Sentenza 11 novembre 1998
Massime • 1
La nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione, prescritta per il giudizio pretorile dall'art. 555, comma 1 lett. C cod. proc. pen., deve ritenersi sanata qualora non sia stata dedotta entro il termine posto a pena di decadenza. Infatti, poiché l'osservanza di tale disposizione non attiene ne' all'intervento dell'imputato, ne' alla sua assistenza o rappresentanza, la nullità sancita dal comma 2 dell'art. 555 citato non può classificarsi tra quelle di ordine generale ex art. 178 lett. C, bensì tra quelle relative, ex art. 181 cod. proc. pen., con la conseguenza che essa deve essere dedotta entro il termine previsto dall'art. 491 comma primo stesso codice, ovvero subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/1998, n. 13531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13531 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 11.11.1998
1.Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 1201
3.Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N. 29347/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE APPELLO di NAPOLInei confronti di: CU MI N. IL 25.07.1974 avverso sentenza del 18.05.1998 CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. RIGGIO GIANFRANCO
udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Fatto e diritto
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 18 maggio 1998, annullava la sentenza emessa dal Pretore di Avellino il 3 ottobre 1997, con la quale CC IN era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto, siccome responsabile del reato di cui all'art.9 L.1423/56 (acc. in Avellino il 25-4-1995). Rilevava la Corte territoriale che l'imputazione era sostanzialmente inesistente, per difetto di enunciazione del fatto, essendo stata omessa l'indicazione della prescrizione del decreto di sottoposizione alla sorveglianza speciale che si assumeva violata. Ricorre per cassazione il P.G., denunciando inosservanza delle norme processuali, in quanto, anche ad ammettere la incompletezza della contestazione;
la nullità sancita, dal comma 2 dell'art.555 c.p.p. non rientra tra quelle di ordine generale ex art.178 lett. c),
bensì tra quelle relative, di cui all'art.181 c.p.p., con la conseguenza che essa deve essere dedotta entro il termine previsto dall'art.491 co.1 dello stesso codice.
Nella fattispecie. soltanto con i motivi di appello era stata dedotta la nullità relativa, che era stata ampiamente sanata, l'imputato, con memoria difensiva presentata nella cancelleria di questa Corte, chiede il rigetto del ricorso, osservando che la insufficiente esposizione del fatto, anche se non deducibile processualmente, assume rilievo sostanziale, non consentendo al giudice la valutazione del merito.
Il ricorso è fondato.
A prescindere da ogni considerazione :in ordine alla effettiva sussistenza del difetto di specificità e completezza della contestazione ravvisato dal Giudice di appello, va qui confermato il principio che la nullità del decreto di citazione per la mancata enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione, prescritta per il giudizio pretorile dall,lart.555 co.1 lett.c) c.p.p., deve ritenersi sanata qualora non sia stata dedotta entro il termine posto a pena di decadenza. Infatti, poiché l'osservanza di tale disposizione non attiene ne' all'intervento dell'imputato, ne' alla sua assistenza o rappresentanza, la nullità sancita dal secondo comma dell'articolo citato non può classificarsi tra quelle di ordine generale ex art.178 lett. e), bensì tra quelle relative, ex art.181 c.p.p., con la conseguenza che deve essere dedotta entro il termine previsto dall'art.491 co.1 dello stesso codice, ovvero subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti (Cass. Sez. I 31-3-1994 n. 3801). Impropria ed assolutamente generica è, la deduzione difensiva dell'imputato, che sovrappone e confonde diritto processuale e sostanziale per prospettare presunte, indefinite patologie nella gnoseologia della "res iudicanda".
Pertanto, la sentenza gravata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, che procederà al nuovo giudizio tenendo conto dei rilievi sopra formulati.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 1998