Sentenza 19 settembre 2008
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il Tribunale, in sede di appello - confermando la sentenza del giudice di pace con la quale sia stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela - affermi che sia idoneo a costituire "dies a quo" utile ai fini della decorrenza del termine per proporre querela quello in cui il difensore, in sede civile, abbia conoscenza della notizia penalmente rilevante, in quanto, a tal fine, il "dies a quo" decorre dal giorno in cui la persona offesa, titolare del diritto di querela, abbia personalmente conoscenza di detta notizia, fermo restando che un'eventuale situazione di incertezza deve essere considerata in favore del querelante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2008, n. 40262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40262 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 19/09/2008
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 3430
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO AO Antonio - Consigliere - N. 015630/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FR LO, N. IL 25/09/1967;
P.C. in proc.:
AR IO, N. IL 15/11/1933;
avverso SENTENZA del 26/09/2007 di LAMEZIA TBRME;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. dr. Vito Monetti che ha chiesto annullamento con rinvio;
udito il difensore della PC, avv. Reboa R., che, riportandosi ai motivi di ricorso, si è associato alle richieste del PG, depositando nota spese.
OSSERVA
Il Tribunale di Lametia Terme, quale giudice di appello, ha confermato la sentenza del GdP di quella medesima città con la quale era stata dichiarata la improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela con riferimento al delitto ex art. 595 c.p., essendo imputato AR LI e PC AN AO.
Ricorre per cassazione il difensore della PC e deduce violazione di legge (art. 124 c.p.), atteso che dies a quo del periodo di 3 mesi dalla conoscenza del fatto è stato erroneamente fissato nel giorno m cui il difensore in sede civile del AN è venuto a conoscenza delle parole offensive scritte in un suo atto dall'avv. AR e non dal giorno in cui il AN è venuto personalmente a conoscenza di ciò.
Il ricorso della PC è fondato e merita accoglimento.
Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado di appello. Il predetto giudice deciderà anche sulle spese.
Invero, premesso che l'onere della prova della intempestività della querela è a carico di chi allega l'inutile decorso del termine, e la decadenza dal diritto di proporla va accertata secondo criteri rigorosi e non può ritenersi verificata in base a semplici supposizioni prive di valore probatorio (ASN 199810721-RV 211740, osservando che nella specie, questa Corte ebbe ad escludere che dalla semplice conoscenza do notizia penalmente rilevante da parte del procuratore costituito nel procedimento civile potesse ritenersi ipso iure conosciuto tale evento anche dalla parte rappresentata, titolare del diritto di querela), va ribadito che un'eventuale situazione di incertezza va integrata m favore del querelante (ASN 199902486-RV 212720).
Nè vale osservare, come fa la impugnata sentenza, che, nel procedimento civile, le dichiarazioni (del difensore) sono riferibili direttamente alla parte, atteso che, appunto, il principio è valido in ambito civilistico, mentre, in campo penale, quel che rileva è la effettiva (certa e provata, ovvero ragionevolmente presumibile) conoscenza del fatto, che solo può individuare il dies a quo ai sensi dell'art. 124 c.p..
P.Q.M.
la Corte annulla agli effetti civili la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello;
spese al definitivo.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2008