Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2753 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
0275 3 /0 1 NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Ацієм ротной SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente - R.G.N. 21436/98 5746 Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere- Cron. Rep. 881 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud. 24/11/00 - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 3000 11 26 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE AT TO, TA LA, domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, dife dall'avvocato TODARO CALOGERO, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
LIFE 3000 CANCELLERIA BO IGNAZIO, per esso gli eredi: BO NN, BO IA, BO US e NI RO sia in proprio CG073732 e quale erede, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI difesi dall'avvocato MILOME MARIO, giusta2000 CASSAZIONE, 1913 delega in atti;
N -1- ว controricorrenti - avverso la sentenza n. 1097/98 del Tribunale di PALERMO, depositata il 31/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/00 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 30 settembre 1991 NT RP e NG Sta= bile proposero al PR di Palermo domande di reintegrazione e di manutenzione del compossesso di una strada agraria che conduceva al loro fondo e a quello di ZI BO e RO CO, assumendo che costoro avevano installato abusivamente all'ingresso di detta via un cancello, la cui presenza impediva o,comunque,molestava il passag- gio. Gli intimati si opposero all'accoglimento delle domande che il PR rigettò,con sentenza del 31 gennaio 1994, avendo escluso lo spoglio e la turbativa del compossesso dei ricorrenti. Lo stesso PR dichiarò inammissibile un'altra istanza di rimozione del cancello, formulata nel corso del giudizio e sulla quale le controparti si erano rifiutate di ac' cettare il contraddittorio, avendo ritenuto che costituisse domanda nuo- va,perché basata sul divieto di innovazioni su cosa di proprietà comu ne(art. 1122 cod.civ.). I soccombenti proposero appello,ma il Tribunale di Palermo,con sen' tenza del 31 agosto 1998, ha confermato la decisione di primo grado, avendo escluso che con l'installazione del cancello si era molestato il compossesso degli istanti. Lo RP e la BI ricorrono per cassazione con tre motivi. AN,LU e GI BO e la CO resistono con controri= 1. corso,tutti come eredi di ZI BO,e la CO anche in nome proprio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i connessi primo e secondo motivo del ricorso,denunziandosi la violazione degli art. 1168 e 1170 del codice civile, in relazione all'art. all'art.360 nn.3 e 5 del codice di procedura civile,si adduce che il Tri= bunale ha ritenuto erroneamenente che dai ricorrenti era stata proposta nel giudizio di primo grado un'inammissibile domanda nuova (richie- sta di rimozione del cancello,perché la sua installazione costituiva una innovazione su cosa comune), così come aveva deciso anche il PR, perché non ha considerato che il concetto di innovazione era stato ri= chiamato negli scritti difensivi,ma al solo scopo di precisare la natura dell'atto di spoglio o di turbativa del compossesso. Si soggiunge che si sono negati lo spoglio e la molestia possessoria con una motivazione contraddittoria. Le censure sono infondate. Poiché i ricorrenti hanno in questa sede di legittimità negato di avere formulato una domanda di natura reale di rimozione del cancello, la cui proposizione sarebbe stata comunque inammissibile per le ragioni esposte nella sentenza impugnata, è sufficiente rilevare,al fine di esclu- dere la sussistenza del vizio denunziato,che il Tribunale ha confermato la pronuncia di primo grado di rigetto delle domande possessorie,aven- 2 do ritenuto con un apprezzamento delle prove, incensurabile per l'ade= guatezza e logicità della motivazione da cui è sorretto,che la presenza del cancello non aveva determinato alcuna turbativa all'accesso alla strada agraria lungo la quale erano situati i fondi delle parti. Neanche il terzo motivo è fondato, perché con esso si critica il capo del: la sentenza impugnata di condanna degli appellanti al pagamento delle Итезато spese processuali, sul presupposto, risultato che il Tribunale sia incorso in errore nel confermare la pronuncia del PR con la quale erano state respinte le domande possessorie. Consegue che si deve rigettare il ricorso, e, ai sensi dell'art. 385 cod. proc. civ.si devono condannare i ricorrenti a rimborsare le spese di questo giudizio ai controricorrenti. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità a favore dei controricorrenti. Liquida spese in lire. 2071900 di cui due milioni di onorari di av= vocato. Roma 24 novembre 2000. Il presidente. Il consigliere estensore. (dott.M.Spadone) (dott, A. Vella) Amandely Hardaw IL CANCELLITRE C1 3. to co DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 26FEB 2001 IL CANCELLIERE C1 AL zico