Sentenza 8 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2002, n. 3400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3400 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES 3400/02 IN NOME DEL POPOLO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alberto SPANO' Presidente R.G.N. 9219/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere- Cron.8193 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep . Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 21/11/01 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere + ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: UG ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso I dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta 2001 delega in atti;
4501 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 9482/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 21/05/98 R.G.N. 14968/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito l'Avvocato DE FERRA' per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma, ND GN, funzionario della Banca d'Italia addetto alla sede di Isernia, premesso che il 7 ottobre 1991, attendendo allo svolgimento delle sue mansioni, era scivolato sul corridoio cerato antistante l'ufficio di segreteria, procurandosi un trauma contusivo agli arti inferiori da cui erano derivati postumi permanenti, consistenti in una lombosciatalgia sinistra con discopatia, conveniva in giudizio l'Inail chiedendo l'accertamento del suo diritto ad una rendita per inabilità permanente da infortunio sul lavoro. L'Inail resisteva alla domanda, eccependo che, ove il lavoratore abbia una qualifica impiegatizia, l'evento lesivo è suscettibile di essere indennizzato solo se dovuto all'uso degli strumenti pericolosi che giustifichino l'operatività dell'assicurazione antinfortunistica, e che quindi non poteva rilevare un infortunio dipeso da un accidentale caduta su un pavimento cerato. Il Pretore, premesso che il ricorrente usufruiva delle tutela assicurativa per avere fatto uso in via non occasionale di apparecchiature ritenute pericolose, quali strumenti elettrici, calcolatrici, ecc., accoglieva la domanda riconoscendo il diritto dell'assicurato ad una rendita corrispondente a una riduzione della capacità lavorativa del 15%. A seguito di appello dell'Inail, però, il Tribunale di Roma, rigettava la domanda. Il giudice del gravame, premesso che il ricorrente, data la sua qualifica, non era ricompreso tra i soggetti assicurabili ex art. 1 del d.P.R. n. 1124/1965, e quindi, così come gli addetti a mansioni impiegatizie, poteva godere della tutela antinfortunistica nello svolgimento della specifica attività implicante l'uso di strumenti pericolosi oppure in caso di sovrintendenza all'uso di detti strumenti, osservava ulteriormente che non è coperto dall'assicurazione contro gli infortuni sul 3 lavoro il rischio generico, non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa e gravante su ogni persona (restando irrilevante al riguardo il mero nesso topografico del sinistro con il luogo di lavoro), e che, invece, è garantita la tutela assicurativa in caso di rischio specifico proprio, insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro affidato, e di rischio specifico improprio, insito in attività accessorie, ma immediatamente strumentali allo svolgimento di quelle mansioni. Nella specie, poiché il ricorrente si era infortunato non già nello svolgimento di mansioni implicanti l'uso di strumenti elettrici o elettronici, bensì scivolando accidentalmente sul pavimento di un corridoio della sede lavorativa, si doveva ritenere che l'infortunio fosse ricollegabile a un mero rischio comune, gravante su qualsiasi cittadino, non ricollegabile, al di là del mero dato topografico, alla prestazione lavorativa. Contro questa sentenza il GN ricorre per cassazione formulando un unico motivo di ricorso, illustrato da memoria. L'Inail resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente deduce violazione del'art. 2 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, nel suo combinato disposto con gli artt. 1 e 4 del medesimo decreto, e vizio di motivazione relativamente a punti decisivi, con omesso esame di risultanze istruttorie. Osserva che il Tribunale ha violato il principio secondo cui è ricompreso nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche il rischio specifico improprio, insito nelle attività accessorie o strumentali, comunque necessarie per l'espletamento delle mansioni, alle quali sono ascrivibili anche quelle situazioni di movimento all'interno dei locali del posto di lavoro, purché strettamente correlate all'esercizio dell'attività lavorativa. Lamenta altresì che il 4 giudice di appello abbia inadeguatamente valutato le risultanze di causa, pacifiche e comunque confermate dall'istruttoria testimoniale, attinenti alle circostanze dell'infortunio, verificatosi nell'ambito di uno spostamento inerente allo svolgimento delle mansioni del lavoratore (e caratterizzato dalla circostanza che il ricorrente era scivolato su un pavimento cerato). Il ricorso è fondato. L'interpretazione della nozione di “occasione di lavoro", cui fa riferimento l'art. 2 del t.u. 30 giugno 1965 n. 1124 ai fini della delimitazione degli eventi coperti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha dato adito anche in tempi abbastanza recenti a dubbi con riferimento agli infortuni occorsi al lavoratore nel corso di spostamenti all'interno del luogo in senso lato di svolgimento del - - lavoro. Tuttavia tale la problematica, come recentemente rilevato nell'approfondito esame della questione compiuto da Cass. 9 ottobre 2000 n. 13477, trova indicazioni idonee alla sua soluzione nei risultati ermeneutici cui questa Corte è pervenuta negli ultimi anni a proposito degli infortuni c.d. in itinere. Come è noto, nel quadro dell'accoglimento del principio secondo cui la nozione di occasione di lavoro comprende non solo la prestazione di lavorativa in senso stretto, ma anche le attività complementari ed accessorie in rapporto di occasionalità necessaria con essa, si è rilevato che è sufficiente a differenziare il rischio gravante sul lavoratore, connesso agli spostamenti spaziali, dal rischio generico gravante su tutti gli utenti della strada, il rapporto finalistico (o strumentale) tra spostamento e prestazione lavorativa (Cass. 24 gennaio 1998 n 704), e si è quindi ritenuta l'indennizzabilità anche degli infortuni occorsi ir relazione all'uso, per recarsi al lavoro, dei mezzi di trasporto pubblici e al compimento a piedi del percorso dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa. 0 5 ,di una sua parte senza che siano necessari più specifici aspetti di rischio ricollegabili alla esigenze poste dalle prestazioni lavorative (cfr. Cass. n. 704/1998. cit.; Cass. 5 maggio 1998 n. 4535; Cass. 16 ottobre 1998 n. 10272; Cass. 24 ottobre 1998 n. 10582; 3 novembre 1998 n. 11008; Cass. 17 maggio 2000 n. 6431). Tale orientamento ha trovato conferma sul piano normativo nell'art. 12 de d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, che, in attuazione della direttiva posta dalla norma d delega (art. 55 1. 17 maggio 1999 n. 144), del recepimento dei princip giurisprudenziali consolidati in materia di infortunio in itinere, ha statuito nel senso della sussistenza della copertura assicurativa per gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, e della operatività della medesima copertura anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Ne consegue che, in considerazione dell'unitarietà della nozione di occasione di lavoro e dell'esigenza di un'interpretazione della relativa norma rispettosa principio di parità di cui all'art. 3 Cost., il nesso di strumentalità tra spostamento spaziale e prestazione lavorativa valorizzato in relazione agli infortuni in itinere non può non assumere rilievo anche quando venga in questione l'indennizzabilità di infortuni occorsi al lavoratore in dipendenza di spostamenti all'interno del posto di lavoro. Con specifico riferimento alla pronuncia impugnata, va rilevato che deve ritenersi erronea, in linea di diritto, non solo la specifica conclusione a cui il giudice di merito è pervenuto riguardo agli infortuni occorsi al lavoratore in dipendenza di spostamenti all'interno del posto di lavoro, ma anche la premessa di carattere più generale, secondo cui gli impiegati non sono ricompresi tra i soggetti assicurabili a norma dell'art. 1 del t.u. n. 1124/1965, e possono godere della tutela 9 antinfortunistica solo nello svolgimento della specifica attività implicante l'uso di strumenti pericolosi, oppure in caso di sovrintendenza all'uso di detti strumenti. Tale tesi è infondata sia in linea generale che con riferimento al caso specifico. Infatti è pacifico ed accertato in sede di merito che la copertura assicurativa del ricorrente si ricollega all'uso non occasionale di strumenti elettrici o elettronici, cioè ad un'ipotesi direttamente prevista dall'art. 1 del testo unico. D'altra parte, ..a qualifica impiegatizia non è di per sé idonea a determinare l'applicabilità di una copertura assicurativa diversa e più ristretta rispetto a quella derivante dall'applicazione del criterio dell'occasione di lavoro di cui all'art. 2, poiché in sede interpretativa è stato chiarito che il riferimento, nell'art. 4, primo comma, n. 1, alla manualità dell'opera si spiega con le connotazioni tradizionali delle prestazioni di lavoro soggette all'obbligo assicurativo, e non può ritenersi idonea a differenziare la posizione assicurativa dei vari lavoratori, a seconda della loro qualifica, in presenza dello svolgimento in via non occasionale di un'attività lavorativa comportante le situazioni di rischio di cui all'art.
1. In altri termini, la manualità non costituisce un requisito soggettivo, con una valenza selettiva delle categorie assicurate, e inoltre rileva nel significato generico di un contatto diretto con l'apparato fonte del - pericolo, a prescindere dal carattere manuale o intellettuale della prestazione -, solo quando è in questione un rischio dipendente direttamente dal contatto con la macchina, a norma dell'art. 1, primo comma, del t.u., ferma restando la rilevanza anche delle ipotesi di rischio ambientale, o derivante da attività globalmente e intrinsecamente pericolosa, ai sensi delle altre disposizioni dello stesso articolo (cfr., riassuntivamente, Cass. n. 13477/2000, cit., nonché Cass., Sez. un. 14 aprile 1994 n. 3476, che, ricordata la particolare rilevanza delle puntualizzazioni al riguardo rese dalla Corte costituzionale, sottolinea come l'approfondimento 7 interpretativo in questione abbia avuto particolare rilevanza con riferimento all'utilizzazione di apparecchi elettrici ed informatici). Sulla base dei principi esposti, il ricorso deve essere accolto e la causa, annullata la sentenza impugnata, deve essere rinviata per nuovo esame ad altro giudice, che si atterrà al seguente principio di diritto: "Nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la nozione di “occasione di lavoro" di cui all'art. 2, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è rilevante ai fini della delimitazione degli infortuni indennizzabili in riferimento a tutti i lavoratori subordinati esposti a rischio di infortunio sul lavoro, a norma dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 πt. 1124, a prescindere dall'appartenenza a una categoria di inquadramento diversa da quella degli operai, e comporta l'indennizzabilità anche degli eventi lesivi in cui incorra il lavoratore nel corso degli spostamenti all'interno nel luogo di lavoro, ( funzionali allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il limite del rischio elettivo"
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di L'Aquila. Così deciso in Roma il 21 novembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE М T lleria E R IE ance L AR. 2002 L live E C C in N A M epositato 8. C E IL R oggi, le IE y fema e D C N c A C n a c u C 8