Sentenza 28 settembre 2007
Massime • 1
L'opposizione avverso il provvedimento di espulsione quale misura alternativa alla detenzione adottato dal magistrato di sorveglianza nei confronti dello straniero, in quanto assimilabile ad un'impugnazione, deve essere corredata dai prescritti motivi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2007, n. 38699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38699 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 28/09/2007
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3111
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 010446/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN ALÌ, N. IL 30/03/1970;
avverso ORDINANZA del 20/12/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO Umberto;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
con decreto emesso il 26/1/06 ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, art. 16, comma 5, come sostituito dalla L. 30 luglio 2002, n.1989, il Magistrato di sorveglianza di Alessandria ha disposto l'espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione del cittadino marocchino AN ALI, detenuto in espiazione di pena residua inferiore a due anni.
L'opposizione proposta dall'interessato avverso tale provvedimento è stata respinta dal Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza in data 20/12/06. Contro questa pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge sul rilievo che il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, comma 2, per il quale il suo assistito stava espiando la pena rientra tra quelli previsti dalla art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), per i quali l'espulsione non può essere disposta.
Il gravame deve essere dichiarato senz'altro inammissibile, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, e con le conseguenze previste dall'art. 616.
Ed invero, come rilevato dal Procuratore generale presso questa Corte, la questione posta con i motivi di ricorso non era stata in alcun modo dedotta con l'opposizione - che in quanto assimilabile ad impugnazione necessita dei motivi (cfr. al riguardo la sentenze di questa Sezione 19/12/03, P.M. in proc. Dibe, rv. 227.113 e 22/3/04, P.M. in proc. Jadel, rv. 227.809 poiché in tale atto si era solo contestato che potessero ritenersi esistenti i presupposti per l'espulsione per il fatto che il permesso di soggiorno del AN, scaduto, non era stato ancora rinnovato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2007