Sentenza 24 luglio 2002
Massime • 1
In tema di imposte sui redditi, l'art. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ove contempla l'irrogabilità, assieme all'accertamento in rettifica, delle pene pecuniarie per infrazioni inerenti alla dichiarazione annuale, assoggetta il corrispondente potere - dovere dell'ufficio allo stesso termine di decadenza stabilito dal precedente art. 43 per la rettifica medesima (31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della denuncia), e, quindi, ponendo una disciplina autonoma ed esaustiva in ordine al tempo entro il quale quelle pene sono applicabili, le sottrae alla prescrizione prevista, con riferimento in genere alle violazioni finanziarie, dall'art. 17 della legge 7 gennaio 1929 n. 4.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2002, n. 10804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10804 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Presidente -
Dott. STEFANO MONACI - rel. Consigliere -
Dott. EUGENIO AMARI - Consigliere -
Dott. NINO FICO - Consigliere -
Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, difeso dall'avvocato BATTISTA DOMENICO, giusta procura Notaio LOVERRE LUIGI di IESOLO, rep. 16556 del 18.02.2002;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 127/99 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 18/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato BATTISTA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento del 14 giugno 1992 l'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di San Donà di Piave rettificava la dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 1988 dal signor TI AV.
Gli accertamenti si riferivano, in particolare, ai redditi da lavoro autonomo, come consulente del lavoro, ed a quelli di partecipazione societaria.
Il contribuente impugnava gli accertamenti in sede giurisdizionale. La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia respingeva le eccezioni del contribuente, relative ad asseriti vizi di carattere procedimentale, ed accoglieva parzialmente il ricorso. L'Ufficio proponeva appello chiedendo che fosse riconosciuta la legittimità dell'accertamento, mentre il contribuente presentava a sua volta impugnazione incidentale contro le statuizioni relative alle censure di carattere procedimentale.
Con sentenza in data 25 maggio/18 ottobre 1999 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto accoglieva il ricorso dell'Ufficio e compensava le spese.
Propone ricorso per cassazione il AV chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con la condanna dell'Amministrazione alla restituzione delle somme percepite nelle more del giudizio, con gli interessi, ed esponendo nove motivi di impugnazione. Resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria chiedendo che il ricorso avversario venga dichiarato inammissibile o infondato. La difesa del contribuente ha presentato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la carenza dei requisiti prescritti dalla legge in materia di autorizzazione agli accessi domiciliari, nonché la violazione e l'errata applicazione dell'art.52, comma secondo, del D.P.R. n.633 del 1972. Osserva in proposito che il Procuratore della Repubblica può autorizzare la Guardia di Finanza ad accedere presso il domicilio del contribuente solamente in presenza di "gravi indizi di violazioni" della norme tributarie.
Ne deriverebbe - secondo il ricorrente - l'obbligo di motivazione dell'autorizzazione stessa.
Anzi, questa motivazione dovrebbe essere puntuale e precisa, non stereotipata.
Nel caso di specie, invece, sarebbe stata utilizzata una formula di mero stile.
Le indagini, peraltro, erano iniziate su segnalazioni anonime, mentre queste ultime non erano utilizzabili nel processo penale.
1.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell'art.35 del D.P.R. n.600 del 1973, nonché la mancanza dei requisiti di legge in materia di autorizzazione all'acquisizione ed alla utilizzazione di documentazione bancaria, ed, infine, il difetto di motivazione della sentenza impugnata.
Le indagini bancarie sarebbe state compiute in violazione del predetto art.35.
Infatti, non sarebbe mai stata richiesta ne' rilasciata la relativa autorizzazione da parte del Presidente della Commissione Tributaria. In secondo luogo non sarebbero sussistiti i presupposti per procedere all'indagine bancaria.
Le indagini erano state autorizzate dal giudice penale, ancorché il AV all'epoca non fosse inquisito;
e del resto anche il giudice penale era soggetto ai limiti di derogabilità del segreto bancario in materia fiscale.
In realtà, la Guardia di Finanza si sarebbe avvalsa dell'Autorità giudiziaria prima che la stessa fosse interessata alle indagini, e lo avrebbe fatto al fine di eludere le norme di garanzia del contribuente.
Il ricorrente ne deduce che l'autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica sarebbe stata illegittima, e che la documentazione sarebbe stata trasmessa agli uffici finanziari violando l'art.33 dello stesso D.P.R. n.600.
Sempre secondo il ricorrente le violazioni compiute nella fase istruttoria si ripercuoterebbero, infatti, sulla legittimità dell'atto.
1.3. Con il terzo motivo di impugnazione il AV denuncia violazione ed errata applicazione degli artt.52 del D.P.R. n.633 del 1972 e 33 del D.P.R. n.600 del 1973, nonché l'illegittima acquisizione delle prove e l'inosservanza delle autorizzazioni rilasciate dall'Autorità giudiziaria.
L'autorizzazione avrebbe previsto l'accesso presso lo studio del AV solamente per ricercare documenti inerenti alla sua posizione fiscale.
Viceversa i verificatori avevano acquisito documenti consegnati da clienti dello studio, violando così il segreto professionale. Inoltre, i verificatori sarebbero stati autorizzati ad introdursi nella casa di abitazione, ed invece avevano reperito ed acquisito materiale presso una autovettura del contribuente. Infine i verificatori avrebbero potuto derogare il segreto istruttorio solamente per quanto concerneva i dati bancari, ed invece avevano riportato nei verbali indistintamente tutti gli elementi raccolti.
1.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l'illegittima acquisizione delle prove e la violazione del diritto di difesa. L'attività della Guardia di Finanza sarebbe stata compiuta in assenza di un legale (ed addirittura in assenza dell'interessato):
sottolinea in proposito che gli stessi militari verificatori avevano precisato nel verbale di avere reso edotta la parte della facoltà di farsi assistere da un legale, o da altra persona di propria fiducia, e che il contribuente aveva risposto che non intendeva avvalersi di nessuna assistenza, e che questa dichiarazione però non era stata rilasciata dal AV, ma da altra persona estranea alla verifica. Avrebbe dovuto invece essere nominato un difensore.
1.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art.39, primo comma, del D.P.R. n.600 del 1973, e la mancata motivazione su di un punto decisivo della controversia.
La Commissione Tributaria non avrebbe preso in considerazione le argomentazioni difensive riguardanti, in particolare, l'illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di presupposti e di prove, per contrasto con la perizia svolta in sede penale e per l'asserita totale inverosimiglianza dei risultati dell'accertamento stesso.
Invece, la Commissione Regionale si sarebbe basata su di un argomento del tutto nuovo, costituito dalla mancanza di valide giustificazioni sui proventi affluiti nei conti correnti bancari.
A questo proposito nel corso della verifica la Guardia di Finanza non avrebbe chiesto al contribuente di giustificare la provenienza di queste somme.
Inoltre, la perizia svolta nel corso del procedimento penale a carico dell'interessato, e che aveva avuto carattere onnicomprensivo, era giunta ad escludere l'esistenza di redditi non dichiarati. Non si era tenuto conto, peraltro, del fatto che l'attività professionale prestata dal AV concerneva prestazioni minute rese a clienti di piccole dimensioni, e per di più con attività di carattere stagionale, e non poteva giustificare affatto i valori accertati.
Sempre nello stesso quinto motivo il ricorrente AV contesta la metodologia adottata dallUfficio, ed in particolare la violazione del divieto di impiegare presunzioni multiple.
L'Ufficio avrebbe presunto che il numero di clienti assistiti nel 1988 fosse rimasto invariato rispetto a quelli assistiti, invece, nel 1986 e nel 1985, che gli onorari richiesti per ciascuna prestazione fossero i medesimi degli esercizi precedenti, e che essi avrebbero dato luogo ad onorari tassabili.
In questo modo sarebbero stati violati i principi in materia di prove indiziarie.
Nè si sarebbe tenuto conto del fatto che il AV non prestava più attività di tenuta della contabilità, affidata ad altra società.
Inoltre non si sarebbe tenuto conto che il reddito professionale era tassabile solamente nella misura in cui era effettivamente percepito. Del resto - come sarebbe stato accertato dalla perizia redatta in sede penale - la maggior parte dei prelievi operati sarebbero stati semplici riversamenti ad enti vari di somme avute in deposito da parte dei clienti.
L'Ufficio, poi, avrebbe trascritto per l'anno 1988 gli stessi importi accertati per l'anno precedente, a loro volta frutto del recepimento degli importi relativi agli anni ancora anteriori.
Sussisterebbero poi ulteriori motivi a sostegno dell'illegittimità della pretesa erariale.
Non verrebbe indicato quali fossero i tariffari presi a base (e questo in particolare per le prestazioni di tenuta della contabilità); la quantificazione di alcune prestazioni si baserebbe su mere illazioni.
La ricostruzione dei redditi del contribuente non sarebbe verosimile, perché non avrebbe tenuto in considerazione la differenza, da una volta a due volte e mezzo, tra importi minimi e massimi delle varie prestazioni, ed il fatto che gran parte della clientela dello studio svolgeva attività di carattere stagionale.
La metodologia di accertamento sarebbe stata poi, grossolana ed imprecisa;
non avrebbe tenuto conto del fatto che molte prestazioni venivano rese a forfait, in regime di abbonamento annuale. Nè, infatti, sarebbe stato provato l'importo di eventuali prestazione asseritamente diverse rispetto a quelle indicate nei prospetti allegati agli atti amministrativi.
La difesa contestava ulteriormente le modalità operative della ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza, sostenendo che i movimenti bancari o in contanti non potevano essere considerati prova dell'acquisizione delle relative somme.
Sosteneva che quegli importi si riferivano a somme versate dai clienti perché il consulente provvedesse ai vari pagamenti presso i diversi Enti, e che vi confluivano anche somme di provenienza personale (affitti, ecc. ecc.), di origine diversa rispetto all'attività di lavoro autonomo.
Secondo il contribuente neppure la pretesa irregolarità nella tenuta della contabilità avrebbe inciso sui presupposti di legittimità dell'accertamento, anche perché l'Ufficio aveva effettuato il proprio accertamento ai sensi del primo, e non del secondo comma, dell'art.39 del D.P.R. n.600.
1.6. Con il sesto motivo il AV denuncia il vizio di violazione ed errata applicazione di legge, e specificamente dell'art.50 del D.P.R. n.597 del 1973, in relazione ai costi sostenuti.
Lamenta specificamente che l'Amministrazione finanziaria abbia ritenuto che il contribuente stesso abbia portato in deduzione spese che avrebbero dovuto essere imputate ad altra società. Il ricorrente sosteneva che invece erano spese sostenute totalmente da lui, e perciò da lui deducibili.
1.7. Con il settimo motivo il AV sostiene che la sentenza sarebbe illegittima anche per quel che concerne i redditi di partecipazione a lui addebitati.
L'accertamento a carico della società, infatti, sarebbe stato definito tramite condono ai sensi dell'art.
2-quinquies del decreto legge n.656 del 1994.
Di conseguenza - secondo il ricorrente - la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto esaminare i motivi di impugnazione eccepiti in sede di ricorso avverso l'accertamento a carico della società, e che avrebbero costituito parte integrante degli atti difensivi del medesimo ricorrente.
1.8. Con l'ottavo motivo di impugnazione il contribuente denuncia il vizio di omessa pronunzia sulla eccepita inapplicabilità delle sanzioni ai soci di società.
Era stato irrogata al AV una sanzione per infedele dichiarazione relativa ai redditi societari, ma egli sosteneva che questa norma non poteva riguardare il singolo socio, tenuto soltanto a dichiarare un reddito di partecipazione direttamente conseguente a quello dichiarato dalla società.
A carico del singolo socio non avrebbero potuto essere ravvisati ne' dolo ne' colpa.
1.9. Con il nono motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che gli debbono essere applicate necessariamente le nuove norme, contenute nei decreti legislativi n.471 e n.472 del 1997, sopravvenute in materia di sanzioni.
Chiede perciò che vengano escluse o ridotte le penalità a suo carico.
2.1. Il primo motivo di impugnazione è infondato e non può essere accolto.
Va rilevato in proposito, in via assorbente, che la valutazione della congruità della motivazione dell'autorizzazione agli accessi domiciliari, disposta dal Procuratore della Repubblica, non concerne la pronunzia impugnata, ma circostanze anteriori ad essa, e costituisce perciò una questione di fatto, non suscettibile di riesame in questa sede di legittimità.
In secondo luogo, il fatto che il Procuratore possa emettere l'autorizzazione soltanto in presenza di gravi indizi dell'esistenza di violazione non significa affatto che l'autorizzazione stessa debba essere motivata in maniera più specifica e che non sia sufficiente il richiamo all'esistenza, appunto, dei gravi indizi di violazioni di norme tributarie.
2.2. È pure infondato il secondo motivo con cui il ricorrente lamenta una asserita violazione da parte dell'Ufficio della autorizzazione concessagli alla deroga del cosiddetto segreto bancario.
Non va dimenticato che l'autorizzazione a compiere indagini di carattere bancario è stata disposta dal Procuratore della Repubblica (e perciò con garanzie ancora maggiori di quelle che avrebbe comportato una sua concessione, in via normale, da parte dell'intendenza di Finanza o del Comando della Guardia di Finanza), e, soprattutto, che è stata disposta in presenza dei requisiti di legge.
Per quanto attiene alla provenienza dell'autorizzazione il caso di specie non rientra nella previsione dell'art.35 (peraltro abrogato) del D.P.R. n.600 del 1973. Non va dimenticato, d'altra parte, che la documentazione bancaria non è stata reperita dall'Ufficio impositore (il che potrebbe non essere legittimo) ma da un organo terzo, la Guardia di Finanza, su autorizzazione del Procuratore della Repubblica emesso è, per ragioni di giustizia (oltre tutto nell'ambito di indagini di carattere penale e funzionali ad un procedimento penale, che è stato effettivamente avviato, anche se si è concluso con il proscioglimento dell'imputato AV TI prima della fase dibattimentale).
Proprio perché funzionale allo svolgimento di indagini in sede penale, l'autorizzazione concessa dal Procuratore della Repubblica è perfettamente legittima.
La valutazione dell'esistenza dei presupposti per procedere ad una indagine bancaria comporta, peraltro, una valutazione di merito, come tale non suscettibile di riesame in questa fase di legittimità. Nè, infine, vi è stata alcuna violazione del segreto d'ufficio, perché i dati raccolti sono stati impiegati dalla Guardia di Finanza proprio per ragioni di ufficio.
Come è noto, il terzo comma dell'art.33 dello stesso D.P.R. n.600 (nella formulazione in vigore all'epoca delle indagini) prevedeva che la Guardia di Finanza, previa autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, utilizza e trasmetta "agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria". 2.3. È ugualmente infondato, e va respinto, anche il terzo motivo di impugnazione, sulla pretesa illegittimità dell'acquisizione delle prove e sull'asserita inosservanza delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.
Non risulta in via di fatto, sulla base della ricostruzione dei fatti contenuta nella pronunzia impugnata, ne' che l'autorizzazione disposta dal Procuratore della Repubblica limitasse la ricerca di atti e documenti all'abitazione e all'ufficio dell'indagato (mentre la prassi ordinaria in tema di indagini penali indurrebbe a ritenere il contrario, perché - come è noto - per ovvie necessità operative le autorizzazioni si estendono, di regola, a tutto i luoghi di pertinenza dell'indagato), e neppure- che in via di fatto siano stati compiuti accessi presso locali o strutture diversi dall'abitazione del AV.
Non risulta che si siano verificate violazioni del segreto professionale perché la Guardia di Finanza è tenuta, a sua volta, al segreto d'ufficio nei confronti dei terzi, e, del resto, si è limitata - come si è detto - ad utilizzare gli elementi concernenti il AV (e non quelli concernenti i suoi clienti) e li ha utilizzati esclusivamente per ragioni del proprio ufficio. In ogni caso, infine, un'ipotetica violazione del segreto d'ufficio o di quello professionale (quand'anche, in ipotesi non concessa, si fosse verificata) non sarebbe censurabile in questa sede, ma piuttosto in sede penale o disciplinare.
2.4. Anche il quarto motivo è infondato.
Va escluso, infatti, che vi sia stata violazione dei diritti di difesa.
In materia tributaria il contraddittorio è posticipato all'impugnativa del provvedimento impositivo dell'Ufficio, e proprio per questo le garanzia del contraddittorio non si estendono, di regola, alla fase preliminare (a meno che non sussistano norme specifiche - inesistenti nel caso di specie - che dispongano diversamente in maniera espressa).
Nè, infine, appare possibile - tenuto conto della diversità della materia e della stessa differenza di struttura dei rispettivi procedimenti - estendere al settore tributario le forme di garanzie del contraddittorio peculiari del procedimento penale, e previste specificamente per quest'ultimo.
Ciò non toglie, peraltro, che nel corso della perquisizione il contribuente potesse farsi assistere da un legale, o da altro professionista di fiducia, ma in concreto il contribuente AV non si è avvalso di questa facoltà, ne' l'assenza dell'interessato, o di un suo rappresentante autorizzato, poteva ritardare lo svolgimento di operazioni urgenti come sono, per loro stessa natura, quelle di perquisizione.
2.5.1. Appare invece fondato, per quanto di ragione, il quinto motivo di impugnazione proposto dal contribuente.
Per la verità, la maggior parte dei rilievi contenuti nel motivo concernono valutazioni di merito (come tali non censurabili, neppure esse, in questa sede di legittimità).
Questo vale, in particolare, per quanto attiene alla congruità degli elementi indiziari ed alla loro valutazione.
Non è esatto che non sussistano le prove a sostegno dell'accertamento dell'Ufficio: sono costituite da tutti gli elementi, considerati nel loro insieme, che sono stati oggetto dei rilievi della Guardia di Finanza.
Innanzi tutto, i movimenti bancari riscontrati costituiscono validi elementi di convincimento, quanto meno quando - come appunto nel caso di specie - manchino elementi in senso contrario forniti da parte del contribuente, che valgano a spiegare i movimenti stessi in modo diverso, e non con l'ipotesi, formulata dall'Ufficio, che si trattasse di incassi sottratti all'imposizione.
Altrettanto vale, sostanzialmente, per quel che concerne gli incassi che risultano avvenuti tramite contanti o tramite assegni. Non è esatto, perciò, che siano stato violati i principi in materia di onere della prova.
L'Ufficio ha fornito elementi concreti atti a provare che il contribuente aveva incassato somme non contabilizzate e non sottoposte a tassazione: di fronte a questi elementi a lui contrari spettava al contribuente fornire la prova delle proprie eccezioni sul fatto che quegli incassi si riferivano ad altro, e non servivano, perciò, a dimostrare l'esistenza di introiti lordi corrispondenti non contabilizzati e non sottoposti a tassazione.
Avrebbe dovuto fornire in senso contrario gli elementi a lui favorevoli;
invece non ha assolto a questo onere della prova, contrario e speculare all'altro (cfr. art.2697, primo e secondo comma, c.c.), che gravava su di lui.
Il AV non può limitarsi genericamente ad affermare nelle proprie allegazioni difensive che si trattava di somme ricevute fiduciariamente dai clienti per pagare, in loro nome e per loro conto, i contributi dell'Inps, e dell'Inail, le imposte, ecc. ecc. In realtà il contribuente avrebbe dovuto indicare specificamente, volta per volta, gli importi delle varie poste contabili, le loro singole causali, i clienti di riferimento (ed allegare le pezze d'appoggio delle varie operazioni): invece, non ha fatto nulla di tutto questo.
Il AV svolge la professione di consulente del lavoro. Il provvedere per conto dei clienti ai pagamenti dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali non rientra, in linea di principio, nelle attribuzioni proprie del consulente del lavoro, che ha piuttosto il compito di prestare attività di consulenza sulla portata delle varie disposizioni normative in materia di lavoro e di previdenza sociale e di impostare i criteri di calcolo e predisporre i conteggi delle retribuzioni e dei contributi assicurativi. Ciò non toglie che - come spesso avviene - all'attività di stretto contenuto professionale non si possa affiancare un separato rapporto di mandato, disciplinato come tale dagli artt.1703 e segg. c.c., a provvedere ai pagamenti (ed alle relative formalità) in nome e per conto dei clienti.
Si può anche ritenere verosimile che un simile mandato di provvedere ai pagamenti non si sia limitato ai contributi assicurativi, ma si sia esteso alle imposte e ad altri oneri similari (ancorché imposte, tasse e contributi fiscali non siano materia di spettanza del consulente del lavoro, ma piuttosto di professionisti iscritti ad altri ordini o collegi, come i dottori commercialisti ed i ragionieri commercialisti).
Se peraltro, in ipotesi, tutto questo è avvenuto ed il AV ha provveduto ad effettuare pagamenti in nome e per conto della propria clientela, proprio perché era un professionista e proprio perché stava adempiendo ad incarichi fiduciari per conto dei clienti, non avrebbe potuto - per ragioni di diritto privato riferite al rapporto di mandato ed indipendenti da ogni aspetto di carattere fiscale - non conservare volta per volta la contabilità delle somme ricevute e dei pagamenti effettuati, e conservare, almeno in copia, le relative pezze d'appoggio (oppure i loro estremi).
Ciò significa che, se effettivamente si trattava di somme ricevute ed utilizzate per incarichi fiduciari, e non di compensi destinati a lui stesso, non gli sarebbe stato difficile fornire la prova contraria, che invece non ha prodotto (nè offerto di produrre).
2.5.2. Piuttosto il quinto motivo di impugnazione, appare fondato, e va accolto, nella parte in cui l'interessato contesta la metodologia adottata dall'Ufficio in sede di accertamento nel ricostruire il reddito del contribuente.
Il fatto che la contabilità del contribuente stesso non sia stata esibita, o risulti non attendibile, non esime l'Ufficio dall'adozione di un preciso iter logico dimostrativo nella ricostruzione dei redditi asseritamente occultati.
In proposito il AV lamenta, in particolare, che il calcolo sia stato effettuato conteggiando le varie prestazioni professionali secondo i massimi di tariffa, e che non si sia tenuto conto dell'esistenza di una prassi negoziale nel senso di far pagare ai clienti, per le varie prestazioni, importi forfettari in regime di abbonamento.
In linea di principio queste censure appaiono fondate, e vanno accolte, salva - naturalmente - la verifica in concreto, nel corso di un riesame del merito, dell'esattezza delle allegazioni, ed, eventualmente, dei limiti in cui esse siano esatte.
A questo fine la controversia va rimessa al giudice del merito perché provveda, appunto, ad un riesame di questi punti e a motivare specificamente su di essi.
Si tratta - non per caso - delle medesime censure accolte a suo tempo dalla Commissione Tributaria Centrale nella parallela controversia tra le stesse parti relativa ai redditi degli anni 1985-1986 (decisa anch'essa dalla Corte in questa medesima udienza), e per le quali la Commissione Centrale aveva rimesso nuovamente quella controversia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto.
2.6. Anche gli ulteriori motivi di impugnazione, successivi al quinto, sono a loro volta infondati, e non possono trovare accoglimento.
Con il sesto motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della deduzione di costi che assume di avere sostenuto in proprio, e che l'Amministrazione avrebbe ritenuto dovessero essere imputati ad una società FIN.PAV. s.r.l.
Il motivo non può essere accolto per la considerazione assorbente che si basa su presupposti di fatto che non trovano nessun riscontro nella pronunzia impugnata che non tocca affatto problematiche relative al riconoscimento di deduzioni per costi sostenuti, o meno, dal contribuente.
2.7. Le medesime considerazioni valgono, sostanzialmente, per il settimo motivo con cui il AV sostiene l'illegittimità delle statuizioni relative al reddito di partecipazione nella società "Immobiliare Alberghiera Vittorio Veneto s.n.c.", che sarebbe stato definito ai sensi dell'art.2 quinquies del decreto legge n.656 del 1994. In realtà anche questo motivo si basa su di un presupposto di fatto che non trova, neppure esso, riscontro nella pronunzia impugnata, da cui risulta che il AV era socio della società predetta e quale era l'entità del reddito accertato a carico della stessa, ma non risulta affatto che tale reddito sia stato definito mediante condono ai sensi dell'art.2 quinquies del decreto legge n.656 del 1994. 2.8. Anche l'ottavo motivo è infondato.
Non è maturata nessuna prescrizione delle sanzioni, in quanto la norma invocata, l'art. 17 della legge n.4 del 1929, è ormai abrogata, per effetto della completa diversa regolamentazione della materia, dagli artt.43 e 55 del D.P.R. n.600 del 1973. Come rileva, infatti, la giurisprudenza di questa Corte Suprema, "in tema di imposte sui redditi, l'art.55 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ove contempla l'irrogabilità, assieme all'accertamento in rettifica, delle pene pecuniarie per infrazioni inerenti alla dichiarazione annuale, assoggetta il corrispondente potere-dovere dell'ufficio allo stesso termine di decadenza stabilito dal precedente art.43 per la rettifica medesima (31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della denuncia), e, quindi, ponendo una disciplina autonoma ed esaustiva in ordine al tempo entro il quale quelle pene sono applicabili, le sottrae alla prescrizione prevista, con riferimento in genere alle violazioni finanziarie, dall'art. 17 della 1. 7 gennaio 1929 n. 4." (Cass. civ., sez. 1^, 23 luglio 1994, n. 6863, Assoc. La nostra famiglia c. Min. fin.; nello stesso senso, sez. 1^, 4 giugno 1994, n. 5430, GL Di BR e altro c. Min. fin.; sez. 1^, 2 febbraio 1993, n. 1269, De Cori c. Min. fin.) 2.9. Il nono ed ultimo motivo di impugnazione, infine, non può essere accolto perché infondato e generico.
Il contribuente richiede in via subordinata l'applicazione del nuovo regime sanzionatorio introdotto dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn.471 e 472.
La richiesta, per la verità, appare generica.
Non viene specificato, infatti, quali siano state le sanzioni applicate in concreto dall'Ufficio, e che si contestano, ne' quali quelle - che avrebbero dovuto essere applicate sulla base della nuova disciplina.
Non viene specificato perciò neppure perché in concreto (e non in astratto) il nuovo regime risulterebbe più favorevole al contribuente rispetto a quello precedente.
3. Concludendo, il quinto motivo deve essere accolto nei limiti indicati nella precedente motivazione, mentre tutti gli altri debbono essere respinti.
Perciò - come si è anticipato - si deve, nei limiti degli specifici profili di censura accolti, rimettere questa controversia, relativa ai redditi dell'anno 1988, al giudice di rinvio, da individuare in altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto per gli accertamenti conseguenti a questa pronunzia.
In sede di rinvio la predetta Commissione Regionale deciderà altresì sulle spese della presente fase di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il quinto motivo di impugnazione, rigetta gli altri;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2002