Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/1998, n. 13531
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Sentenza 11 novembre 1998

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La nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione, prescritta per il giudizio pretorile dall'art. 555, comma 1 lett. C cod. proc. pen., deve ritenersi sanata qualora non sia stata dedotta entro il termine posto a pena di decadenza. Infatti, poiché l'osservanza di tale disposizione non attiene ne' all'intervento dell'imputato, ne' alla sua assistenza o rappresentanza, la nullità sancita dal comma 2 dell'art. 555 citato non può classificarsi tra quelle di ordine generale ex art. 178 lett. C, bensì tra quelle relative, ex art. 181 cod. proc. pen., con la conseguenza che essa deve essere dedotta entro il termine previsto dall'art. 491 comma primo stesso codice, ovvero subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/1998, n. 13531
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13531
    Data del deposito : 11 novembre 1998

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