CASS
Sentenza 6 marzo 2023
Sentenza 6 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2023, n. 9213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9213 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LICA) ARTHUR nato il [...] avverso l'ordinanza del 21/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette/sentite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. Il difensore presente IN IO si riporta ai motivi di ricorso e ai motivi aggiunti chiedendone l'accoglimento, insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9213 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. IC TH ricorre per cassazione avverso ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce, quale giudice del riesame, con la quale veniva confermata la misura della custodia cautelare in carcere, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, difetto assoluto e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990. Rappresenta, in proposito, che il giudice ha erroneamente ritenuto che il ricorrente fosse organizzatore o promotore di un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti dall'Albania all'Italia avvalendosi delle linee di autobus adibite al trasporto di persone e cose denominata Tuci Tours, senza tuttavia specificare quale fosse il suo ruolo, senza acquisire indizi in ordine alla conoscenza e frequentazione del coimputato albanese TA, titolare di una ditta di trasporto di merci, né con gli altri coimputati albanesi, anzi desumendo l'appartenenza all'organizzazione criminale dalla mera frequentazione amicale del NA e della Di MM. In sostanza il giudice di merito ha posto alla base della decisione le sole dichiarazioni del collaboratore di giustizia SH LT, concernenti tuttavia il traffico di stupefacenti proveniente dall'Olanda e diretto all'Italia, e non quello proveniente dalla città albanese di Valona. 2. Con memoria, il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, specificando che nel corso del procedimento incardinato innanzi il tribunale di Novara venivano acquisite le dichiarazioni rese da SH LT ha escluso la fattispecie associativa;
il ricorrente ha anche ribadito l'erroneità della ricostruzione accusatoria che individua un'unica organizzazione criminale, a fronte di due diversi canali di approvvigionamento e di traffico della sostanza stupefacente diretta in Italia. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ric:orso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza degli indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del 1 quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cpp e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui alli art. 546 cpp, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, 22/03/2000, Audino). 1.2.Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il giudice a quo ha infatti evidenziato che nell'ambito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Novara emergeva l'esistenza di un vasto traffico internazionale di sostanze stupefacenti di tipo cocaina svolto utilizzando autobus ad insegna Ruci Tours. Il collaboratore di giustizia SH LT, durante due interrogatori, ha descritto le modalità operative utilizzate per il trasporto, indicando il ruolo del ricorrente, addetto all'approvvigionamento della sostanza per la distribuzione e spaccio in Italia per il tramite di NA IG e di Di MM. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia venivano confermate da alcune conversazioni oggetto di intercettazione, da cui emergeva che il ricorrente si era imbarcato da Brindisi per l'Albania con autovettura intestata al NA IG, si era recato ad Alessandria per incontrare un autista del pullman albanese da cui riceveva un'ingente quantità di cocaina, era stato ospite per lungo tempo presso le abitazioni di NA IG e di Di MM TA. Emergeva inoltre l'esistenza di stabili e continui contatti con la parte italiana dell'associazione costituita dal NA IG tanto che NA AR NA, in una conversazione particolarmente attendibile, affermava che il di lei fratello era impegnato telefonicamente con tale TH "24 ore al giorno". Trattasi di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. D'altronde, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se, come nel caso in disamina, questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano 2 esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non debba stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. fer., n. 36227 del 03/09/2004, Rinaldi;
Sez. 5, n.32688 del 05/07/2004, Scarcella;
Sez. 5, n.22771 del 15/04/2004, Antonelli). 2.L'estraneità delle doglianze formulate dal ricorrente al novero delle censure deducibili nel giudizio di cassazione comporta, a norma dell'art 606 comma 3 cod.proc.pen., l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. Il difensore presente IN IO si riporta ai motivi di ricorso e ai motivi aggiunti chiedendone l'accoglimento, insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9213 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. IC TH ricorre per cassazione avverso ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce, quale giudice del riesame, con la quale veniva confermata la misura della custodia cautelare in carcere, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, difetto assoluto e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990. Rappresenta, in proposito, che il giudice ha erroneamente ritenuto che il ricorrente fosse organizzatore o promotore di un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti dall'Albania all'Italia avvalendosi delle linee di autobus adibite al trasporto di persone e cose denominata Tuci Tours, senza tuttavia specificare quale fosse il suo ruolo, senza acquisire indizi in ordine alla conoscenza e frequentazione del coimputato albanese TA, titolare di una ditta di trasporto di merci, né con gli altri coimputati albanesi, anzi desumendo l'appartenenza all'organizzazione criminale dalla mera frequentazione amicale del NA e della Di MM. In sostanza il giudice di merito ha posto alla base della decisione le sole dichiarazioni del collaboratore di giustizia SH LT, concernenti tuttavia il traffico di stupefacenti proveniente dall'Olanda e diretto all'Italia, e non quello proveniente dalla città albanese di Valona. 2. Con memoria, il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, specificando che nel corso del procedimento incardinato innanzi il tribunale di Novara venivano acquisite le dichiarazioni rese da SH LT ha escluso la fattispecie associativa;
il ricorrente ha anche ribadito l'erroneità della ricostruzione accusatoria che individua un'unica organizzazione criminale, a fronte di due diversi canali di approvvigionamento e di traffico della sostanza stupefacente diretta in Italia. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ric:orso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza degli indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del 1 quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cpp e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui alli art. 546 cpp, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, 22/03/2000, Audino). 1.2.Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il giudice a quo ha infatti evidenziato che nell'ambito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Novara emergeva l'esistenza di un vasto traffico internazionale di sostanze stupefacenti di tipo cocaina svolto utilizzando autobus ad insegna Ruci Tours. Il collaboratore di giustizia SH LT, durante due interrogatori, ha descritto le modalità operative utilizzate per il trasporto, indicando il ruolo del ricorrente, addetto all'approvvigionamento della sostanza per la distribuzione e spaccio in Italia per il tramite di NA IG e di Di MM. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia venivano confermate da alcune conversazioni oggetto di intercettazione, da cui emergeva che il ricorrente si era imbarcato da Brindisi per l'Albania con autovettura intestata al NA IG, si era recato ad Alessandria per incontrare un autista del pullman albanese da cui riceveva un'ingente quantità di cocaina, era stato ospite per lungo tempo presso le abitazioni di NA IG e di Di MM TA. Emergeva inoltre l'esistenza di stabili e continui contatti con la parte italiana dell'associazione costituita dal NA IG tanto che NA AR NA, in una conversazione particolarmente attendibile, affermava che il di lei fratello era impegnato telefonicamente con tale TH "24 ore al giorno". Trattasi di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. D'altronde, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se, come nel caso in disamina, questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano 2 esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non debba stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. fer., n. 36227 del 03/09/2004, Rinaldi;
Sez. 5, n.32688 del 05/07/2004, Scarcella;
Sez. 5, n.22771 del 15/04/2004, Antonelli). 2.L'estraneità delle doglianze formulate dal ricorrente al novero delle censure deducibili nel giudizio di cassazione comporta, a norma dell'art 606 comma 3 cod.proc.pen., l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente