CASS
Sentenza 21 settembre 2023
Sentenza 21 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2023, n. 38642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38642 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PA AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Di PA TR impugna la sentenza in data 22/03/2022 della Corte di appello di Bologna che, in riforma della sentenza in data 16/09/2016 del Tribunale di Bologna, ha riconosciuto la continuazione con altro reato per cui Di PA aveva riportato condanna con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Torino in data 10/03/2015 (irrevocabile il 01/03/2016) e ha rideterminato la pena inflitta per il reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen.. Deduce: 1. Inosservanza dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha dato seguito alla concorde richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. avan ta da imputato e pubblico ministero, con cui le parti chiedevano il riconoscimento della continuazione tra il reato per cui si procede e quello di cui alla sentenza emessa dal G.i.p. di Torino in data 10/03/2015, irrevocabile in data 01/03/2016. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38642 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 12/09/2023 In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha stabilito la pena autonomamente, senza tenere conto di quella concordata dalle parti ex art. 599-bis cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Il ricorrente assume di avere avanzato insieme al pubblico ministero richiesta di pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. Sulla base di tale presupposto denuncia la mancata considerazione di tale richiesta concordata da parte della Corte di appello, che ha determinato l'aumento di pena per la continuazione in maniera autonoma e difforme dall'accordo raggiunto da imputato e pubblico ministero. 2. L'esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale della questione sollevata- mostra la fondatezza del ricorso. Nel verbale dell'udienza del 20/01/2022, invero, risulta riportata una rinuncia ai motivi da parte della difesa, seguita dall'indicazione della sequenza seguita per determinare la pena, con specificazione del suo aumento per la continuazione, il tutto avallato dal Procuratore generale, che prestava il consenso. L'udienza veniva tuttavia rinviata in ragione della situazione di incompatibilità c «M ui versava uno dei componenti del collegio giudicante. r": et4414 ille.c:/,zt•tht • Alla successiva udienza del 22/03/2022 la Corte di appello pronunciava la sentenza oggi impugnata senza nulla dire circa la richiesta di pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. pro. pen.. Risulta dunque fondata la censura di omessa pronuncia sulla richiesta di pena concordata avanzata dal pubblico ministero e dall'imputato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. Tanto conduce all'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che avrà il compito di delibare la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per il prosieguo. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre dente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Di PA TR impugna la sentenza in data 22/03/2022 della Corte di appello di Bologna che, in riforma della sentenza in data 16/09/2016 del Tribunale di Bologna, ha riconosciuto la continuazione con altro reato per cui Di PA aveva riportato condanna con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Torino in data 10/03/2015 (irrevocabile il 01/03/2016) e ha rideterminato la pena inflitta per il reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen.. Deduce: 1. Inosservanza dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha dato seguito alla concorde richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. avan ta da imputato e pubblico ministero, con cui le parti chiedevano il riconoscimento della continuazione tra il reato per cui si procede e quello di cui alla sentenza emessa dal G.i.p. di Torino in data 10/03/2015, irrevocabile in data 01/03/2016. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38642 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 12/09/2023 In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha stabilito la pena autonomamente, senza tenere conto di quella concordata dalle parti ex art. 599-bis cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Il ricorrente assume di avere avanzato insieme al pubblico ministero richiesta di pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. Sulla base di tale presupposto denuncia la mancata considerazione di tale richiesta concordata da parte della Corte di appello, che ha determinato l'aumento di pena per la continuazione in maniera autonoma e difforme dall'accordo raggiunto da imputato e pubblico ministero. 2. L'esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale della questione sollevata- mostra la fondatezza del ricorso. Nel verbale dell'udienza del 20/01/2022, invero, risulta riportata una rinuncia ai motivi da parte della difesa, seguita dall'indicazione della sequenza seguita per determinare la pena, con specificazione del suo aumento per la continuazione, il tutto avallato dal Procuratore generale, che prestava il consenso. L'udienza veniva tuttavia rinviata in ragione della situazione di incompatibilità c «M ui versava uno dei componenti del collegio giudicante. r": et4414 ille.c:/,zt•tht • Alla successiva udienza del 22/03/2022 la Corte di appello pronunciava la sentenza oggi impugnata senza nulla dire circa la richiesta di pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. pro. pen.. Risulta dunque fondata la censura di omessa pronuncia sulla richiesta di pena concordata avanzata dal pubblico ministero e dall'imputato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. Tanto conduce all'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che avrà il compito di delibare la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per il prosieguo. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre dente