Sentenza 23 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2002, n. 7594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7594 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 75 94/02 REPUBBLICA IT LA CON E SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO - Presidente - R.G.N. 22552/99 Cron.21072 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 14/03/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Dott. Camilla DI IASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA 1 sul ricorso proposto da: GR F.LLI ESCAVAZIONI DI GR GU & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FLAUTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO PAPARO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2002 1107 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 201/99 del Tribunale di CUNEO, depositata il 08/07/99 R.G.N. 330/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato FONZO per delega SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso e rigetto degli altri motivi. -2- 22552/99 Svolgimento del processo del 24.9.1996 la SOC. NE AT Con ricorso Escavazioni" in n.c. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale le si ingiungeva di pagare all'INPS la complessiva somma di lire 1.539.249.592 per contributi non corrisposti nel periodo 1.4.1991/31.10.1992, sanzioni civili ed interessi. A sostegno del ricorso la società osservava che 1'INPS, che pure aveva effettuato un'ispezione senza riscontrare rilevanti infrazioni, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base di un accertamento (n. 512 del 5.5.1995) fondato su un verbale del Nucleo di Polizia Tributaria e su dichiarazioni rese dai titolari della società mentre erano sottoposti a custodia cautelare in carcere. Lamentava inoltre Драй che l'INPS aveva provveduto a quantificare i contributi evasi con un metodo empirico ed inesatto e che, quindi, il preteso credito non era né certo, né liquido, né esigibile. L'INPS si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione rilevando che i responsabili della società avevano ammesso di aver corrisposto ai dipendenti somme per lavoro straordinario non risultanti dai libri paga. Il Pretore, con sentenza resa il 9 marzo 1999, rigettava il ricorso. L'appello proposto dalla società veniva respinto dal Tribunale di Cuneo con sentenza depositata 1'8 luglio 1999. In motivazione il Tribunale osservava che i titolari della società avevano dichiarato di aver utilizzato il danaro ottenuto da false fatturazioni (lire 870.000.000) parte per l'acquisto di macchinari e parte per pagare il lavoro straordinario dei dipendenti, ma non avevano poi né specificato né provato quale parte della somma fosse stata destinata 2 all'acquisto dei macchinari e quale al compenso delle ore di riteneva poi che il valore confessorio dellestraordinario;
dichiarazioni rese dai titolari della società non fosse sminuito dalla circostanza che le predette dichiarazioni erano state rilasciate durante la custodia cautelare;
riteneva infine irrilevante che le ispezioni eseguite dall'INPS non avessero evidenziato omissioni contributive nel periodo in questione. la società ricorre perAvverso questa sentenza cassazione con tre motivi. L'INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione degli articoli 2697 cod. civ. e 115, 116 c.p.c. nonché vizi di motivazione, la società lamenta che il Tribunale ha ritenuto prova sufficiente del credito dell'INPS le dichiarazioni dei soci, benchè rese in stato di costrizione fisica, senza effettuare alcun riscontro della loro veridicità; che per contro ha omesso di prendere in considerazione il fatto che 1'INPS ebbe ad effettuare due diverse ispezioni riguardanti 10 stesso periodo senza riscontare alcuna traccia del pagamento in nero degli straordinari;
che, inoltre, ha omesso di tener conto del fatto che il Nucleo di Polizia Tributaria si era limitato a registrare le dichiarazioni dei soci senza effettuare indagini in merito all'utilizzo delle somme. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli articoli 2697 cod. civ., 115 c.p.c. e vizi di motivazione, la società osserva che l'INPS ha ottenuto decreto ingiuntivo ritenendo che l'intera somma di lire 870.000.000 fosse stata destinata al pagamento di compensi in nero, mentre i fratelli GR avevano affermato che solo una parte di detta somma era stata destinata tal fine. La società deduce poi che l'onere di provare quale 3 diparte della somma fosse stata destinata all'acquisto macchinari e quale parte al pagamento dei compensi gravava sull'INPS, attore in senso sostanziale, e non sulla società, come erroneamente affermato dal Tribunale. 112 e Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 115 c.p.c. nonché vizi di motivazione, la società rileva che 1'INPS ha determinato il proprio asserito credito dividendo l'intera somma di lire 870.000.000 fra tutti i dipendenti in proporzione delle rispettive presenze e delle retribuzioni percepite, mentre avrebbe dovuto tener conto delle diverse aliquote contributive a seconda delle varie categorie (impiegati, operai di vario livello, operai con contratto di Двой formazione e lavoro). La ricorrente sostiene quindi che la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di omessa pronuncia in quanto non ha preso in considerazione la specifica censura di appello con la quale si era dedotto la erroneità del metodo seguito dall'INPS per calcolare le omissioni contributive. Ritiene, altresì, che sia evidente la violazione dell'art. 115 c.p.c. in quanto la decisione di appello non è fondata su prova alcuna. Il primo motivo del ricorso è infondato. I giudici di merito hanno riconosciuto valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 cod. civ. alle dichiarazioni rese dai titolari della società nel corso di una indagine penale a loro carico ed hanno ritenuto che tali ammissioni costituissero una prova sulla quale il giudice poteva legittimamente fondare il proprio convincimento, anche in via esclusiva. I medesimi giudici hanno dato credito alle dichiarazioni degli inquisiti, benchè rese in stato di detenzione, non essendo emersi altri elementi che in qualche modo ne ponessero in dubbio la 4 veridicità ed hanno ritenuto irrilevante la circostanza che le ispezioni precedentemente eseguite dall'INPS non avessero evidenziato omissioni contributive. Le censure che la ricorrente muove a dette affermazioni sotto il profilo della violazione di legge sono del tutto generiche, non avendo la società specificato in qual modo il Tribunale sia incorso nella errata applicazione degli articoli 2697 cod.civ. 116 c.p.c. Le doglianze della ricorrente si risolvono, e 115 profilo del difetto di contestare, sotto il dunque, nel dato degli motivazione, la valutazione che il Tribunale ha elementi di prova acquisiti agli atti del processo. Al riguardo è appena il caso di ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il compito di valutare Дброй le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza - nonché di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei spetta in via esclusiva al giudice del merito;
di fatti conseguenza la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito;
pertanto il preteso vizio di motivazione può legittimamente dirsi sussistente solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando 5 esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente tale da non consentireadottate, del procedimento logico-giuridico posto a 1'identificazione base della decisione, restando escluso che le censure concernenti il difetto motivazionale possano risolversi in una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, dovendo necessariamente specificare quale sia il vizio logico del ragionamento decisorio (cfr. tra le tante Cass. n. 5945 del 2000, Cass. n. 9716 del 2000, Cass. 6023 del 2000, Cass. n. 5231 del 2001).n. Orbene, le valutazioni del Tribunale sopra riportate non presentano profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e consentono di ricostruire Двой con i dati di fatto presi in esame agevolmente l'iter argomentativo che sorregge la decisione. Per mosse dai ricorrenti si risolvono contro le censure sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse circostanze di fatto già valutate dal Tribunale in senso sfavorevole alle aspettative dei medesimi ricorrenti e si traducono in definitiva nella richiesta di riesame delle prove, inammissibile in sede di legittimità. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Il Tribunale afferma che i titolari della società in sede penale hanno confessato di non aver contabilizzato negli anni 1991 e 1992 somme per complessive lire 870.000.000 e di aver utilizzato poi detta somma in parte per l'acquisto di macchinari ed in parte per il pagamento dello straordinario ai dipendenti. Partendo da questa premessa il Tribunale ha ritenuto legittima la pretesa dell'INPS di pretendere il pagamento dei contributi sull'intera somma, ritenendo che i 6 GR non avevano assolto all'onere probatorio di specificare quale parte della somma fosse stata destinata all'acquisto dei invece, al compenso delle ore macchinari e quale parte, straordinarie. Dette conclusioni del Tribunale, però, sono errate per un duplice motivo: in primo luogo perché attribuiscono alla dichiarazione dei fratelli GR un valore probatorio che va al di là dello stesso contenuto della confessione, in forza della quale solo parte della complessiva somma di lire 850.000.000 era stata destinata al pagamento dei compensi straordinari, ed era quindi assoggettabile a contribuzione;
in secondo luogo perché si pone in contrasto con il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui nel procedimento che Обрії origina da una opposizione a decreto ingiuntivo incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (cfr. tra le tante Cass. n. 11417 del 1997, Cass. n. 8853 del 1998). Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, gravava sull'INPS l'onere di provare quale parte della complessiva somma di lire 850.000.000 fosse stata impiegata per corrispondere ai dipendenti compensi straordinari non assoggettate a contribuzione. Parimenti fondato è il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia un vizio di omessa pronuncia. Dall'esame degli atti, consentito al Collegio in ragione della natura processuale del vizio denunciato, si rileva che la società, sia nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo che specificamente contestato i nel ricorso in appello, aveva criteri di calcolo seguiti dall'INPS per determinare l'ammontare dei contributi dovuti. 7 Nella sentenza impugnata, invece, detta censura stata completamente trascurata, per quanto rilevante ai fini della determinazione del credito dell'istituto. Per tutte le considerazioni sopra esposte, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Torino. Così deciso in Roma il 14 marzo 2002 Il Presidente Il Cons. estensore Zel Grenade Delportier fell I 0 9 A 1 9 D S , 9 . S T O A . IL CANCELLIERE L R T , L A ' Depositato in Cancelleria A O L S 8 B L E 7 I E P oggi, 23 MAG 2002 - D S D 8 I - I A 1 N S E T 1 R G N S P IL CANCELLIERE E O O E S P A I G M D I A G E E A , O L O D T T R E I A T T R S L I I N L D G E E E S D O R E