Sentenza 10 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro, l'art. 48 D.Lgs. n. 626 del 1994 che detta gli obblighi del datore di lavoro ai fini della prevenzione antinfortunistica in caso di movimentazione manuale di carichi, non si limita ad indicare generiche norme di prudenza ma configura una regola cautelare specifica, idonea a far ritenere sussistente l'aggravante prevista dall'art. 590 comma terzo cod. pen. e, pertanto, la procedibilità di ufficio ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo citato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/2007, n. 41307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41307 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Presidente - del 10/10/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1484
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 011781/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI IA IE, N. IL 07/10/1951;
avverso SENTENZA del 13/12/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Sentito il Procuratore generale, in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte:
OSSERVA
1) GI IA IE ha proposto ricorso avverso la sentenza 13 dicembre 2006 della Corte d'Appello di Bologna che ha parzialmente accolto (concedendo all'imputato il beneficio della non menzione negato dal primo giudice) l'appello proposto contro la sentenza 25 ottobre 2002 del Tribunale di Modena, sez. dist. di Pavullo nel Frignano, che l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 590 c.p., in danno di AR LE. I giudici di merito hanno ritenuto accertato che la persona offesa, dipendente della ditta ITALTRACTOR ITM per la quale l'imputato svolgeva funzioni di direttore di stabilimento e responsabile per la sicurezza, aveva subito, mentre lavorava ad un tornio verticale, lo schiacciamento della mano destra provocato dallo scivolamento di un rullo pesante circa 25 - 30 chili. Questo rullo doveva essere posizionato in posizione orizzontale per essere lavorato ma era sfuggito al controllo della persona offesa.
La colpa del ricorrente è stata ravvisata, dai giudici di merito, nell'aver consentito la manipolazione manuale dei rulli in questione in violazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 48, comma 3. La Corte ha rilevato che la macchina consentiva la manipolazione automatica di rulli più leggeri e un adeguamento della macchina per rendere automatico il lavoro anche per quelli più pesanti era stato effettuato solo dopo l'infortunio in questione.
2) A fondamento del ricorso si deduce un unico motivo di ricorso con il quale si censura la sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 590 c.p.. Secondo il ricorrente il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 48, si limiterebbe a stabilire un generico obbligo di diligenza e non imporrebbe una specifica regola cautelare.
Non si tratterebbe dunque di colpa specifica per cui, venendo meno l'aggravante prevista dall'art. 590 c.p., u.c., dovrebbe essere dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela in effetti mai proposta.
3) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Premesso che il ricorrente non contesta l'esistenza della violazione contestatala anzitutto escluso che l'art. 48 ricordato riguardi l'osservanza di generici obblighi di diligenza e che quindi la sua violazione non possa costituire il presupposto per ravvisare un'ipotesi di colpa specifica. È sufficiente leggere la norma per trovare conferma che, seppur con ampi margini di scelta per la individuazione delle misure di prevenzione più idonee ad evitare il verificarsi di infortuni, l'art. 48 ha un ambito di applicazione ben delimitato riferendosi ai casi di movimentazione manuale dei carichi. In questo ambito la norma non si limita all'indicazione di generiche norme di prudenza imponendo di evitare la movimentazione manuale e, quando ciò non sia possibile, di adottare le cautele necessarie con particolare riferimento all'organizzazione dei posti di lavoro per rendere la movimentazione il più sicura possibile. E la norma indica altresì alcuni specifici rischi per la salute.
È quindi da escludere che la norma si riferisca a generici obblighi di diligenza configurando, invece, una regola cautelare specifica idonea a far ritenere esistente l'aggravante prevista dall'art. 590 c.p., comma 3, e, quindi, la procedibilità d'ufficio di cui all'ultimo comma della medesima norma.
4) È però da osservare che, se anche fosse corretta l'obiezione del ricorrente, non per questo verrebbe meno la possibilità di configurare l'aggravante e esame e quindi la procedibilità d'ufficio.
Il problema posto dal ricorrente riecheggia infatti quello riguardante la possibilità di ravvisare l'aggravante, e quindi la procedibilità d'ufficio, quando sia contestata la violazione dell'art. 2087 c.c.. Problema che ha trovato una soluzione affermativa nella giurisprudenza consolidata di questa Corte. Si è infatti in più occasioni affermato che l'art. 2087 c.c., ha una funzione integratrice della normativa che prevede le singole misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, con la conseguenza che la responsabilità del datore di lavoro, o delle altre persone alle quali sono attribuite funzioni di protezione dell'incolumità dei lavoratori, non è esclusa dall'inesistenza di una norma specifica di cautela (Cass. sez. 3, 26 gennaio 2005 n. 6360, Lo Grasso, rv. 230855; sez. 4, 28 settembre 1999 n. 13377, Bassi, rv. 215537).
L'art. 2087 si configura quindi come una norma integratrice e di chiusura della specifica normativa antinfortunistica (Cass. sez. 4, 12 febbraio 1997 n. 3439, Canzian, rv. 208524) con la conseguenza che la sua contestazione rende perseguibile d'ufficio la violazione commessa (cfr. Cass. sez. 4, 17 aprile 1996 n. 5114, Amenduni, rv. 205196; 4 marzo 1994 n. 3495, Stellari, rv. 197947; 2 febbraio 1990 n. 3226, Cavilli, rv. 183582). Queste argomentazioni valgono, a maggior ragione, per la violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 48, in esame che, come si è già rilevato, ha un ben maggiore grado di specificità rispetto all'art.2087 c.c.. 5) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4 penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2007