CASS
Sentenza 4 agosto 2023
Sentenza 4 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/08/2023, n. 34520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34520 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA su ricorso proposto da ES LA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/12/2022 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania confermava la condanna dell'imputata per il delitto di istigazione alla corruzione (art. 322, Penale Sent. Sez. 6 Num. 34520 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 06/07/2023 comma 2, cod. pen.), perché offriva denaro ad un pubblico ufficiale per indurlo a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio. 2. Avverso la sentenza presenta ricorso l'imputata che, per il tramite del suo difensore, avvocato Giuseppe Testaj, presenta un unico motivo di ricorso in cui deduce errata applicazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aumento della pena Per la recidiva. In particolare, la Corte di appello avrebbe pretermesso l'insegnamento del giudice di legittimità (Sez. 3, n. 16047 del 14/03/2019, Romano, non mass.; Sez. U. n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664) e della Corte costituzionale (sent. Corte cost. n. 185 del 2015). La ricorrente rileva, infatti, come, ai fini del giudizio di recidiva, occorra procedere ad un'attenta valutazione non tanto dell'astratto pericolo che siano commessi nuovi reati, quanto della gravità dell'illecito commesso, in relazione alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal reo, nonché alla valutazione sulla continuità con le precedenti condanne. I giudici devono, in particolare, motivare se ed in quale misura la pregressa condotta delittuosa dimostri un'inclinazione a delinquere e in che modo essa abbia influenzato la commissione dell'attuale reato, non essendo sufficiente limitarsi - come nel caso di specie - ad evocare l'esistenza di precedenti penali. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. In materia di recidiva, la chiara indicazione del giudice costituzionale consiste nel rifuggire da qualunque automatismo applicativo. Ne deriva che l'aumento di pena può essere disposto solo allorché il nuovo episodio delittuoso appaia concretamente significativo, in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (tra le altre, ord. Corte cost. 409 del 2007; ordd. n. 193, n. 90 e n. 33 del 2008; sent. n. 185 del 2015) e che tale valutazione richiede una specifica motivazione, calibrata sul caso concreto. 2 Pd< Questa Corte, dal canto suo, ha avuto modo di precisare che tale accertamento presuppone che il giudice verifichi, oltre al mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della . ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690; ex multis, anche Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Nicotra, RV. 256183). 3. Nel caso di specie (l'imputata aveva offerto denaro ad un Vice-brigadiere dei Carabinieri allo scopo di dissuaderlo dall'accertare un reato poco prima commesso, c.d. truffa dello specchietto), il Giudice per le indagini preliminari, muovendo dalla pena base di anni quattro di reclusione, ridotta in considerazione del rito abbreviato prescelto, aveva irrogato la pena di anni due e mesi otto di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.), dichiarate equivalenti alla contestata e ritenuta recidiva (reiterata ed infraquinquennale), concedibili per la risalen.za nel tempo dei precedenti penali, «seppur gravi e numerosi». Null'altro precisava quanto alla natura degli stessi e, quindi, al perché la nuova condotta costituisse significativa prosecuzione del percorso delinquenziale già avviato dall'imputata. La Corte d'appello, che ha confermato, insieme alla condanna, anche la pena, nel rispondere ad una deduzione in appello analoga a quella svolta in questa sede, scrive in modo quasi testuale che l'applicazione della ritenuta recidiva aggravata è «resa più che opportuna» dalla «totale mancanza di resipiscenza della ES» e dalla «notevole spregiudicatezza dimostrata nella commissione del reato», con ciò mostrando, tuttavia, di aver travisato significato e funzione della aggravante della recidiva e sottraendosi, dunque, in ultima analisi, al richiamato obbligo motivazionale. 4. Si impone, di conseguenza, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice dell'appello, per lo svolgimento del suindicato giudizio. 3 OaK
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Così deciso il 06/07/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania confermava la condanna dell'imputata per il delitto di istigazione alla corruzione (art. 322, Penale Sent. Sez. 6 Num. 34520 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 06/07/2023 comma 2, cod. pen.), perché offriva denaro ad un pubblico ufficiale per indurlo a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio. 2. Avverso la sentenza presenta ricorso l'imputata che, per il tramite del suo difensore, avvocato Giuseppe Testaj, presenta un unico motivo di ricorso in cui deduce errata applicazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aumento della pena Per la recidiva. In particolare, la Corte di appello avrebbe pretermesso l'insegnamento del giudice di legittimità (Sez. 3, n. 16047 del 14/03/2019, Romano, non mass.; Sez. U. n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664) e della Corte costituzionale (sent. Corte cost. n. 185 del 2015). La ricorrente rileva, infatti, come, ai fini del giudizio di recidiva, occorra procedere ad un'attenta valutazione non tanto dell'astratto pericolo che siano commessi nuovi reati, quanto della gravità dell'illecito commesso, in relazione alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal reo, nonché alla valutazione sulla continuità con le precedenti condanne. I giudici devono, in particolare, motivare se ed in quale misura la pregressa condotta delittuosa dimostri un'inclinazione a delinquere e in che modo essa abbia influenzato la commissione dell'attuale reato, non essendo sufficiente limitarsi - come nel caso di specie - ad evocare l'esistenza di precedenti penali. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. In materia di recidiva, la chiara indicazione del giudice costituzionale consiste nel rifuggire da qualunque automatismo applicativo. Ne deriva che l'aumento di pena può essere disposto solo allorché il nuovo episodio delittuoso appaia concretamente significativo, in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (tra le altre, ord. Corte cost. 409 del 2007; ordd. n. 193, n. 90 e n. 33 del 2008; sent. n. 185 del 2015) e che tale valutazione richiede una specifica motivazione, calibrata sul caso concreto. 2 Pd< Questa Corte, dal canto suo, ha avuto modo di precisare che tale accertamento presuppone che il giudice verifichi, oltre al mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della . ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690; ex multis, anche Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Nicotra, RV. 256183). 3. Nel caso di specie (l'imputata aveva offerto denaro ad un Vice-brigadiere dei Carabinieri allo scopo di dissuaderlo dall'accertare un reato poco prima commesso, c.d. truffa dello specchietto), il Giudice per le indagini preliminari, muovendo dalla pena base di anni quattro di reclusione, ridotta in considerazione del rito abbreviato prescelto, aveva irrogato la pena di anni due e mesi otto di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.), dichiarate equivalenti alla contestata e ritenuta recidiva (reiterata ed infraquinquennale), concedibili per la risalen.za nel tempo dei precedenti penali, «seppur gravi e numerosi». Null'altro precisava quanto alla natura degli stessi e, quindi, al perché la nuova condotta costituisse significativa prosecuzione del percorso delinquenziale già avviato dall'imputata. La Corte d'appello, che ha confermato, insieme alla condanna, anche la pena, nel rispondere ad una deduzione in appello analoga a quella svolta in questa sede, scrive in modo quasi testuale che l'applicazione della ritenuta recidiva aggravata è «resa più che opportuna» dalla «totale mancanza di resipiscenza della ES» e dalla «notevole spregiudicatezza dimostrata nella commissione del reato», con ciò mostrando, tuttavia, di aver travisato significato e funzione della aggravante della recidiva e sottraendosi, dunque, in ultima analisi, al richiamato obbligo motivazionale. 4. Si impone, di conseguenza, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice dell'appello, per lo svolgimento del suindicato giudizio. 3 OaK
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Così deciso il 06/07/2023