di peculato - ha fondato la propria decisione (pag. 7 della sentenza di appello) sul presupposto che "Non sussiste alcun rapporto diretto di investitura tra la pubblica amministrazione e il soggetto gestore, essendo stato quest'ultimo incaricato direttamente dal concessionario in virtù di mera scrittura privata di svolgere la relativa attività, essendo soltanto il concessionario responsabile in via diretta del versamento all'erario delle imposte dovute, anche a prescindere dal corretto adempimento da parte del gestore degli obblighi allo stesso riferibili in virtù degli accordi interni, con conseguente esclusione di qualsiasi possibilità di danno per l'erario dello Stato". 3. La sentenza impugnata non si è però in alcun modo confrontata con la sentenza delle Sezioni unite n. 6087 del 24/09/2020 - dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573 - 01 che, in relazione a caso perfettamente sovrapponibile a quello in esame (riguardante sempre la CO), ha risolto il contrasto presente nella giurisprudenza di legittimità, dettando il seguente principio: «Integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del Prelievo Erariale Unico (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario)». 4. L'erroneità della conclusione in termini di diritto cui è pervenuta la Corte territoriale - che ha sostenuto tesi opposta a quella accolta dal Supremo Collegio - impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari che si uniformerà al principio sopra indicato, accertando, altresì, l'eventuale intervenuta prescrizione della fattispecie di peculato, la cui contestazione è indicata nella sentenza di primo grado come "sino 3 al maggio del 2011", anche se dalle sentenze di merito non risulta con chiarezza quando sia in effetti cessata la consumazione (mentre la data riportata nella sentenza di appello - "sino al maggio 2021" - appare frutto di mero errore materiale). Il Giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese in favore della Parte civile relativamente a questo grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023.