Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2002, n. 10804
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Sentenza 24 luglio 2002

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In tema di imposte sui redditi, l'art. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ove contempla l'irrogabilità, assieme all'accertamento in rettifica, delle pene pecuniarie per infrazioni inerenti alla dichiarazione annuale, assoggetta il corrispondente potere - dovere dell'ufficio allo stesso termine di decadenza stabilito dal precedente art. 43 per la rettifica medesima (31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della denuncia), e, quindi, ponendo una disciplina autonoma ed esaustiva in ordine al tempo entro il quale quelle pene sono applicabili, le sottrae alla prescrizione prevista, con riferimento in genere alle violazioni finanziarie, dall'art. 17 della legge 7 gennaio 1929 n. 4.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2002, n. 10804
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10804
    Data del deposito : 24 luglio 2002

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