Sentenza 15 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/04/2004, n. 21663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21663 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 15/04/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 652
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 41182/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN MA, n. a Salerno il 2 marzo 1960;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno depositata il 12 settembre 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. GERACI Vincenzo che ha chiesto l'a.c.r.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno, quale giudice dell'appello de libertate, ha confermato il rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare in carcere applicata a MA IN per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. Hanno ritenuto i giudici del merito che il ruolo di MA IN nell'associazione, tuttora operante nonostante la contraria allegazione difensiva, non giustifichi il superamento della presunzione di pericolosità che l'art. 275 comma 3 c.p.p. ricollega all'imputazione contestata.
Ricorre per Cassazione MA IN e propone due motivi d'impugnazione, affidati a distinti ricorsi redatti dai suoi due difensori.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 310 e 603 c.p.p., lamentando che i giudici dell'appello de libertata abbiano negato l'ammissione di una produzione documentale della difesa intesa a smentire le sopravvenute accuse del coindagato AN PA.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 275 comma 3 c.p.p. e lamenta che i giudici del merito, omettendo di considerare l'assoluta specificità e la marginalità del suo ruolo nell'organizzazione criminale, abbiano ingiustificatamente escluso il superamento della presunzione di pericolosità in conseguenza del suo impegno a collaborare con gli inquirenti. In definitiva il ricorrente si limitava a favorire incontri presso il suo locale notturno tra un suo cugino sindaco ed esponenti dell'organizzazione criminale;
ma questa attività non sarà comunque più possibile. Inoltre non è stata indicata quale esigenza cautelare possa presumersi nel caso in esame.
2. Il primo motivo del ricorso è fondato. Con una recente sentenza le Sezioni unite di questa Corte, invero, hanno affermato che è ammissibile nel procedimento ex art. 310 c.p.p. un'integrazione probatoria documentale (Cass., sez. un., 31 marzo 2004, Donelli). Sicché l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, in modo che i giudici del merito, ammessa la produzione documentale della difesa, rivalutino il presupposto probatorio della misura.
P.Q.M.
La Corte l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2004