Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2010, n. 9110
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Sentenza 18 febbraio 2010

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In tema di concessione delle misure alternative in favore dei condannati per reati di violenza sessuale, il periodo di un anno dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente non può essere fatto decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, dovendo il Tribunale di sorveglianza valutare, sulla base della disciplina dell'art. 4 bis, comma primo quater, L. n. 354 del 1975 nella formulazione introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 11 del 2009, conv. in L. n. 38 del 2009, i risultati dell'osservazione svolta nel periodo di custodia cautelare carceraria sofferta prima dell'entrata in vigore della legge che ha subordinato all'osservazione scientifica della personalità la concessione dei benefici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2010, n. 9110
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9110
    Data del deposito : 18 febbraio 2010

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