Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7489
CASS
Sentenza 4 giugno 2001

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Il difetto di isolamento tra il piano cantinato di proprietà condominiale e l'appartamento sovrastante deve intendersi quale vizio della detta unità individuale e non riferibile alla cosa comune, atteso che la natura, funzione e destinazione di una cantina (che dal suo interramento riceve le adeguate condizioni termico - ambientali) non comporta la necessità di isolamento del relativo solaio di copertura del sovrastante appartamento, e che, in ogni caso, trattandosi di una superficie coperta e non di una parte comune dell'edificio destinata ad isolarlo dagli agenti atmosferici (come il terrazzo di copertura ed i muri perimetrali), non è esperibile l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.. Ne consegue che il proprietario dell'appartamento sovrastante il piano cantinato dovrà far valere le proprie ragioni nei confronti del costruttore e non nei confronti del condominio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7489
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7489
    Data del deposito : 4 giugno 2001

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