Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2002, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto0 0 6 8 0 2 LA CORTE SU RE SAZION af villvointi- SEZIONE SECONDA CIVILE a sewn nece not 1659cf cis. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Nel proptice to - Presidente R.G.NO 5485/99 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA T 1 Dott. Antonio VELLA Consigliere 7964/99 - Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Cron. 1759 Rep. 204 Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 13/03/01 Refolummin est ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio NG EL, elettivamente domiciliato in ROMA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 1.55 V.LE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato 11/22 GEN 201 IL CANCELLIERE NANNA V., difeso dall'avvocato VOLPE VI, giusta delega in atti;
€1,55 L.3000 CANCELLERIA - ricorrente
contro
IL VI;
DH676510
- intimato -
- e sul 2° ricorso n° 07964/99 proposto da: IL VI, elettivamente domiciliato in ROMA 2001 VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato 446 LOFOCO FABRIZIO, che lo difende, giusta delega in -1- atti, unitamente all'avvocato GIUSEPPE CHIAIA NOYA, per mandato a margine della memoria depositata;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
NG EL;
- intimato avverso la sentenza n. 822/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 22/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito 1'Avvocato Giuseppe CHIAIA NOYA, difensore del --- ---- ⠀ controricorrente incidentale, che ha ricorrente e l'accoglimento chiesto del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso condizionato, l'accoglimento del ricorso incidentale incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 31.3.1988 GR NG conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Bari IL IT ed, assumendo di aver affidato al convenuto lavori di rifacimento della pavimenta- zione di un appartamento sito in Bari, ma che l'opera non era stata eseguita a regola d'arte ed era affetta da vizi e difformità, chiedeva la condanna dell'IL al pagamento della somma di £. 14.702.800, somma pari al costo per il ripristino del pavimento. Il convenuto, costituitosi, eccepiva la decadenza e prescrizione ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attore al pagamento della somma di £.
3.800.000 per un suo residuo credito. Nel merito, eccepiva che era stato collocato un sottofondo in sughero sotto la pavimentazione suggerimento dello stesso attore da coibente, su non condiviso;
eccepiva, inoltre, che dopo la lui consegna dell'opera, l'attore aveva fatto riluci- dare il pavimento e nella circostanza era stato rimosso il mastice, cagionando delle scheggiature. Espletati una C.T.U. ed un supplemento di consulenza;
l'adito Tribunale con sentenza del 27.7.1994, in accoglimento della domanda attorea, 3 condannava il convenuto a pagare in favore dell'attore la somma di £. 10.828.500 con interessi legali dalla domanda al soddisfo e rigettava la domanda riconvenzionale. Avverso tale sentenza proponeva appello IL IT. Con sentenza del 10.7-15.10.1998 la corte di appello di Bari, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda proposta da GR NG. Avverso la sentenza della corte d'appello ricorre per cassazione GR NG con un unico motivo di gravame. Resiste con controricorso e con ricorso inci- dentale affidato a due motivi IL IT, che ha depositato anche memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale sono 335 c.p.C., per stati riuniti ai sensi dell'art. connessione soggettiva ed oggettiva. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia erronea e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1669 cod. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che i difetti da lui lamentati, non avendo compromesso in alcun modo la statica del fabbricato, non erano inquadrabili nella norma dell'art. 1669 cod. civ., ma in quella dell'art. 1667 cod. civ., ritenendo così operante la prescrizione e la decadenza previste da tale ultima norma. ricorrente che la responsabilità Deduce il dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. ricorre non solo nel caso di avvenuta rovina totale ○ parziale dell'edificio, ma anche nei casi di gravi difetti della costituzione, i quali sono configurabili anche con riferimento ad una parte limitata dell'edificio, purchè incidono in maniera rilevante sulla funzionalità della parte stessa, menomazione del comportando un' apprezzabile godimento dell'edificio о di una frazione dello stesso;
che il tribunale aveva accertato, nel caso in esame, la presenza di gravi vizi provocati dallo scorretto allestimento del piano di posa del interessando le pavimento, il quale pur non strutture portanti dell'edificio, alterava il normale godimento dell'immobile e la sua funzione economica, e così individuato uno dei presupposti dai quali l'art. 1669 cod. civ. fa dipendere la dell'appaltatore; che la stessaresponsabilità eliminare gli C.T.U. concludeva che per 5 inconvenienti lamentati non vi era altro mezzo che quello della rimozione totale della pavimentazione esistente. Il motivo infondato, perché l'impugnata sentenza ha correttamente rilevato che i difetti considerati dall'art. 1669 cod. civ. sono solo quelli che incidono sulla statica del fabbricato o ne compromettono la funzionalità o il suo normale godimento. Deve essere ancora considerato che i vizi riscontrati dal C.T.U., relativi allo scorretto allestimento del piano di posa del pavimento, che ha provocato delle disomogeneità e dei vuoti al di sotto del massetto, sono stati considerati dalla corte di merito come difformità e vizi dell'opera inquadrabili nel disposto dell'art. 1667 cod. civ., non essendo stata la costruzione del pavimento eseguita con l'osservanza delle regole della tecnica, cioè a regola d'arte. La motivazione della sentenza impugnata sul punto ora esaminato è congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto. L'individuazione in concreto degli elementi essenziali di un'opera e i loro eventuali vizi ° difetti è compito esclusivo del giudice di merito e 6 le sue valutazioni si sottraggono al sindacato di legittimità, quando siano correttamente motivate, come è avvenuto nel caso in esame (cfr. Cass. sent. 24.5.1972 n° 1622; sent.
9.1.1970 n° 57). Pertanto l'accertamento relativo all'attitudine dei gravi difetti a pregiudicare la conservazione ed il godimento della costruzione costituisce apprezzamento di merito e sfugge pertanto al sindacato di legittimità (cfr., ex multis, Cass. sent. 27.5.1981 n° 3482 e sent. 27.4.1981 n° 2523). Rigettato il ricorso principale, resta assorbito il 1° motivo del ricorso incidentale condizionato, in ordine alla decadenza dalla garanzia ai sensi del primo comma dell'art. 1669 cod. civ.. È invece fondato il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale IL IT ha denunciato il vizio di omessa denuncia in ordine alla domanda riconvenzionale di pagamento, respinta in primo grado dal tribunale, riproposta in grado di appello e non esaminata affatto dalla corte di merito, come risulta dall'esame della sentenza impugnata. Pertanto la sentenza di 2° grado deve essere cassata in relazione al 2° motivo accolto del ricorso incidentale e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della corte di appello di Bari.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito il primo motivo del ricorso condizionato;
accoglie il secondoincidentale motivo del ricorso incidentale;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della corte di appello di Bari. Così deciso in Roma il 13 marzo 2001 H Coungliereest. педали Пожно Pres. 109T 129,11 456T 20,66 IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri TOT. 119,77 2.2 P 18139 8